Nella causa proposta contro un condominio per danni derivanti dalle cose comuni in custodia non vi è litisconsorzio necessario dei condomini

In presenza di una azione personale proposta contro un condominio per danni derivanti dalle cose comuni in custodia il condominio in persona del suo amministratore è legittimato passivo alla relativa azione, ai sensi dell'articolo 1131 del c.c., senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei singoli condomini. La legittimazione passiva dell'amministratore, infatti, non incontra limiti, in relazione alle domande proposte contro il condominio e riguardanti le parti comuni dell'edificio. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 14 luglio 2008, n. 19307)



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Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 14 luglio 2008, n. 19307
Integrale

Data Udienza: 04/06/2008

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COMUNIONE E CONDOMINIO - CONDOMINIO - AZIONI GIUDIZIARIE
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. AN., PI. FO., DE. AR. MA. AN., VI. SA., FA. MA. CO., VI. FE., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo studio dell'avvocato MARCO V. SANTONOCITO, difesi dall'avvocato DI STEFANO GRAZIELLA, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

ZE. PA., ZE. MA. GR., ZE. MA., elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA FUSELLI, difesi dall'avvocato SCOLLO GIOVANNI, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

COND VIA (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore, COND VIA RANDAZZO 5 CATANIA, in persona dell'Amministratore pro tempore;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 02501/04 proposto da:

COND VIA (OMESSO), in persona del Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PARISI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ZE. PA., ZE. MA. GR., ZE. MA., elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA FUSELLI, difesi dall'avvocato GIOVANNI SCOLLO, giusta delega in atti;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

e contro

COND VIA (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 950/02 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 13/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/08 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;

udito l'Avvocato SANTONOCITO Marco, con delega depositata in udienza dell'Avvocato DI STEFANO Graziella, difensori dei ricorrenti che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato FUSELLI Francesca, con delega depositata in udienza dell'Avvocato SCOLLO Giovanni difensore dei resistenti che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo del ricorso 2501/04 rigetto per il resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 29.4.1995, Ze. Pa., Ze. Ma. Gr. e Ze. Ma. convennero innanzi al Tribunale di Catania i Condomini di Via (OMESSO) e Via (OMESSO) di quella citta', e, premesso di essere proprietari, per acquisto fattone nell'anno 1993, di un'unita' immobiliare di mq. 1200, adibita ad autorimessa e autolavaggio, sottostante due stabili condominiali, esposero che i due condominii, "approfittando" dell'assenza del loro dante causa Sc. Al., avevano, a piu' riprese ed anche all'interno dell'autorimessa, eseguito lavori relativi agli impianti fognari e di scarico delle acque meteoriche, recando danni all'immobile e costituendo delle servitu'. Lamentarono, inoltre, che, dalla stradella privata attigua all'autorimessa, si riversava in questa l'acqua piovana scaricata dalle pluviali di entrambi i condominii. Chiesero, pertanto, la condanna dei convenuti alla eliminazione delle opere abusivamente realizzate, costituenti, tra l'altro, servitu', e la condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno.

I due condominii - che resistettero alla domanda sostenendo che i lavori effettuati erano stati autorizzati dal precedente proprietario dell'autorimessa - furono condannati dal Tribunale ad eseguire i lavori specificati dal C.Testo Unico ed a risarcire i danni nella misura di lire 25 milioni, oltre accessori.

La sentenza venne impugnata da entrambi i Condominii e la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 13.12.2002, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato i condominii appellanti alla immediata esecuzione di taluni lavori, come specificati in sentenza con riferimento alla consulenza suppletiva disposta dalla Corte medesima, ponendo le spese del grado a carico degli stessi. La Corte catanese, per quel che ancora qui interessa, ha osservato:

- che gli attori avevano proposto un'azione di risarcimento danno, con la condanna dei condominii al risarcimento sia in forma specifica (consistente nella eliminazione di quanto illecitamente fatto) sia per equivalente (costi di rirpistino della pavimentazione e degli intonaci danneggiati dalle opere pregresse effettuate dai condomini, che avevano recato danni alla pavimentazione del locale di proprieta' degli attori e compromesso l'agibilita' dello stesso a causa delle immissioni maleodoranti che promanavano dall'impianto fognario, sia dal riversarsi delle acque pluviali attraverso la contigua stradella;

- che il Tribunale non si era pronunciato sull'actio negatoria, peraltro non piu' riproposta in appello;

che non sussisteva la violazione dell'articolo 163 c.c., comma 3, n. 4, con riguardo alla mancata specificazione dei fatti e delle ragioni della domanda;

