Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolamentazione e di contabilizzazione del calore l'assemblea condominiale decide con il solo voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolamentazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo registrato, l'assemblea condominiale decide con il solo voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza alcun riferimento alle quote millesimali.
(Tribunale Roma Sezione 5 Civile, Sentenza del 11 dicembre 2000, n. 39236)




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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.3.99, G. S. conveniva in giudizio il Condominio di via Poggioli n. 9 in Roma e chiedeva che l'adito Tribunale dichiarasse nulla, o comunque annullasse, la delibera -assunta nell'assemblea del 4.2.99- con cui era stata approvata l'installazione di un nuovo sistema di contabilizzazione dei consumi di calore, inerenti all'impianto centralizzato di riscaldamento, e ripartita la spesa relativa fra i condomini. '

A sostegno dell'impugnativa, deduceva l'illegittimità di tale delibera in quanto:

1) i voti favorevoli non rappresentavano la quota millesimale prevista -per le innovazioni- dal quinto comma dell'art. 1136 c.c., e nemmeno quella inferiore prevista -per gli atti di straordinaria amministrazione- dal secondo comma di tale articolo;

2) era comunque conseguita una modifica delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese inerenti al servirò di riscaldamento e, pertanto, avrebbe dovuto sussistere l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Il convenuto si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per materia del Tribunale, assumendo trattarsi di delibera avente ad oggetto la misura e le modalità d'uso di un servizio condominiale, come tale demandata alla cognizione del giudice di pace ( ex art. 7 c.p.c., n. 2); eccepiva inoltre l'incompetenza per valore in considerazione dell'importo di spesa approvato (sia nella sua ripartizione pro capite che nella sua quantificazione complessiva), tale da fondare la competenza pretorile.

Nel merito, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, assumendo che nella fattispecie era applicabile la disciplina speciale prevista in materia dall'art. 26, n. 5, della l. 9.1.1991, n. 10 ("Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili dì energia'').

All'udienza del 17.7.2000 -senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria- la causa veniva trattenuta in decisione sulle medesime conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione d'incompetenza per materia è infondata: la delibera impugnata -introducendo una contabilizzazione differenziata dei consumi di calore per ogni unità immobiliare- incide evidentemente sulla regolamentazione dei rapporti economici tra i condomini derivanti dall'uso e godimento del servizio comune di riscaldamento, ciò che appare decisivo per escludere la competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c. , n. 2 (con riferimento alla pregressa, ed analoga, competenza del conciliatore, cfr. Cass. 10.6.92, n. 7128).

L'eccezione d'incompetenza per valore appare invece superata, oramai, dalla sopraggiunta entrata in vigore della disciplina processuale sul "giudice unico" (d. l.vo 19.2.98, n. 51).

Nel merito, l'impugnazione è infondata.

La citata Legge n. 10/199, ed il relativo d.P.R. n. 412/1993 hanno individuato un sistema di riscaldamento condominiale "intermedio" (fra quello tradizionale e l'autonomo), definibile come "contabilizzazione differenziata dei consumi di calore", applicabile agli impianti centralizzati nei quali la caldaia rappresenta l'unica fonte di calore per le varie unità immobiliari e comportante una ripartizione della spesa sulla base degli effettivi consumi realizzati. Tale sistema incontra l'evidente favore della Legge -nell'ambito delle dichiarate finalità di razionalizzazione e risparmio delle fonti energetiche- perché consente di gestire autonomamente il servizio (anche se, pur sempre, centralizzato) a seconda delle esigenze individuali, con evidenti risparmi di energia e di spese.

Orbene, l'art. 26, n. 5, della Legge prevede testualmente che "per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolamentazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c. ".

Ne consegue che in tali ipotesi -ai fini di una deliberazione legittima- è sufficiente il solo voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza alcun riferimento alle quote millesimali.

Ciò chiarito, non appare d'altra parte dubitabile che la contestata delibera -approvata da 11 fra i 14 condomini intervenuti o rappresentati nell'assemblea- rientri nell'ambito di applicazione di tale norma speciale: è sufficiente, in proposito, richiamare l'ordine del giorno ("Esame, discussione e approvazione sistema contabilizzazione del calore come da richiesta. Approvazione della spesa e stato di riparto) ed il preventivo approvato della RG.ITALIA s.r.l. (comprendente, appunto, i ripartitori elettronici" per la suddivisione delle spese del riscaldamento secondo l'effettivo consumo, l'installazione di valvole termostatiche e l'opzione per un sistema computerizzato di lettura a distanza dei ripartitori).

La novità, e peculiarità, della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così decide: rigetta la domanda; compensa le spese processuali.




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