Notifica atti giudiziari amministratore condominio - nullità - inesistenza

Con sentenza n. 3064 del 13 febbraio 2007, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema notificazione degli atti giudiziari al Condominio.
Il Condominio, statuisce la S.C., è un ente di gestione e non una persona giuridica per cui la notifica degli atti giudiziari va eseguita in persona dell′Amministratore pro-tempore ovvero nel di lui domicilio privato (e non presso lo stabile amministrato) (art. 139 e segg. cpc).
Tuttavia, la notificazione fatta al condominio nel luogo dove ha sede l’edificio condominiale, invece che all’amministratore, non è in sé nulla, qualora il condominio abbia designato nell’edificio condominiale un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione della gestione condominiale, luogo che può essere rappresentato anche dalla portineria. In tal caso, infatti, la notificazione eseguita nell’edificio condominiale a persona che dichiari di poterla ricevere è nulla, ma non inesistente.
La S.C. precisa, altresì, che la notifica eseguita ex art. 139 c.p.c., è inesistente qualora nell’avviso sia stata annotata dall’ufficiale postale la temporanea assenza del destinatario, ma manchi l’annotazione della contemporanea assenza od inidoneità di altre persone abilitate a ricevere consegna in luogo del destinatario.



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Svolgimento del processo
Premesso in fatto
1. La controversia è sorta dalla esecuzione di un contratto di assicurazione, che, se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza del 5.3.2000, si sarebbe rinnovato.
2. La società Fondiaria Spa ha ottenuto dal giudice di pace di Caltanissetta un decreto di ingiunzione contro il condominio ... di ..., via ..............
Ciò per la somma di lire 908.000 e per la rata di premio maturata il 5.3.2001.
3. Il condominio ha proposto opposizione.
Ha dedotto che, per aver disdettato il contratto il 31.12.1999, non aveva poi pagato la rata scaduta il 5.3.2000 e che, indipendentemente dalla disdetta, il contratto si era sciolto di diritto, in base all’articolo 1901, comma 3, c.c., per non avere la società assicuratrice agito per la riscossione di quella rata nei successivi sei mesi.
Ha obiettato la Fondiaria, che della rata scaduta il 5.3.2000 aveva chiesto il pagamento con decreto ingiuntivo del 14.6.2000.
Al che il condominio ha contrapposto la difesa che quel decreto era da considerare privo di efficacia, perché non era stato notificato regolarmente.
4. Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione.
Ha considerato che la disdetta era stata tardivamente data il 31.12.1999, perché secondo il contratto avrebbe dovuto esserlo non oltre tre mesi prima della scadenza.
Il contratto s’era rinnovato ed al 5.3.2001 era maturata una nuova rata.
Né il contratto s’era sciolto in base all’articolo 1901 Cc, perché della precedente rata del 5.3.2000 la Fondiaria aveva chiesto il pagamento con il decreto d’ingiunzione del 14.6.2000,notificato il 4.7.2000.
La notifica, d’altro canto, era stata eseguita regolarmente, perché, per la temporanea assenza del destinatario, l’agente postale aveva immesso avviso nella casella corrispondente dello stabile in indirizzo ed aveva provveduto ad informare il destinatario della giacenza del plico.
5. Il Condominio ha chiesto la cassazione della sentenza.
La Fondiaria ha resistito con controricorso.

Ritenuto in diritto
1. Il ricorso contiene due motivi.
2.1. La cassazione della sentenza è chiesta, col primo motivo, per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli articoli 137, 139 e 149 dello stesso codice).
Il punto della decisione su cui verte il motivo è quello della validità della notificazione del decreto 14.6.2000.
Questa la tesi svolta dal ricorrente.
Il condominio non è una persona giuridica, ma un ente di gestione, sicché la notifica della domanda giudiziale non si fa secondo le disposizioni previste dall’articolo 145 c.p.c., ma va fatta alla persona dell’ amministratore e, se non può essere fatta all’amministratore di persona, va fatta a norma degli articoli 139 e ss.
Nel caso concreto avrebbe dovuto essere fatta presso il suo domicilio privato, mentre era stata fatta presso lo stabile da lui amministrato.
Peraltro, la notificazione era stata fatta a mezzo del servizio postale, senza però che il plico fosse consegnato sul luogo a persona che avesse dichiarato una qualità idonea.
In questo caso, per la sua validità, la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale richiede che l’ufficiale postale, oltre a rilasciare avviso al destinatario del deposito che del plico sarà fatto presso l’ufficio della posta, nell’avviso di ricevimento che unito al plico è depositato, egli descriva le operazioni eseguite per tentare la consegna.
L’avviso di ricevimento non conteneva tali elementi e dunque la notificazione era affatto inesistente.
2.2. Anche con il secondo motivo, la cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc, in relazione agli articoli 75 e 139 dello stesso codice).
Il ricorrente sostiene che pure la notificazione del decreto contro cui è stata proposta opposizione, sebbene non inesistente, era nulla.
3. La resistente società Fondiaria solleva una questione pregiudiziale: chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché l’amministratore lo ha proposto senza che l’assemblea lo abbia autorizzato a proporlo.
La questione non è fondata.
La Corte, pur consapevole di una recente decisione (Cassazione 22294/04) che a proposito della legittimazione all’impugnazione da parte dell’amministratore ha assunto una posizione favorevole alla tesi svolta dalla resistente, ritiene di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’ amministratore, che può essere convenuto in giudizio per qualunque controversia concernente le parti comuni, rappresenta in giudizio il condominio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea con l’inerente legittimazione a proporre impugnazione (7256/86).
Il ricorso deve essere pertanto esaminato nel merito.
4. Il secondo dei due motivi è inammissibile.
Una volta che l’opposizione al decreto d’ingiunzione sia stata proposta e tempestivamente proposta, lo scrutinio di un’eventuale nullità della notificazione del ricorso e del decreto è reso irrilevante dalla sanatoria di tale nullità, sanatoria provocata dall’avere la notificazione conseguito il suo scopo.

