Nella lite promossa da un condomino nei confronti del condominio singoli condomini, potendo assumere la qualità di parti, sono incapaci di testimoniare

Nella lite promossa da un condomino nei confronti del condominio in relazione alla ripartizione delle spese sostenute per l'utilizzazione della cosa comune, i singoli condomini, potendo assumere la qualità di parti, sono incapaci di testimoniare. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 23 agosto 2007, n. 17925)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. DO., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BEVERE, difeso dall'avvocato FURNO ERIK, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COND. (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore RAG. SA., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, difeso dall'avvocato SALMORIA FRANCO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 723/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 22/05/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/07 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;

udito l'Avvocato BEVERE Massimo, con delega dell'Avvocato FURNO Erik, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 7 maggio 1996 Pa.Do., comproprietario delle fabbriche e degli impianti denominati "condominio (OMESSO) ", conveniva in giudizio avanti al tribunale di Montepulciano il condominio chiedendo dichiararsi la nullita', l'inesistenza o inefficacia della riunione assembleare del 10 maggio 1995, per nullita' ed inefficacia del relativo atto di convocazione (effettuato da soggetto non legittimato), nonche' la nullita' o l'annullamento della Delib. assembleare 9 aprile 1996, relativa all'approvazione del conto consuntivo per gli anni 1995/1996 e del piano di riparto, nella parte in cui gli erano state addebitate spese particolari per lire 104.700, nonche' spese di amministrazione per lire 271.200, per essere dette spese alcune non documentate e altre relative alla convocazione delle precedente invalida assemblea. Il tribunale respingeva la domanda, osservando che:

1) la Delib. 10 maggio 1995, nulla per vizio di convocazione, doveva ritenersi tamquam non esset perche' era intervenuta una successiva Delib. 14 novembre 1995 adottata in apposita assemblea con ordine del giorno e contenuto deliberatorio identico;

2) non si poteva procedere all'annullamento della deliberazione impugnata, ex articolo 2377 c.c., applicabile anche in materia condominiale, perche' la delibera era stata sostituita con altra presa in conformita' alla legge;

3) doveva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere e ritenersi l'attore carente di interesse ad agire, essendo venuta meno prima del giudizio l'utilita' di una pronuncia sulla specifica pretesa azionata.

Quanto poi alle spese addebitate con la Delib. 9 aprile 1996 il tribunale riteneva trattarsi di spese congrue, sia con riguardo alla spesa particolare di lire 104.700 (relative a lire 36.000 per spese postali e lire 68.000 per contribuzione pro quota alla manutenzione della piscina, somma quest'ultima pari a quella sostenuta a tale titolo da ciascuno degli altri condomini) sia riguardo alle spese di amministrazione, forfettariamente determinate in lire 271.200, le quali, ripartite tra le tre palazzine e 22 condomini, con incidenza a carico di ciascun condomino per sole lire 12.000, apparivano congrue in relazione al bilancio complessivo e comunque tali da consentire, in sede di approvazione del rendiconto, il controllo sulla giustificazione causale e la congruita' del titolo. Il tribunale quindi condannava il Pa. anche alle spese di giudizio liquidandole quanto agli esborsi in lire 390.000.

Il Pa. proponeva appello avverso detta sentenza, cui resisteva il condominio.

La corte d'appello di Firenze con sentenza numero 723 del 2002 rigettava l'appello. Osservava la corte che la prima deliberazione assembleare, riconosciuta nulla dalle parti, era stata poi sostituita da altra adottata il 14 novembre 1995 da ritenersi valida e efficace, perche' non impugnata nei termini. Riteneva inoltre: a) congrue e giustificate le spese postali e varie, per lire 36.000 circa, tenuto conto che in tale somma dovevano essere ricompresi anche gli esborsi concernenti le comunicazioni preliminari e conseguenti alla Delib. 10 maggio 1995, rimasti a carico del condominio pur in presenza della invalidita' della relativa deliberazione;

b) giustificata la spesa di lire 68.200, riferibile alla manutenzione della piscina, trattandosi di un esborso "sicuramente sostenuto ed essendo stata analoga somma sicuramente addebitata a ciascun condomino, come da testimonianze in atti, risultando ai fini del giudizio, ammissibile la testimonianza degli altri condomini (Cass. 12379 del 1992);

c) congrue le ulteriori spese di lire 271.200 complessive (da ripartirsi fra tutti i condomini) per spese varie di amministrazione, pur non analiticamente dettagliate ne' giustificate con documentazione, posto che "varie singole spese condominiali, in se irrisorie e tuttavia necessaria per l'amministrazione della cosa comune ... inevitabilmente sfuggono ad uno specifico conteggio e sono quindi determinate forfettariamente".

Quanto poi alla censura relativa alle spese del giudizio di primo grado la corte la rigettava, ritenendo congrui e pertinenti gli esborsi indicati nella nota spese.

Il Pa. ha impugnato detta sentenza articolando quattro motivi. Resiste il condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso.

1.1 - Con il primo motivo viene dedotta la "omessa pronunzia ed omessa motivazione sulla carenza di interesse (articolo 360 c.p.c., n. 5) - violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 112 c.p.c.nonche' dell'articolo 1123 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 83) ".

