Non può essere riconosicuto il danno morale al condomino che lamenta l'intollerabilità delle emissioni sonore prodotte dal condizionatore se non fornisce prova dell'esistenza di un danno alla salute

Non può essere riconosicuto il danno morale al condomino che lamenta l'intollerabilità delle emissioni sonore prodotte dal condizionatore se non fornisce, altresì, prova dell'esistenza di un danno alla salute.
Nè tantomeno detto danno può essere liquidato sul presupposto che le immissioni in questione concretizzano la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 674 c.p. se il condizionatore installato è conforme alla legge.
 

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 10 novembre 2009, n. 23807



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24540/2004 proposto da:

TR. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore VITO DOMINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE DI LANDO' 10, presso lo studio dell'avvocato TAMBURELLI EUGENIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LABOMBARDA GIULIANO;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMESSO) in persona dell'Amm.re PA. ST. , VA. IN. , MI. NA. in qualita' di unica erede di MI. ER. , BA. IS. , CA. UG. , CA. BR. , SA. AN. , GA. MA. LU. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 59, presso lo studio dell'avvocato BORDONI GABRIELE, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1408/2004 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2009 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per accoglimento quinto motivo, assorbito il sesto sulle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio sito in (OMESSO) conveniva in giudizio la s.r.l. Tr. davanti al Giudice di Pace di quella citta' per sentirla condannare, alla rimozione del condizionatore dalla medesima installato in loco nonche' al ristoro dei danni patiti in conseguenza delle eccessive emissioni sonore dallo stesso provocate.

La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo fra l'altro il difetto di legittimazione attiva del Condominio ad azionare diritti di natura personale; spiegavano intervento volontario i condomini dello stabile Va. In. , Mi.Na. , Ba.Is. , Ca.Ug. , Ca. Br. , Sa.An. , Ga.Ma. Lu. , formulando domande identiche a quelle dell'attore.

Con sentenza depositata del 2 marzo 2000 il Giudice di Pace rigettava le domande.

Con sentenza depositata l'11 maggio 2004 il Tribunale di Bologna, in riforma della decisione impugnata sia dal Condominio sia dai condomini interventori, condannava la srl Tr. a rimuovere l'impianto di condizionamento installato al servizio dell'immobile sito nel condominio di via (OMESSO) ed a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale, a favore di Va.In. e di Mi.Na. la somma di euro 4.000,00, per ciascuna, oltre agli interessi legali su tale somma dal 27-1-2004 al saldo nonche' al pagamento in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio.

Per quel che interessa nella presente sede, i giudici di appello disattendevano l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Condominio sollevata dalla Srl Tr. sul rilievo che, a fondamento dell'azione il predetto aveva dedotto non la lesione del diritto alla salute, configurabile esclusivamente in relazione alla persona fisica, ma la violazione dell'articolo 15 del regolamento condominiale dettato a tutela della tranquillita' e della salubrita' dell'intero condominio; quindi qualificavano quale intervento c.d. principale rispetto al quale non sussistevano le eccepite limitazioni all'impugnazione della sentenza impugnata quello spiegato dai condomini, in quanto diretto a far valere in giudizio anche quel diritto alla salute dei singoli condomini che il Condominio in quanto tale non era legittimato ad azionare nel merito, ritenevano illecite le immissioni perche' poste in violazione del divieto imposto dalla norma del regolamento condominiale, rilevando l'inapplicabilita' ai rapporti fra i privati disciplinati dell'articolo 844 c.c. e articolo 32 Cost., della normativa dettata a tutela dell'interesse pubblico ambientale dalla Legge n. 447 del 1995, e dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, (ora D.P.C.M. 14 novembre 1997) in materia di inquinamento acustico. Dopo avere ritenuto che, secondo la giurisprudenza di merito, sono da considerarsi intollerabili le immissioni superiori di 3 decibel al rumore di fondo, alla stregua delle misurazioni effettuate dall'ARPA il 16-8-2001, la cui documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello era considerata ammissibile, nonche' dei rilievi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, accertavano che tale limite era superato relativamente alle immissioni acustiche negli immobili delle predette Va. e Mi. , a favore delle quali era liquidato il danno morale sul rilievo che, pur non sussistendo la prova della lesione del diritto alla salute, le accertate immissioni integravano l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 674 c.p..

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la s.r.l. Tr. sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso gli intimati che hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3), deduce che la domanda di risarcimento dei danni subiti dagli interventori per la prima volta con le conclusioni dell'atto di appello era da ritenersi domanda nuova.

Il motivo e' infondato.

