Non è consentito al condomino, salvo espressa approvazione dell'assemblea, utilizzare il pluviale comune per lo scarico di acque di provenienza domestica e, quindi, l'eventuale illegittimo allaccio deve essere rimosso.

Atteso che norma degli artt. 1102 e 1120, comma 2, c.c., ciascun condominio può apportare al bene comune, a propria cura e spese, eventuali modifiche purché non ne alteri la destinazione, la sicurezza, il decoro e la stabilità architettonica, e consenta, infine, agli altri condomini di farne pari uso, deve essere qualificata senz'altro come modifica l'apertura di un foro nel muro perimetrale comune per consentire al tubo collegato ad un condizionatore d'aria di immettersi nel tubo pluviale condominiale. In particolare, mentre l'apertura di un piccolo foro (nella specie del diametro di due centimetri) costituisce modifica senz'altro consentita in quanto conforme ai presupposti testé citati, al contrario l'immissione del tubo portante la condensa proveniente dal condizionatore nello scarico pluviale dell'edificio ne altera, di fatto, la destinazione che è unicamente quella di raccogliere e far confluire le acque meteoriche. Irrilevante risulta, pertanto, la circostanza che la composizione degli scarichi sia di fatto identica (acqua in entrambe i casi) posto che, invece, la provenienza del liquido da scaricare incide sulla funzione del bene. In conclusione deve essere escluso che al condomino, salvo espressa approvazione dell'assemblea, possa essere consentito di utilizzare il pluviale comune per lo scarico di acque di provenienza domestica e, quindi, l'eventuale illegittimo allaccio deve essere rimosso.

Tribunale Padova Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 febbraio 2011, n. 352



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il G.O.

dott.ssa Irene Cecchetto in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo il 21 settembre 2005 al n. 9211/2005 R.G. promossa con atto di citazione notificato a mezzo posta dall'avv. Vi.Et. giusta autorizzazione dell'Ordine degli Avvocati di Padova n. 181 dell'11.04.2002 (cron. 77)

Da

Condominio Residence Mo. in persona dell'amministratore pro - tempore

rappresentato e difeso come da mandato a margine della citazione dall'avv. Vi.Et., con studio in Padova, Galleria (...).

- attore -

Contro

Is.Ma.

- convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ro.Ch., con studio in Padova, via (...).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza viene redatta secondo le nuove disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso, anche con riferimento a precedenti conformi.

2. In primo luogo, questo giudice ritiene che la domanda riconvenzionale non riproposta dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, debba essere considerata implicitamente rinunciata.

3. Con riguardo alla domanda attorea, si ritiene che la fattispecie in esame debba essere ricondotta nel novero delle modifiche alla cosa comune che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non ne alteri la destinazione, non ne impedisca l'altrui pari uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico (v. artt. 1102 e 1120 secondo comma c.c.).

4.1 Ciò premesso, si ritiene, in primo luogo, che, costituendo la realizzazione di una modifica consentita alla cosa comune esplicazione di un diritto, non necessiti una delibera assembleare di autorizzazione.

4.2 Per completezza, si rileva che l'attore ha allegato in citazione che l'intervento per cui è causa sarebbe stato eseguito "in difetto di qualsivoglia autorizzazione condominiale" (v. pungo 4 citazione); e che detta deduzione è stata ribadita nella memoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 27.04.2007 unitamente al regolamento condominiale (v. pag. 2 in cui risulta testualmente scritto "Il condominio attoreo ha contestato la conformità dei predetti lavori rispetto al regolamento condominiale (che vieta simili utilizzi della cosa comune se non con il consenso espresso dell'assemblea, cfr. art. 6 ult. Comma regolamento condominiale sub. Doc. 9).

4.3 Solo in comparsa conclusionale il Condominio ha affermato l'illegittimità dell'intervento per carenza del "benestare" dell'amministratore stabilito dalla clausola 6 del regolamento condominiale.

4.4 Si tratta evidentemente di allegazione tardiva e, quindi, inammissibile.

5.1 In ordine alla circostanza relativa a chi ha effettivamente installato il tubo per cui è causa, si ritiene che la questione, attesa la natura permanente dell'asserito illecito per cui è causa (cfr. 20.12.2000 n. 16009 per la distinzione tra fatto illecito istantaneo con effetti permanenti e fatto illecito permanente), sia irrilevante.

5.2 Non vi è chi non veda, infatti, che il tubo, quand'anche collocato dalla dante causa della convenuta, è tuttora mantenuto nella posizione in cui si trova da colei che afferma esserne proprietaria esclusiva e che, quindi, può e, qualora l'installazione del medesimo costituisca una modifica non consentita, deve rimuoverlo.

