Nel condominio, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione di apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1940, n. 554, articoli 1 e 3 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 231 (ora assorbiti nel decreto legislativo n. 259 del 2003), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari. Tale diritto non comprende la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come è insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive, va coordinato con l'esistenza di un'effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 aprile 2009, n. 9427)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27498/2006 proposto da:

RU. LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell'avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI Ernesto e RAFFAELE TORTORIELLO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AR. AS., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato SEGNALINI CARLO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARENGHI Alessandro, VAIA VINCENZO, POLITO ELIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3037/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 7.10.05, depositata il 28/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2008 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Raffaele D'Aniello (per delega avv. Ernesto Procaccini) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.G. in persona del Dott. Antonietta CARESTIA che conferma le conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 28 ottobre 2005 respingeva il gravame proposto da Ru.Lu. avverso la condomina Ar.As., per impugnare la sentenza del locale tribunale, con la quale gli era stato negato il diritto di installare un'antenna televisiva sul lastrico solare di proprieta' della convenuta. La Corte rilevava che il ricorrente non poteva vantare tale diritto, perche' era possibile collocare l'antenna sul torrino scala condominiale, sito a quota piu' favorevole.

Ru.Lu. ha proposto ricorso per Cassazione, al quale la Ar. ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perche' manifestamente infondato. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con i due motivi di ricorso, Ru.Lu. deduce vizi di motivazione e violazione della Legge n. 554 del 1940, articoli 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 232, e degli articoli 99 e 112 c.p.c.. Sostiene di poter vantare un "diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale" all'installazione dell'antenna sul terrazzo dell'edificio e che tale diritto non incontra limitazione, soprattutto ove, come ritenuto dal tribunale, per ottenere dal torrino condominiale un segnale pari a quello ricevibile dal lastrico solare si fosse reso necessario l'allungamento dell'asta di sostegno o la modifica dell'antenna stessa.

Il ricorso e' infondato. Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che "Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio - televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprieta' antenne televisive, riconosciuto dalla Legge 6 maggio 1940, n. 554, articoli 1 e 3 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 231 (ora assorbiti nel Decreto Legislativo n. 259 del 2003), e' subordinato all'impossibilita' per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacche' altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari" (Cass. 9393/05). Questo insegnamento fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto predicato dalla normativa invocata incontra il divieto di menomare il diritto di proprieta' di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile (Cass. 5299/85), ove l'istante abbia la possibilita' di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprieta' personale o condominiale. Il diritto vantato dal ricorrente non comprende infatti la facolta' di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come e' insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitu' coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (v. Decreto Legislativo n. 259 del 2003 articolo 91 richiamato dall'articolo 209) e quindi con il dovere della proprieta' servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni. Questa interpretazione della disposizione di cui alla Legge n. 554 del 1940, articolo 1, trovava riscontro nel corpo della stessa normativa, che all'articolo 2 stabiliva che le installazioni dell'utente "non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione, ne' arrecare danni alla proprieta' medesima o a terzi". La norma e' stata ora trasfusa nell'articolo 209 codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259), rimanendo immutata: essa fa comprendere come il legislatore abbia avuto ben presente (ma v. anche il richiamato articolo 92, comma 7, concernente i diritti del proprietario servente) che la limitazione imposta deve essere minima; a maggior ragione non puo' essere pretesa da chi, con normale impiego di mezzi idonei allo scopo, puo' provvedervi impegnando i beni condominiali. In tal senso la valutazione del giudice di merito circa la agevole esecuzione dell'impianto sul torrino condominiale resta incensurabile, in quanto logica e congrua con la ricostruzione normativa teste' esposta.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro quattromila per onorari e cento per esborsi.

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