- che non era neppure sussistente la violazione dell'articolo 112 c.p.c. sotto il profilo dell'ultrapetizione;

- che l'azione proposta doveva inquadrarsi in quella di cui all'articolo 2051 c.c.;

- che la condanna era stata emessa nei confronti di entrambi i condominii, a norma dell'articolo 2055 c.c. in tema di responsabilita' solidale;

che, in assenza di actio negatoria, sussisteva la legittimazione del condominio, che proprio in relazione a tale azione era stata contestata;

che era irrilevante il consenso dato dallo Sc. alla esecuzione delle opere, non valendo questo ad escludere la responsabilita' di chi le aveva eseguite per i danni derivanti dal malfunzionamento e dalla difettosita' degli impianti, e, quindi, dalle cose condominiali alla proprieta' singole;

che il risarcimento dei danni doveva avvenire alla stregua della consulenza tecnica disposta in sede di appello.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sei condomini in proprio sulla base di cinque motivi.

Ha proposto, altresi', ricorso il Condominio di Via (OMESSO) sulla base di tre motivi cui gli intimati non resistono.

Pa., Ma. Gr. e Ze.Ma. hanno resistito con controricorso al ricorso dei condomini, mentre non ha svolto attivita' difensiva il Condominio di Via (OMESSO).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, a norma dell'articolo 335 c.p.c. vanno riuniti, in quanto rivolti contro la stessa sentenza, il ricorso proposto da De. An., Pi. Fo., De. Ar. Ma. An., Vi. Sa., Fa. Ma. Co. e Vi. Fe. (con l'avv. Graziella Di Stefano) e quello proposto dal Condominio di (OMESSO) di (OMESSO) (con l'Avv. Giuseppe Parisi).

2. In proposito, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in forza del principio di unita' dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale - nei procedimenti con pluralita' di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per Cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, percio', nella forma delle impugnazioni incidentali. Per cui il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli articoli 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale si converte in questa ultima, ove ne possegga i requisiti temporali.

3. Il Collegio rileva che, nel caso di specie, il ricorso proposto dal Condominio di Via (OMESSO) e' stato notificato il 19-20.1.2004, per cui esso, in base agli esposti principi, assume la veste di impugnazione principale, mentre quello dei condomini De. ed altri, notificato il successivo 27 gennaio, si converte in impugnazione incidentale.

4. Puo' esaminarsi il ricorso principale del condominio via (OMESSO).

4.1. Col primo motivo si denunziano violazione dell'articolo 2043 c.c.; omessa ed insufficiente salutazione dei fatti di causa; vizio di motivazione. I danni ricevuti degli Ze. si erano verificati prima dell'acquisto dell'immobile da parte loro. La Corte di Appello, nonostante l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dal condominio ricorrente, non aveva dato ed essa adeguata risposta ne' aveva sufficientemente scrutinato se agli attori spettasse la relativa azione risarcitoria, nonostante che essi al momento dell'acquisto, conoscessero il cattivo stato manutentivo del bene e che non fosse stata loro ceduta la relativa azione, esercitatile soltanto dal soggetto danneggiato.

Il motivo non e' fondato.

Se una cosa di proprieta' di un soggetto ha riportato un danno ascrivibile a responsabilita' di un terzo, l'acquirente della cosa, una volta divenutone proprietario, diviene anche legittimato ad agire nei confronti del danneggiante e titolare del credito relativo, finche' l'azione non sia prescritta, a prescindere dal fatto che questa gli sia stata o meno ceduta o che l'acquirente, all'atto dell'acquisto, conoscesse l'esistenza del danno, salvo che, nell'ambito dell'autonomi'a contrattuale delle parti, il venditore non abbia riservato a se' l'azione risarcitoria.

Di tale principio nella specie la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione.

