oneri condominiali - opposizione decreto ingiuntivo – esclusione sospensione in pendenza di impugnazione della delibera assembleare

Con la sentenza n. 4421 del 27/02/07, le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate in merito alla sussistenza di un nesso di pregiudizialità necessaria tra il giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto sulla base della medesima delibera. Le S.U. confermando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, hanno escluso l’esistenza di tale rapporto di pregiudizialità, ritenendo esente da vizi la decisone del giudice di prime cure che aveva negato la richiesta di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 295 c.p.c. In sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unire hanno così statuito che al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea non è consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio di impugnazione, ex art. 1137 cod. civ., della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto. E’ quanto hanno statuito le Sezioni Unite, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza.

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