Nelle azioni a tutela della proprietà o del possesso della cosa comune, ognuno dei comproprietari o compossessori può agire autonomamente a difesa del bene comune

Nelle azioni a tutela della proprietà o del possesso della cosa comune, ognuno dei comproprietari o compossessori, poiché il suo diritto investe la cosa nella sua interezza, può agire autonomamente a difesa del bene comune (Cass. 3675/96). La disciplina dell'accessione “ si attaglia solo al caso che sia occupato con una costruzione il terreno di proprietà altrui, laddove in tema di condominio , essendo i condomini legati da reciproco vincolo, gli stessi non sono terzi tra loro, onde i loro rapporti, traendo la disciplina esclusiva dal complesso di norme dettate in tema di condominio non tollerano di essere regolati dall'istituto dell'accessione. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 13 marzo 2009, n. 6262)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 7502/2004 proposto da:

FE. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato PICCIONI DARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAZZUCATO MAURO;

- ricorrente -

e contro

PO. LI. , CA. WA. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 734/2003 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/05/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l'Avvocato PICCIONI Dario, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MAZZUCCATO Mauro, difensore del ricorrente che si riporta al ricorso depositato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 25.6.1983 Fe.An. conveniva davanti al Tribunale di Parma Fe.Ma. per l'accertamento dei confini e l'apposizione dei termini tra i rispettivi fondi in (OMESSO), a seguito di divisione del 26.11.1958 tra i rispettivi danti causa e successivi trasferimenti.

Il convenuto si costituiva deducendo di avere sempre posseduto secondo i confini determinati nell'atto di divisione per notaio Ceci-Nova del 26.11.1958 e non si opponeva all'accertamento dei confini.

Con successiva citazione 23.7.1986 Fe.An. conveniva davanti allo stesso Tribunale Po. An. , erede di Fe. Ma. per chiedere l'arretramento della costruzione realizzata da Fe.Ma. nel (OMESSO), la regolarizzazione di finestre e balconi e la negazione del diritto di passaggio sull'area cortilizia del fabbricato (OMESSO).

La convenuta, costituitasi, deduceva l'usucapione, spiegando riconvenzionale per la divisione dell'area cortilizia. Veniva chiamato in causa Ca. Wa. , comproprietario dell'area, che, costituitosi, non si opponeva alla divisione.

Il Tribunale, con sentenza 27.1.1994, riuniti i giudizi, dichiarava accertati i confini, rigettava la domanda di usucapione sul terreno, avanzata dalla convenuta, riteneva che per il terreno occupato da Fe.Ma. , circa 10 mq, ricorresse l'ipotesi di cui all'articolo 938 c.c., rimetteva la causa in istruttoria per la divisione dell'area cortilizia, per la determinazione dell'indennita' dovuta dalla convenuta e per i danni per occupazione e per le costituite servitu' di vedute.

Proponeva appello Fe.An. , si costituiva la Po. , riproponendo con appello incidentale la domanda di usucapione del terreno, si costituiva Ca. , chiedendo il rigetto dell'appello principale.

La Corte di appello accoglieva solo l'ultima domanda del Fe. , riguardante il diritto di passaggio nella corte di (OMESSO), negava l'usucapione sia di quel diritto sia della proprieta' dell'area occupata dalla costruzione, rigettava il motivo che negava la buona fede del dante causa della Po. e compensava le spese del grado. Proponeva ricorso per cassazione Fe. An. , resisteva la Po. e la Suprema Corte, con sentenza 22.5.2000, accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo, cassava e rinviava anche per spese ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che, con sentenza n. 734/2003, in ossequio al principio enunziato, escludeva da parte del Fe. Ma. l'acquisto della proprieta' dell'area per effetto di accessione invertita, che rimaneva di proprieta' comune, ma da cio' non poteva dedursi l'accoglimento della domanda di demolizione, dovendosi applicare i principi che regolano la comunione.

Respingeva tutte le domande di Fe. An. contro la Po. e compensava le spese.

Ricorre Fe. con quattro motivi, non svolgono difese le altre parti.

All'udienza del 21.5.2008 e' stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso a Po.Li. e Ca.Wa. , che non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 1101 c.c., e motivazione omessa o insufficiente, rivolgendo la censura al capo o punto della decisione che ha ritenuto appartenere l'area cortiliva di (OMESSO) in pari quote di comproprieta' indivisa tra Fe.An. , Po.Li. e Ca.Wa. .

