Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare per erronea formazione delle tabelle è legittimato passivo l'amministratore

Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 5 giugno 2008, n. 14951)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZA. AI., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BATTISTA DOMENICO, che la difende unitamente all'avvocato BENIAMINO SANGIORGIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO VIA (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO FONTAINE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 34/03 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/08 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;

udito l'Avvocato FONTAINE Gian Franco, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati atti di citazione Za. Ad. evoco' innanzi al tribunale di Bologna il condominio dello stabile di via (OMESSO), per la declaratoria di nullita' o l'annullamento delle delibere assembleari rispettivamente adottate in data 10.12.1992 e 16.11.1993. Il tribunale dichiaro' la nullita' delle delibere nella parte in cui stabilivano un aumento della quota a carico della condomina Za. nella partecipazione alle spese della luce delle scale, della manutenzione delle scale e dell'ascensore, e dichiaro' inammissibilita' domanda riconvenzionale del condominio intesa ad ottenere la determinazione di nuove tabelle millesimali relative alle spese comuni per scale e ascensore.

Avverso la sentenza propose appello Za. Ai. sul solo punto delle spese, denunciando contraddittorieta' tra motivazione e dispositivo.

Il condominio propose appello incidentale.

La corte di Bologna, all'esito del giudizio, rimise le parti innanzi al tribunale di Bologna e compenso' le spese del grado.

Osservo' la corte territoriale che la parte appellata aveva denunciato la non integrita' del contraddittori o nel giudizio di primo grado, e la doglianza era fondata; inoltre, poiche' le questioni proposte attenevano alla validita' ed efficacia delle tabelle millesimali relative alle spese comuni e alla revisione delle tabelle stesse, che era stata richiesta in riconvenzionale dal condominio, doveva ritenersi erronea la statuizione del tribunale, che aveva dichiarato inammissibilita' domanda perche' esorbitante dalle attribuzioni dell'amministratore, in quanto - pur essendo esatto il rilievo sulla carenza di legittimazione dell'amministratore - il tribunale avrebbe dovuto rilevare che anche ai fini della decisione sulla domanda proposta dall'attrice era necessario evocare in giudizio tutti i condomini, vertendosi in tema di tabelle millesimali.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Za. Ai., affidato a due motivi; resiste con controricorso il Condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1130 e 1131 c.c. e articolo 354 c.p.c., nonche' mancanza, insufficienza e contraddittorieta' di motivazione in ordine a punto decisivo della controversia. Con riferimento, innanzitutto, al profilo delle carenze motivazionali, la ricorrente assume che la corte territoriale si e' limitata a mere affermazioni circa la non integrita' del contraddittorio, tenuto conto dell'oggetto della contestazione mossa da essa attrice alle delibere condominiali; sostiene, inoltre, che e' erronea anche la individuazione dei motivi di impugnativa della delibera, perche' non erano state contestate le tabelle millesimali o la loro variazione, bensi' il vizio determinato dalla mancata indicazione dell'argomento all'ordine del giorno e l'approvazione di entrambe le delibere a maggioranza semplice; trattandosi di vizi formali, sussisteva la legittimazione passiva del solo amministratore, ai sensi degli articoli 1130 e 1131 c.c..

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 99, 100, 101, 102 e 354 c.p.c., contraddittoria, carente e insufficiente motivazione circa la esclusione della legittimazione passiva dell'amministratore in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta. Osserva che la corte territoriale e' incorsa in contraddizione laddove afferma essere erronea la declaratoria di inammissibilita' della domanda riconvenzionale dell'amministratore pronunciata dal tribunale, in quanto esorbitante dalle sue attribuzioni, e immediatamente dopo assume che il primo giudice avrebbe dovuto disporre la integrazione del contraddittorio.

Il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore non poteva che condurre alla declaratoria di inammissibilita'della domanda proposta dal non legittimato, in quanto la legittimazione assume priorita' logico-giuridica rispetto alla integrita' del contraddittorio.

Entrambi i motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

La decisione della corte territoriale circa la ritenuta non integrita' del contraddittorio e' erronea sia con riferimento alla domanda principale che con riferimento alla riconvenzionale. Quanto a quest'ultima, benche' sia esatto il rilievo che la revisione giudiziale delle tabelle millesimali - per la sua incidenza sul quantum di partecipazione dei condomini alla proprieta' comune - esige che questi ultimi siano tutti presenti in giudizio, va tuttavia rilevato che l'integrazione del contraddittorio presuppone che esso sia stato validamente instaurato - dal lato attivo o passivo - da almeno uno (o nei confronti di almeno uno) dei litisconsorti. Ove invece l'azione sia stata proposta da un soggetto non legittimato (o nei confronti di un soggetto non legittimato) non puo' procedersi all'"integrazione" del contraddittorio perche' il difetto di legittimazione esclude che esso sia mai stato instaurato, sia pure in modo lacunoso. E' evidente, quindi, che con riferimento ad una domanda proposta dall'amministratore al di fuori dell'ambito dei suoi poteri di rappresentanza dei condomini, si impone la declaratoria di inammissibilita'della domanda stessa e non l'ordine di integrazione del contraddittorio.

Per quanto attiene all'affermazione della corte d'appello secondo cui il contraddittorio non sarebbe stato integro con la presenza del solo amministratore neppure con riferimento alla domanda proposta dall'attrice, si osserva che la impugnativa di una delibera per erronea ripartizione delle spese, perche' attuata non alla stregua delle tabelle vigenti ovvero attraverso una estemporanea modifica delle stesse approvata a maggioranza dall'assemblea, non esige la pregiudiziale revisione della tabella millesimale con conseguente necessita' di estensione del contraddittorio a tutti i condomini, perche' le tabelle millesimali sono obbligatorie fino alla loro sostituzione, che deve avvenire o con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorita' giudiziaria; ne consegue che la violazione delle tabelle vigenti, a prescindere dalla loro esattezza, rende illegittima la delibera assembleare di ripartizione delle spese e per il relativo giudizio di impugnazione e' legittimato passivo l'amministratore. Nella specie, dal tenore delle richieste formulata dall'attrice, apprezzabile anche dalla narrativa della sentenza impugnata, risulta evidente che era del tutto estranea al thema decidendum la revisione delle tabelle millesimali vigenti, in quanto le doglianze della ricorrente erano esclusivamente dirette a porre nel nulla la delibera dell'assemblea con la quale le erano state addebitate le spese in misura eccedente la sua partecipazione millesimale al condominio. Peraltro, quand'anche la censura avesse riguardato una pretesa approvazione di nuove e diverse tabelle millesimali, la doglianza concernente la invalidita' dell'approvazione a maggioranza, costituirebbe pur sempre impugnativa della delibera di approvazione, senza coinvolgimento del contenuto di merito della tabella stessa, con la conseguenza che anche per un tale tipo di domanda e' legittimato passivo l'amministratrice del condominio.

Deve quindi concludersi per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bologna che esaminera' nel merito i motivi dell'impugnazione, e provvedera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Bologna.

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