Qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini le spese andranno ripartite secondo i criteri di cui all'art. 1125 c.c.

In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad una applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco la tinta e la decorazione del soffitto.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 febbraio 2012, n. 2243



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in (OMISSIS);

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS) e (OMISSIS);

- intimati -

e sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in (OMISSIS);

- ricorrenti in via incidentale -

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2659 in data 26 ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 17 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. (OMISSIS), per delega dell'Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione in data 19 febbraio 2002, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti proprietari di unita' immobiliari comprese nel Condominio di via (OMISSIS), hanno domandato che venisse accertata e dichiarata la nullita' della Delib. assembleare del 29 maggio 2001 nella parte in cui aveva ripartito fra i condomini, in base ai millesimi di proprieta', la spesa per le opere di manutenzione straordinaria del cortile comune.

A sostegno della domanda hanno esposto che il cortile era destinato a servire i comproprietari in misura diversa, fungendo anche da copertura delle sottostanti autorimesse di proprieta' individuale, e che, pertanto, il criterio di ripartizione delle spesa avrebbe dovuto conformarsi alla diversa regola di cui all'articolo 1123 c.c., comma 2.

Nella resistenza del Condominio, l'adito Tribunale di Milano, con sentenza in data 24 novembre 2005, ha respinto la domanda, sul rilievo che tutti i condomini, attraverso il calpestio ed il transito, potevano godere del cortile, essendo il presunto maggior godimento di alcuni (e cioe' dei proprietari esclusivi delle sottostanti rimesse) soltanto riconducibile alla particolare conformazione del cortile stesso.

2. - La Corte d'appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 ottobre 2009, ha accolto l'impugnazione di (OMISSIS) e degli altri condomini e, in riforma della gravata pronuncia, ha annullato la deliberazione assembleare nella parte in cui adotta, per il riparto delle spese relative alle opere di manutenzione straordinaria del cortile condominiale, il criterio dei millesimi di proprieta', anziche' il criterio previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1123 c.c., comma 2, ed ha condannato il Condominio a rifondere agli appellanti le spese di lite dagli stessi sostenute nel primo e nel secondo grado di giudizio.

2.1. - La Corte territoriale ha a tal fine rilevato: che il cortile comune risulta pacificamente privo di attrezzature per la sosta delle persone, cosi' da non offrire alcuna particolare utilita' ai condomini residenti, assolvendo soltanto ad una funzione di generico ed indifferenziato calpestio da parte degli stessi; che l'accesso dei furgoni (non integrante un traffico di mezzi pesanti) per il rifornimento dei negozi, come di altri veicoli per singole ed occasionali esigenze, e' tale da interessare unicamente una porzione della complessiva estensione del cortile; che la pavimentazione del cortile serve anche da copertura delle sottostanti autorimesse, oltre che dei relativi percorsi di accesso, assolvendo all'essenziale funzione di protezione ed impermeabilizzazione dei corrispondenti spazi e dei beni negli stessi collocati (o collocabili) dai condomini che ne hanno la proprieta' esclusiva.

Di qui la conclusione, appunto, che il criterio della spesa per le opere di manutenzione straordinaria del cortile non puo' essere quello per millesimi di proprieta', ma quello che collega, secondo un rapporto di proporzionalita', l'entita' dei contributi, da porre a carico dei singoli condomini, alla misura dell'utilita' che ciascuno ritrae dalla cosa comune.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il Condominio ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 ottobre 2010, sulla base di due motivi.

Gli intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell'articolo 1123 cod. civ., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il Condominio ricorrente in via principale addebita alla sentenza della Corte d'appello un duplice errore: (a) l'avere sostanzialmente ritenuto che il termine "uso", di cui al secondo comma dell'articolo 1123 cod. civ., debba essere interpretato come uso effettivo invece che come uso potenziale o virtuale; (b) l'avere preteso di individuare nel criterio di cui all'articolo 1123 cod. civ., comma 2 ossia in quello dell'uso, la regola generale per il riparto delle spese condominiali, relegando a criterio subordinato e secondario quello c.d. millesimale.

Con il secondo mezzo del ricorso principale (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) si deduce che, siccome l'intervento di manutenzione straordinaria del cortile ha riguardato esclusivamente la pavimentazione e l'impermeabilizzazione del medesimo e non la struttura portante ne' la parte sottostante del cortile, l'intera spesa, in applicazione dell'articolo 1125 cod. civ., avrebbe dovuto essere sopportata dai proprietari del piano sovrastante e, dunque, in via analogica, dall'intera compagine condominiale.

2. - I due motivi - i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente -sono fondati, nei termini di cui in motivazione.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 14 settembre 2005, n. 18194; Sez. 2, 5 maggio 2010, n. 10858), in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprieta' esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si puo' ricorrere ai criteri previsti dall'articolo 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'articolo 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessita' della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Ha pertanto errato la Corte territoriale, nell'annullare la delibera di ripartizione delle spese relative alla manutenzione straordinaria del cortile, a ritenere applicabile, nella specie, il criterio di cui all'articolo 1123 c.c., comma 2, sul rilievo che, essendo la pavimentazione del cortile destinata a servire anche da copertura delle sottostanti autorimesse, oltre che dei relativi percorsi di accesso, l'entita' del contributo dovrebbe essere suddivisa soltanto tra i proprietari esclusivi delle autorimesse.

Innanzitutto, perche' - non perdendo il cortile comune la funzione di dare aria e luce al condominio ne' quella di assolvere "ad una funzione di generico ed indifferenziato calpestio da parte" dei condomini residenti e di consentire, sia pure in "una porzione della complessiva estensione" dello stesso, "l'accesso dei furgoni, per il rifornimento dei negozi, come di altri veicoli" - non poteva essere esclusa la compartecipazione di tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, alle spese relative alla copertura del pavimento dello stesso.

D'altra parte, la Corte territoriale ha omesso di valutare il tipo di intervento in relazione al quale e' intervenuta la delibera di riparto della spesa: se cioe' l'opera di manutenzione straordinaria avesse riguardato esclusivamente la manutenzione o la riparazione della pavimentazione del cortile (spesa, questa, da porre a carico, come sopra rilevato, di tutti i condomini) o avesse riguardato anche la struttura sottostante, e cioe' il solaio con la relativa impermeabilizzazione (spesa, questa, da ripartire invece in parti eguali tra tutti i condomini contitolari del cortile, da un lato, ed i proprietari esclusivi dei garage sottostanti, dall'altro).

3. - L'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento dell'unico motivo del ricorso incidentale, con cui si denuncia la violazione dell'articolo 91 cod. proc. civ., perche' la Corte d'appello, nel condannare il Condominio alla rifusione delle spese legali, avrebbe omesso di provvedere in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, le cui spese erano state compensate dal giudice di primo grado.

4. - La sentenza e' cassata in relazione alla censura accolta.

La causa e' rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Il giudice del rinvio provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, e dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

 

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