Il ricorrente denuncia che la corte d'appello di Firenze avrebbe preso in esame soltanto la censura relativa alla invalidita' della successiva Delib. 14 novembre 1995 senza esaminare quella, avanzata dall'appellante in via gradata, secondo cui in ogni caso doveva esser riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il Pa. carente di interesse ad agire. Il ricorrente osserva inoltre che anche a ritenere implicitamente rigettato il gravame sul punto, vi sarebbe comunque omessa motivazione nonche' violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c., articolo 1123 c.c.. Infatti l'interesse alla pronuncia gli derivava dall'addebito delle spese relative alla assemblea ritenuta nulla (costi per la convocazione, spedizione verbali eccetera), poiche' si era trattato di una attivita' svolta da soggetto estraneo all'amministrazione e completamente fuori dall'ambito condominiale.

1.2 - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la "violazione e falsa applicazione degli articoli 1131 e 1123 c.c., nonche' degli articoli 246, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), il tutto con riguardo alla pronuncia sulle spese varie per lire 68.200 addebitate in via esclusiva". Osserva il ricorrente che si trattava di spese non documentate e mai sostenute, tanto che il condominio si era difeso confermando di non possedere la documentazione giustificativa del preteso credito, sostenendo che si trattava di spese di manutenzione della piscina pagate da tutti gli altri condomini ma non dal Pa.. Il tribunale aveva ritenuto invece sussistente il debito sulla base della dichiarazione di testi condomini e quindi incapaci a testimoniare. Anche il contenuto delle relative dichiarazioni rese da testi era comunque generico, in quanto non riferito ad un lavoro specifico ne' ad alcun soggetto che tali somme avesse percepito. Inoltre deduceva che la spesa complessiva relativa a tutti i condomini appariva di una certa consistenza (lire 1.500.000 circa) e quindi tale da richiedere una regolare ricevuta quietanzata; non vi erano state richieste di pagamento dell'importo in questione; non vi era stata registrazione degli incassi e vi era stata l'approvazione da parte dell'assemblea della spesa individuale e non di una spesa collettiva. La corte d'appello, confermando tale impianto logico, non aveva tenuto conto della incapacita' a testimoniare da parte dei condomini uditi come testi, ne' delle incongruita' rilevate.

1.3 - Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la "violazione e falsa applicazione dell'articolo 1123 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), il tutto con riguardo alla pronuncia sulle spese postali per lire 36.500 addebitate in via esclusiva al Pa. ed alle spese varie collettive per lire 271.200.

Quanto alle spese postali il ricorrente deduce che non sono documentate. Anche a tener conto delle comunicazioni relative alla assemblea invalida l'importo dovuto sarebbe stato di lire 14.700 mentre la somma richiesta era di lire 36.500. Si trattava quindi d'importo non documentato che non poteva essere addebitato forfettariamente, trattandosi di spese addebitate specificamente ad un singolo condomino.

Quanto alle spese varie per lire 271.200, occorreva tener conto che si trattava di spese per le quali non vi era stato alcun dettaglio da parte dell'amministratore, oltre che omessa documentazione.

1.4 - Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la "insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5) con riguardo al gravame relativo alle spese processuali". Deduce il ricorrente che la sentenza di primo grado doveva comunque essere riformata in quanto erano state liquidate "a favore del condominio spese vive per lire 390.000, laddove invece le uniche spese sopportate dalla controparte erano costituite dai bolli sulle memorie difensive, notevolmente inferiori all'importo liquidato". Lamenta il ricorrente la genericita' della motivazione adottata dalla corte d'appello che si era limitata ad affermare che gli esborsi "appaiono congrui e pertinenti". Cio' dimostrava che non era stata effettuata alcuna verifica in merito ai singoli importi per spese vive sostenute nonostante la censura mossa.

2.1. - Il primo motivo e' infondato e va respinto. Il ricorrente non ha impugnato la successiva delibera condominiale che ha sanato la precedente cosi' determinando la cessazione della materia del contendere. Correttamente, in base a quest'ultima deliberazione, sono state recuperate le spese, gravanti sull'intero condominio, relative alla precedente deliberazione.

2.2 - Il secondo motivo e' fondato e va accolto. Nella sostanza la motivazione della Corte si fonda sulle testimonianze rese da alcuni condomini, che avevano dichiarato di aver corrisposto la loro quota per i lavori relativi alla piscina, senza tener conto che nel caso in questione, trattandosi di una lite tra condomini in relazione alla ripartizione delle spese sostenute, i condomini sono incapaci di rendere testimonianza, potendo assumere la qualita' di parte. Il precedente giurisprudenziale della Corte di cassazione (n. 12379 del 1992), richiamato dalla Corte di appello, risulta isolato e superato in senso contrario quanto meno da Cass. 1997 n. 6483, che questo Collegio condivide. La sentenza impugnata va quindi cassata sul punto e rinviata ad altra sezione della corte di appello fiorentina, che, nel valutare nuovamente la prova in ordine alla spesa sostenuta, applichera' il principio di diritto secondo il quale: "nella lite tra condomini relativa alla riscossione di contributi condominiali dovuti da ciascun condomino per l'utilizzazione della cosa comune, i condomini, in quanto parti, sono incapaci di testimoniare".

2.3 - Il terzo motivo e' infondato. Infatti, nella sostanza esso propone una questione di merito che non puo' essere esaminata in questa sede, riguardando conteggi e relativa documentazione, nonche' spese calcolate con modalita' forfettaria ammissibile in certi limiti anche nella gestione condominiale in relazione al tipo e modalita' di spesa. Sul punto la motivazione della corte territoriale appare adeguata e priva di vizi, anche in relazione della decisione del giudice di primo grado.

2.4 - Il quarto motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo, dovendo la Corte di rinvio provvedere anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il quarto, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze anche per le spese.

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