Non commette reato di diffamazione il condomino che dipinge l'amministratore come una persona scorretta e bugiarda

Ciascuno condominio ha il diritto di controllare i comportamenti dell'amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità. Ne consgue che anche se usa frasi certamente aspre non commette reato di diffamazione il condomino che scrive agli altri condomini una lettera nella quale si dipinge l'amministratore come una persona scorretta e bugiarda.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere

Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CH. VI. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 20/01/2007 TRIBUNALE di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore della parte civile avvocato Abbadessa Antonio in sostituzione dell'avvocato Roberto Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore dell'imputato avvocato BOTTONI Mauro, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;

La Corte di Cassazione:

OSSERVA

Ch. Vi. inviava due lettere all'amministratore di un condominio, As.Ma. , accusandolo di usare in modo improprio, illegale ed arbitrario i poteri di amministratore e dichiarando falsita'; la seconda lettera era rinvenuta nella cassetta delle lettere degli altri condomini.

Per tali fatti, qualificati come violazione degli articoli 594 e 595 c.p., lo Ch. veniva condannato dal Giudice di pace di Roma, con sentenza emessa in data 15 novembre 2005, anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile As. Ma. .

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 gennaio 2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di ingiuria perche' non punibile per legittimo esercizio del diritto di critica, mentre confermava l'affermazione di responsabilita' per il reato di diffamazione.

Con il ricorso per cassazione Ch. Vi. deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

1) il vizio di motivazione in ordine alla prova della diffusione delle lettere da parte dell'imputato, fatto al quale il ricorrente si dichiarava estraneo;

2) la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla documentazione prodotta in primo grado;

3) la erronea applicazione dell'articolo 51 c.p. con riferimento alla imputazione di violazione dell'articolo 595 c.p.;

4) la violazione dell'articolo 599 c.p. per la mancata applicazione della esimente al reato di cui all'articolo 595 c.p.;

5) il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della esimente della provocazione di cui all'articolo 599 c.p. per difetto del requisito della immediatezza.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Ch. Vi. sono fondati. In effetti vi e' una contraddizione nella sentenza impugnata che deve essere rimossa.

Il Tribunale ha assolto lo Ch. dal delitto di ingiuria perche' l'imputato ha agito nell'esercizio del diritto di critica di cui all'articolo 51 c.p..

Tale statuizione e' divenuta cosa giudicata perche' da nessuno impugnata. Essa, inoltre, appare del tutto corretta perche' il condomino Ch. , che aveva gravi motivi di conflitto con l'amministrazione del condominio e che non riusciva a contestare comportamenti dell'amministratore As. ritenuti gravemente scorretti perche' questi non convocava le assemblee, ritenne con la lettera incriminata di contestare la conduzione del condominio.

Che cio' si possa fare anche usando frasi certamente aspre e' fuori dubbio perche' a ciascun condomino spetta il diritto di controllare i comportamenti dell'amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarita'.

Non si puo', pertanto, che condividere l'impostazione del Tribunale, il quale, peraltro, ha chiarito che non vi era una aggressione alla sfera morale della persona dell' As. , ma una censura soltanto delle attivita' svolte come amministratore.

Cio' che non si comprende e' la decisione in ordine alla diffamazione, consistita nella distribuzione della lettera ai vari condomini.

Anche il delitto di diffamazione e', infatti, scriminato quando sia espressione del legittimo esercizio del diritto di critica e, quindi, le considerazioni svolte a proposito del delitto di ingiuria si sarebbero dovute ritenere valide anche per il delitto di diffamazione salvo motivare le ragioni del diverso convincimento.

Del resto in mancanza di convocazione di rituali assemblee il condomino, per rendere edotti gli altri condomini di eventuali irregolarita' e della iniziativa intrapresa di contestare la condotta dell'amministratore con attribuzione di specifici comportamenti, non puo' fare altro che inviare agli altri condomini una missiva in modo che anche essi attivino i loro poteri di controllo.

Anche in ordine al delitto di diffamazione di sarebbe dovuto allora ritenere e dichiarare in base alla disposizione dell'articolo 129 c.p.p., che il fatto non costituisce reato.

E' vero che l'imputato ha in primo luogo chiesto di essere assolto per non avere commesso il fatto, ma va detto che il Tribunale aveva sostenuto che essendo la missiva incriminata certamente opera dello Ch. che la aveva spedita all'amministratore, non si poteva che ritenere che fosse stato proprio lui ad imbucare copia della missiva nella cassetta delle lettere degli altri condomini.

Orbene questi fatti e tali considerazioni non consentono di ritenere evidente che Ch. non abbia commesso il fatto contestatogli, evidenza necessaria per pervenire ad una formula assolutoria piu' favorevole a fronte della riscontrata sussistenza di una causa di giustificazione del delitto contestato.

Le conclusioni raggiunte rendono evidentemente superfluo l'esame degli altri motivi di impugnazione.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.

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