Esclude la proprieta' di Po.Li. e richiama l'atto di divisione.

Col secondo e col terzo motivo deduce violazione dell'articolo 1100 c.c. e segg., ed omessa insufficiente motivazione per avere la sentenza ritenuto che le domande di demolizione dovessero essere proposte dalla maggioranza dei partecipanti, per aver violato il principio che il diritto del comunista investe la cosa comune nella sua interezza e per avere statuito che le violazioni denunziate dall'attore sarebbero prive di rilievo per la pendenza della domanda di divisione, col quarto degli articoli 112 e 277 c.p.c., omessa pronunzia, omessa motivazione per avere la corte di appello dimenticato di pronunziarsi sullo sconfinamento e sulla violazione delle distanze.

Possono esaminarsi prioritariamente le censure di cui al secondo e terzo motivo che vanno accolte con assorbimento delle altre.

La sentenza impugnata, premesso che, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, andava escluso da parte del Fe. Ma. , dante causa della Po. , l'acquisto dell'area per effetto di accessione invertita, ha statuito che l'area occupata dalla costruzione, ma appartenente in comunione al Fe. An. , alla Po. Li. ed al Ca. Wa. , rimane di proprieta' comune. Richiama gli articoli 1100 e seguenti secondo i quali la domanda di demolizione deve provenire dalla maggioranza dei partecipanti.

Quanto alle domande di rispetto delle distanze legali, nessuna di esse aveva riguardo ad altra costruzione del Fe. An. .

La Suprema Corte, dichiarando assorbito il secondo motivo, aveva chiaramente inteso che la questione dell'applicabilita' dell'articolo 938 c.c., riguardasse tutti i pretesi sconfinamenti, ignorando che alcuni di essi prospettassero oltre il confine con terreno di proprieta' esclusiva del Fe. An. ma la Corte di appello doveva attenersi all'ambito per il quale era stata disposta la remissione e non aveva il potere di accertare se per quelle porzioni di fabbricato valeva il criterio dell'accessione invertita, gia' applicato dai giudici di merito con pronuncia su tale punto non cassata.

Osserva questa Corte essere principio consolidato che, nelle azioni a tutela della proprieta' o del possesso della cosa comune, ognuno dei comproprietari o compossessori, poiche' il suo diritto investe la cosa nella sua interezza, puo' agire autonomamente a difesa del bene comune (Cass. 18 aprile 1996 n. 3675, 5 giugno 1990 n. 5391, etc.) e che la disciplina dell'accessione si attaglia solo al caso che sia occupato con una costruzione il terreno di proprieta' altrui, laddove in tema di condominio, essendo i condomini legati da reciproco vincolo, gli stessi non sono terzi tra loro, onde i loro rapporti, traendo la disciplina esclusiva dal complesso di norme dettate in tema di condominio non tollerano di essere regolati dall'istituto dell'accessione (Cass. 18 aprile 1996 n. 3675, Cass. 30 marzo 1993 n. 3853, etc.).

Piu' recentemente (Cass. 27 marzo 2007 n. 7523) si e' ritenuto che la disciplina dell'accessione, contenuta nell'articolo 934 c.c., si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui; essa, pertanto, non trova applicazione nelle ipotesi di costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su suolo comune, cui si applica, invece, la normativa in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprieta' della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformita' di detta disciplina, cosicche' le opere create da un solo contitolare, in assenza di accordo tra tutti i partecipanti alla comunione, non possono considerarsi beni condominiali per accessione, ma vanno considerate appartenenti al comproprietario costruttore e rientranti nella sua esclusiva sfera giuridica.

Ciascun condomino puo' agire da solo a tutela del suo diritto sulle cose comuni per cui e' irrilevante l'affermazione della sentenza, pagina sei e sette, che sia il Ca. , che costituendosi aveva chiesto il rigetto dell'appello, sia la stessa Po. avevano contrastato la domanda del loro compartecipe, donde la domanda di demolizione parziale andava respinta, pendendo, peraltro, la domanda di divisione.

La sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che si uniformera' ai principi enunziati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, dichiara assorbiti il primo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per un nuovo esame e per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

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