4.2. Col secondo motivo si denunziano violazione dell'articolo 112 c.p.c., articoli 2043, 2051 e 2055 c.c. nonche' vizio di motivazione. La censura ha due profili:

a) la Corte di Appello, con motivazione non condivisibile e contraddittoria, aveva disatteso l'eccezione del Condominio di Via (OMESSO), relativa alla condanna solidale dei due condominii alla esecuzione delle opere di ripristino manutentivo, nonostante la diversa pertinenza degli impianti che erano stati fonte di danno ed il distinto dovere di custodia delle cose ad ognuno dei condominii appartenenti;

b) la sentenza impugnata, nel liquidare il danno, non aveva distinto l'ipotesi del dovere di vigilanza ex lege spettante al condominio per funzionamento dei beni e degli impianti comuni, da quella concernente il danno per l'omesso ripristino a regola d'arte della pavimentazione con piastrelle, costituente un evento dannoso "statico" "previsto esclusivamente a favore del terzo danneggiato dall'esecuzione dei lavori e ad egli ben noto (Sc.); in tal caso il successivo compratore non era legittimato ad esercitare l'azione spettante al suo dante causa e che da questi non gli era stata ceduta; gli attori, inoltre, erano proprietari di due unita' immobiliari contigue e non fisicamente divise, facenti parte, l'una, del condominio di Via (OMESSO) e l'altra del condominio di via (OMESSO), per quote millesimale incidenti distintamente ed autonomamente su ciascun condominio, per cui non era applicabile il principio sancito dall'articolo 2055 c.c..

Entrambi i due profili di censura sono infondati.

4.1. a. Non risulta, invero, ne' dalle conclusioni in epigrafe alla sentenza ne' dalla elencazione dettagliata dei motivi di appello dal ricorrente Condominio (OMESSO) (sent. pagg. 7 e 8) che sia stata proposta al giudice del gravame la questione afferente alla condanna solidale. Il Collegio osserva che, anche nel caso in cui col ricorso per cassazione sia denunziato un errar in procedendo (nella specie violazione del 112), la parte ricorrente, in ossequio del principio di specificita', completezza ed autosufficienza del ricorso per cassazione, non e' esentata dall'obbligo del richiamo puntuale - e, se necessario - testuale - degli atti che ne siano dimostrazione. L'obbligo di rispettare il principio di specificita' ed autosufficienza del ricorso, al quale e' condizionato il potere inquisitori del giudice di legittimita', non viene meno per il fatto che la Corte di Cassazione, una volta sollecitata a verificare l'esistenza di un vizio processuale nello svolgimento delle fasi di merito del processo, ha la possibilita' di prendere diretta cognizione degli atti, atteso che l'attivita' di controllo, per poter essere utilmente esercitata, presuppone che la denunzia del vizio venga corredata dalla indicazione dei singoli atti e passaggi dell'iter processuale nel corso del quale sarebbe stato commessa la violazione, poiche' la Corte di Cassazione non e' tenuta ad un controllo e ad un lettura generalizzata degli atti delle pregresse fasi del processo ma deve essere posta in condizioni di procedere ad un esame selettivo degli atti in funzione della decisione da prendere sullo specifico vizio denunciato (cfr. Cass. 5148/2003; 4741/2005; Cass. 14133/2007, e, da ultimo, Cass. 5743/2008).

Nel caso di specie il ricorrente ha omesso di specificare come, in quali termini ed in quale atto era stata proposta la questione su cui lamenta l'omessa pronunzia.

4.1.b. Il secondo profilo di censura propone una questione ancora nuova che richiede indagini di fatto e che non e(ra) stata mai sottoposta al giudice di merito (vedi ancora i motivi di appello del Condominio come riportati analiticamente in sentenza).

4.1.c. In ogni caso (ed il rilievo e' valido per entrambi i profili) la Corte di Appello ha affermato la responsabilita' solidale sulla base del rilievo di fatto, non adeguatamente censurato, che i danni derivavano da impianti comuni ad entrambi i condomini e dagli interventi effettuati nel tempo su tali impianti (vedi pagg. 18, 19 e 20 e, soprattutto, 21 e 22 della sentenza).

5. Col terzo motivo il ricorrente si duole della condanna alle spese, che non rispecchierebbe "i termini e gli esiti della controversia". Il motivo, peraltro genericamente formulato, e' palesemente infondato, essendosi il giudice di merito attenuto al principio della soccombenza.

6. Il ricorso (da qualificarsi incidentale) proposto dai condomini (specificati sub 1.) non merita accoglimento.

Costoro, a prova della loro legittimazione ad impugnare - concorrente con quella del condominio come riconosciute della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5698/79; Cass. 2091/82; Cass. 5084/93; Cass. 6856/93; Cass. 7827/93; Cass. 13716/99; Cass. 7130/2001; Cass. 12588/2002; Cass. 18226/2004; Cass, 9206/2005; Cass. 9213/2005) - hanno prodotto, all'atto del deposito del ricorso ed in allegato allo stesso, i rispettivi titoli di acquisto in esso menzionati.