Dall'esame delle conclusioni delle parti trascritte nella sentenza di primo grado (consentito dalla natura di error in procedendo del vizio denunciato) e' risultato che gia' in quel giudizio gli interventori avevano chiesto, a titolo di risarcimento, proprio la somma di euro 4.000 che e' stata poi liquidata a favore delle condomine Va. e Mi. quale danno morale: pertanto, deve escludersi che la domanda di risarcimento del danno accolta dal Tribunale sia stata per la prima volta formulata in sede di gravame.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come intervento principale quello spiegato dagli interventori che nel giudizio di primo grado l'avevano sempre ed unicamente qualificato come intervento adesivo dipendente : i condomini si erano limitati ad appoggiare le domande del Condominio, senza formulare alcuna autonoma e distinta domanda.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., nonche' omessa motivazione, denuncia che il Tribunale aveva disposto il risarcimento dei danni a favore di due dei condomini senza che da parte degli interventori vi fosse stata domanda di un risarcimento in via autonoma, tanto piu' che tale risarcimento era stato liquidato a favore di due condomini soltanto: non era stato in alcun modo giustificato perche' fosse da ritenersi equa e sufficiente la somma che era stata determinata nel cospicuo importo di euro 4.000,00.

Il secondo e il terzo motivo che, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente sono infondati nei limiti di cui si dira' in motivazione.

La sentenza ha correttamente qualificato come principale e non adesivo dipendente l'intervento spiegato dai singoli condomini, posto che, come si e' detto in occasione dell'esame del primo motivo, la domanda dai medesimi proposta aveva ad oggetto il risarcimento del danno riferibile alla persona dei singoli condomini intervenuti: pertanto, con l'intervento i condomini non si erano affatto limitati a sostenere le ragioni del Condominio ma avevano agito, spiegando una domanda autonoma e distinta a tutela della loro posizione soggettiva. Per quel che concerne la doglianza relativa alla misura del danno liquidato si rinvia all'esame del quinto motivo.

Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 184 bis 184 bis c.p.c., aveva ammesso una produzione documentale (dichiarazione ARPA) formatasi successivamente all'udienza di conclusioni che, come tale, era da considerarsi del tutto nuova ed estranea al giudizio, senza avere neppure giustificato in che modo la stessa fosse da ritenersi indispensabile.

Il motivo va disatteso.

La ricorrente non ha interesse a fare valere la dedotta censura, posto che la sentenza, nel ritenere intollerabili le immissioni acustiche provenienti dal condizionatore d'aria, non ha fondato il proprio convincimento sugli accertamenti dell' ARPA ma ha fatto riferimento anche alle indagini e alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che peraltro non aveva tenuto conto delle risultanze di cui alla predetta produzione documentale: infatti, secondo i rilievi compiuti dall'ausiliare, il ed valore differenziale era risultato nella proprieta' Va. pari a 10,4 decibel a finestre aperte ed a 8,8 decibel a finestre chiuse e nella proprieta' Mi. di a 15,6 decibel a finestre aperte ed a 9 decibel a finestre chiuse.

Con il quinto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e articolo 2059 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3), censura la sentenza impugnata laddove, nel liquidare il danno morale in favore di due condomini, aveva ritenuto che le immissioni in questione concretizzassero la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 674 c.p., senza che tale accertamento fosse stato mai richiesto dagli appellanti; inoltre tale accertamento era stato effettuato senza motivazione e in modo errato, non sussistendo l'elemento soggettivo del reato, posto che il condizionatore installato era conforme ai requisiti di legge.

Il motivo va accolto nei limiti di quanto si dira' in motivazione.

La sentenza e' affetta dal vizio di ultrapetizione denunciato, giacche' il Giudice di appello, dopo avere escluso l'esistenza di un danno alla salute, ha riconosciuto a favore delle condomine Va. e Mi. il danno morale sul rilievo che le immissioni in questione concretizzassero la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 112 c.p.c., ha posto a base della decisione un comportamento che, non essendo stato dedotto dagli interventori, era estraneo al thema decidendum e non poteva, percio', formare oggetto di indagine da parte del giudice di merito; pertanto, le altre doglianze pure formulate con il motivo cosi' come quella relativa all'entita' della somma liquidata (di cui al terzo motivo di cui si e' detto) sono assorbite.

Con il sesto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3), censura la sentenza impugnata che, nel liquidare le spese processuali a favore degli appellanti, aveva assegnato un cospicuo importo in modo impreciso senza precisare a quale parte dovesse essere corrisposta e come dovesse essere suddivisa la liquidazione medesima.

Il motivo e' assorbito dall'accoglimento del quinto.

Pertanto, va accolto il quinto motivo per quanto in motivazione, mentre devono rigettarsi il primo, il secondo, il terzo e il quarto - questi ultimi due per quanto in motivazione- assorbito il sesto la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio,anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Bologna in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricorso per quanto in motivazione rigetta il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, questi ultimi due per quanto in motivazione, assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Bologna in persona di altro magistrato.

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