5. Resta da esaminare il primo motivo.
5.1. È necessario premettere che la questione che consiste nello stabilire se del contratto di assicurazione, in base al quale è chiesta una successiva rata di premio, si sia in precedenza determinata la risoluzione di diritto prevista dal comma 3 dell’articolo 1901 Cc, attiene al fondamento del diritto dedotto in giudizio e dunque al merito della causa.
Quando la domanda è stata proposta al giudice di pace e, come nel caso in esame, è a decisione secondo equità, il sindacato di legittimità sulla sentenza del giudice di pace che ha deciso una questione attinente al merito incontra i noti limiti ciò che costituisce oggetto di sindacato può essere solo la violazione di norme di diritto costituzionale, comunitario o internazionale, che non possono essere derogate neppure dal legislatore ordinario, o la violazione di principi informatori della materia ovvero ancora la violazione di norme regolatrici del processo che si svolge davanti al giudice di pace.
Posta questa premessa, va ancora messo in rilievo, che per stabilire se la rata di premio relativa ad un certo periodo di assicurazione è dovuta, è necessario verificare se l’assicuratore abbia o no agito in giudizio, per il pagamento della rata di premio dovuta per il periodo precedente e non corriposta alla scadenza, nel rispetto del termine semestrale stabilito dal comma 3 dell’articolo 1091 Cc.
Ma per decidere di tale questione è necessario applicare le norme che regolano le notificazioni degli atti giudiziari.
Ora, il sistema di queste norme poggia sul principio per cui la notificazione deve essere seguita in modo che non sia messa in questione la possibilità del destinatario di averne conoscenza, si che una notificazione che non presenti questi requisiti non può essere riconosciuta per tale.
5.2. La notificazione fatta al condominio nel luogo dove ha sede l’edificio condominiale, invece che all’amministratore, non è in sé nulla, lo è solo quando il condominio non abbia designato nell’edificio condominiale un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione della gestione condominiale, luogo che può essere rappresentato anche dalla portineria, ma, in ogni caso, la notificazione eseguita nell’edificio condominiale a persona che dichiari di poterla ricevere è nulla, ma non inesistente (12208/93).
Ora, è solo nel giudizio di opposizione, tempestivamente o tardivamente proposto contro lo stesso decreto, che si può discutere di tale nullità, non in via di eccezione o di azione di accertamento negativo, in altro giudizio (Cassazione 9205/01).
Sotto questo aspetto il motivo non è fondato.
5.3. Sostiene però il condominio ricorrente che la notificazione era da giudicare affatto inesistente perché dall’avviso di ricevimento non risultava che fossero state eseguite quelle ricerche che, nell’ambito del procedimento descritto dall’articolo 8 della legge 890/82, consentono di passare allo stadio del deposito del plico nella casa comunale.
Orbene, nell’avviso di ricevimento è stato annotata dall’ufficiale postale la temporanea assenza del destinatario, ma nessuna annotazione vi è a proposito della contemporanea assenza mancanza od inidoneità di altre persone abilitate a ricevere consegna in luogo del destinatario.
In questo caso la notificazione la inesistente (Cassazione 11498/00).
Sotto questo aspetto il motivo è fondato.
6. Il ricorso è accolto.
La sentenza è cassata.
La causa è rinviata al giudice di pace di Caltanissetta, in persona di diverso magistrato, perché sia decisa nel rispetto dell’indicato principio informatore della materia delle notificazioni.
Il giudice di rinvio provvederà sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo, accoglie in parte il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione al giudice di pace di Caltanissetta in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2006.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 febbraio 2007.


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