Niente rimborso delle spese sostenute dal proprietario del muro che cinge la strada su cui grava una servitù di passaggio.

Niente rimborso delle spese sostenute dal proprietario del muro che cinge la strada su cui grava una servitù di passaggio. Deve ritenersi esclusa la partecipazione dei condomini alle spese di manutenzione del muro che cinge la strada su cui grava una servitù se non lo prevedono gli accordi e fra di esso e la strada si interpone un terreno privato su cui non grava alcuna servitù. E' quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20343, depositata il 4 settembre 2013. (PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 4 settembre 2013, n. 20343

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