6.1. Col primo motivo - a quanto e' dato comprendere dalla non chiara esposizione di esso - vengono dedotti il difetto di legittimazione dei due condomini e la violazione degli articoli 102, 112, 116 e 784 c.p.c., sotto due profili:

a) perche' le domanda con cui si chiede (va) l'eliminazione di alcune opere (negatoria) incide(va) sull'estensione e sull'esercizio del diritto reale di servitu' a favore della "frazioni di parti comuni che utilizzano gli scarichi";

b) perche' nel giudizio sarebbe stato in contestazione il diritto di condominio su taluni beni rivendicato come propri da uno (o piu') condomini (cfr. pag. 14, capoverso del ricorso).

Entrambi i profili sono infondati.

6.2 Il primo (sub a)) presuppone che sia stata proposta un'actio negatoria. Su tale (pretesa) azione non vi era stata pronunzia da parte del Tribunale ed essa - come afferma la sentenza impugnata, sul punto non censurata - non era stata riproposta (o forse era stata rinunziata) in appello. La Corte di Appello ha qualificato come azione di risarcimento danni quella in concreto avanzata nei confronti dei condominii e, in relazione ad essa, non vi e' ragione di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini.

6.2. Quanto al secondo profilo, non e' dato comprendere dal ricorso da chi ed in quale atto sarebbe stata avanzata la domanda che poneva in discussione il diritto di condominio su alcuni beni.

6.3. Trattandosi, quindi, di un'azione personale proposta contro i due condominii per danni derivanti dalle cose comuni in custodia, ne deriva che questi, ed i loro amministratori, erano legittimati passivi (cfr. Cass. 3676/2006), ai sensi dell'articolo 1131 c.c. senza necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini, atteso che, per giurisprudenza costante, la legittimazione passiva dell'amministratore non incontra limiti in relazione alle domande proposte contro il condominio e riguardanti le parti comuni dell'edificio.

7. Col secondo motivo - in cui si denunzia violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c. - viene riproposta la questione della nullita' per indeterminatezza dell'atto di citazione.

Il motivo e' inammissibile posto che la Corte di Appello ha adeguatamente motivato sul punto, escludendo la nullita', e la censura ora proposta non e' altro che la mera ripetizione delle doglianze motivatamente disattese nella sentenza impugnata.

8. Col terzo motivo - denunziando violazione "delle norme e dei principi in materia di responsabilita' per fatto illecito e di condominio e, in particolare, degli articoli 1117, 1123,. 1669, 2043, 2051, 2697 c.c., articoli 112-164 c.p.c." - il ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe ravvisato l'illecito aquiliano e la responsabilita' del condominio in contrasto con le prove acquisite.

La censura non e' fondata.

Il richiamo all'articolo 1669 e' del tutto nuovo e non e' pertinente al decisum. La censura sulla qualificazione della domanda e' generica a fronte di quella corretta e lineare accolta dalla Corte di Appello.

Il profilo di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e' collegato alla qualificazione della domanda ed alla erronea individuazione del petitum, e, quindi, per le ragioni ora dette, e' infondato, avendo, peraltro, la Corte d'Appello individuato con chiarezza il petitum (risarcimento in forma specifica e per equivalente).

9. Nel quarto motivo - denunziandosi violazione dell'articolo 1223 c.c., il ricorrente si duole che la responsabilita' per danno sarebbe stata individuata per mero automatismo; che il danno si era prodotto definitivamente, e completamente, nel patrimonio del precedente proprietario e che nella produzione del danno era ravvisabile il concorso di colpa del danneggiato.

Il motivo non e' fondato.

La Corte di Appello, senza incorrere in vizi logici o errori di diritto, peraltro neppure specificamente denunziati, ha fornito congrua motivazione in ordine alla ravvisata responsabilita' per cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. ed il mezzo in esame non attinge le ragioni della decisione.

Le restanti deduzioni propongono questioni nuove o di fatto e, pertanto, non possono essere esaminate per la prima volta in questa sede.

10. Il quinto motivo e' inammissibile in quanto in esso si denunzia, senza addurre specifiche ragioni di censura, la violazione "dei principi in materia di condanna alle spese", che, secondo il ricorrente, "avrebbero dovuto essere poste a carico dei germani Ze. o comunque, subordinatamente, compensate".

11. Quanto alle spese del presente giudizio, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne la totale compensazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale proposto da De. An., Pi. Fo., Da. Ar. Ma. An., Vi. Sa., Fa. Ma. Co. e Vi. Fe.; compensa le spese tra le parti.


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