Casa:
Non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale modificare il regolamento introducendo penali a carico di condomini morosi
Pubblicata il 29/05/2011
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 18 maggio 2011, n. 10929
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Presidente
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
Dott. MANNA Felice - Consigliere
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO (OMESSO) (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore MA. Di. , elettivamente domiciliato in ROMA, V.ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato BAFFIONI VENTURI ARMANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIN PAOLA;
- ricorrente -
contro
PI. MA. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' V 10, presso lo studio dell'avvocato FOLLIERO MARINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANSERA MARISA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 205/2008 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 01/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l'Avvocato BAFFIONI VENTURI Armando, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pi.Ma. An. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione, relativo al pagamento in favore del condominio (OMESSO) della somma di lire 9.461.380 a titolo di contributi condominiali.
L'opposizione veniva accolta con sentenza in data 23 febbraio 2007.
Il condominio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trento con sentenza in data 1 agosto 2008.
I giudici di secondo grado premettevano che la materia del contendere era limitata alla individuazione degli interessi da applicare alla appellata in relazione al ritardo nel versamento delle spese condominiali, e in particolare se tali interessi potessero essere quelli bancari.
A tal fine si doveva ritenere che la delibera con la quale era stato modificato il regolamento di condominio nel senso della applicazione degli interessi bancari ai condomini morosi, essendo stata approvata con una maggioranza inferiore a quella legale, doveva considerarsi nulla.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, il condominio, che ha anche depositato memoria.
Resiste con controricorso Pi.Ma. An. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso il condominio invoca l'orientamento di questa S.C., secondo il quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali non possono essere sollevate questioni relative alla annullabilita' (nella specie per insufficienza del quorum) delle delibere che tali contributi abbiano approvato.
La doglianza e', in astratto, esatta. Ritiene, tuttavia, il collegio di confermare la sentenza impugnata, correggendone la motivazione, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 4.
La delibera all'origine dell'attuale controversia, infatti, deve considerarsi nulla proprio alla stregua dell'orientamento invocato dal condominio ricorrente in ordine alla distinzione tra delibere nulle e delibere semplicemente annullabili. Non rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioe' approvati all'unanimita'.
In considerazione delle ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimita',
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso; compensa le spese.