5.3 La Ma., appunto.

6.1 Ciò posto, si osserva che l'apertura di un foro nel muro perimetrale comune per consentire ad un tubo del diametro di 2 cm. circa di immettersi nel tubo pluviale condominiale (v. pag. 2 della c.t.u. "Dalla base della parete interna est delimitante il terzo piano dell'unità Ma. (circa 1,00 m. al di sotto della parte più alta del parapetto in c.a. che ne delimita la terrazza) fuorisce un tubo corrugato del diametro di circa 2 cm. che poi, con un percorso pseudo orizzontale di circa 75 cm., si innesta entro un pluviale condominiale" (...). Il tubo corrugato inizia in corrispondenza di un punto predisposto per un eventuale futuro split di condizionamento collocato nella parte alta di una parete interna e quindi, correndo incassato entro quest'ultima e successivamente al di sotto del massetto/pavimento esistenti, raggiunge l'esterno (attraverso un foro praticato sul muro perimetrale) ed il pluviale condominiale") individua, senza dubbio, una modifica della cosa comune (muro perimetrale comune e pluviale condominiale).

6.2 Orbene, mentre con riguardo al muro perimetrale si ritiene che la modifica sia conforme alla destinazione di quest'ultimo per le ragioni esposte nella sentenza della S.C. del 16 maggio 2000 n. 6341 a cui si rimanda; con riguardo al pluviale condominiale si ravvisa una modifica illegittima in quanto innestare un tubo che scarica la condensa del condizionatore in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune che è quella (e solo quella) di scaricare le acque meteoriche.

6.3 Essendo questa la funzione del pluviale è illegittimo l'innesto di un tubo che scarichi liquidi di altra provenienza, indipendentemente dalla loro composizione.

6.4 Statuito che non è consentito al singolo condomino utilizzare il pluviale comune per lo scarico di acque di provenienza domestica, la Ma. dovrà essere condannata a rimuovere il tubo per cui è causa.

7.1 Si ritiene, inoltre, che, indipendentemente dalla violazione dell'art. 1102 c.c. l'innesto di un tubo che raccoglie la condensa di un condizionatore in un pluviale facente parte del sistema di scarico delle acque meteoriche violi il divieto di commistione tra quest'ultime e le acque di provenienza domestica stabilito dal "Regolamento per l'uso della fognatura pubblica della depurazione e degli scarichi idrici", approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Padova con deliberazione n. 29 del 01.03.1999 (v. doc. nr. 7 fascicolo attoreo art. 2 punti a) e b) e art. 47 punto 6 che statuisce che le acque meteoriche (acque bianche) abbiano un sistema di smaltimento distinto dalle acque nere (domestiche e/o industriali).

7.2 Anche per tale ragione, pertanto, l'opera per cui è procedimento è illegittima.

8. Con riguardo agli ulteriori aspetti di illegittimità prospettati dall'attore, si rileva che, attese le dimensioni del tubo, non si possa affermare che è impedito il pari uso della cosa comune (per la distinzione tra pari uso ed uso identico v. Cass. Cit.); né, per le condivisibili ragioni esposte dal c.t.u. (v. pag. 4 della relazione), si può ritenere pregiudicata la stabilità e/o la sicurezza dell'edificio.

9.1 In ordine all'asserita lesione del decoro architettonico dell'edificio, si rileva che l'effetto dell'intervento è incontestabilmente sgradevole e pertanto si concorda con il giudizio espresso dal c.t.u. ("è vero che un tubo corrugato posto su una parete quasi a penzoloni seppur molto corto e di diametro assai modesto e seppur (ora) occultato da piante rampicanti, non è certamente bello da vedere" (v. pag. 5 c.t.u.).

9.2 Ciò nonostante, si ritiene che l'intervento per cui è causa non costituisca opera idonea a rendere deteriore l'aspetto architettonico originario.

9.3 Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che anche gli interventi effettuati dagli altri condomini e descritti dal c.t.u. (v. pagg. 3 e 4) abbiano inciso, seppur più modestamente, sul decoro e/o sull'estetica dell'edificio; e che, conseguentemente, preesistesse una situazione di degrado del decoro del fabbricato condominiale che imporrebbe, in ogni caso, di escluderne la lamentata alterazione.

10. Quanto alle istanze istruttorie dedotte dalle parti, non ammette i capitoli 1) e 2) della memoria istruttoria attorea dep. 27.4.2007 né i capitoli dal n. 1 al n. 5 dedotti dalla convenuta nella memoria istruttoria dep. 27.4.2007 in quanto riferibili a circostanze generiche e/o irrilevanti ai fini della decisione della causa e/o oggetto di c.t.u.

11. In ordine alle spese di lite, si ritiene, attesa la reciproca soccombenza, di dichiarare la compensazione delle spese di lite, incluse quelle di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. Condanna Is.Ma. a rimuovere il tubo per cui è causa, ripristinando la situazione ex ante.

2. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite, incluse quelle di c.t.u.

Così deciso in Padova il 30 dicembre 2010.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2011.

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