Responsabilità, ex art. 2051 c.c., del Condominio per i danni subiti dal condomino

Il Condominio risponde, ex art. 2051 c.c., del danno subito da un condomino, che sia inciampato sul gancio, inserito in uno dei gradini della scala che mette in comunicazione il cancello d'ingresso con l'androne dell'edificio, normalmente utilizzato per ancorare il paletto che blocca l'anta sinistra del cancello di ingresso. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con sentenza del 30 ottobre 2007, n. 22882.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. MA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEMONTE 101, presso lo studio dell'avvocato LANZARA LIDIA, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AS. -. LE. AS. D'. SPA, in persona del suo procuratore speciale dr. At. Ma., elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

CONDOMINIO VIA (OMESSO), COOP. EDILIZIA CL. CE. IN LIQUIDAZIONE;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 07317/06 proposto da:

CONDOMINIO DI VIA (OMESSO), in persona dell'amministratore pro tempore dr. Bo. Al., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL GAMBERO 37, presso lo studio dell'avvocato BRUNI MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

MA. MA., AS. SPA, COOPERATIVA EDILIZIA CL. CE. IN LIQUIDAZIONE;

- intimate -

avverso la sentenza n. 3479/05 della Corte d'Appello di ROMA, terza sezione civile, emessa il 5/05/05, depositata il 26/07/05, R.G. 6866/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/07 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;

udito l'Avvocato Lidia LANZARA;

udito l'Avvocato Giuseppe CILIBERTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La domanda proposta da Ma.Ma., finalizzata ad ottenere la condanna del Condominio di Via (OMESSO) e della Cooperativa edilizia " Cl. Ce. ", in liquidazione, al risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta sulla scala esterna che immetteva nell'androne dello stabile condominiale, dapprima accolta dal Tribunale di Roma, veniva poi totalmente rigettata dalla Corte d'Appello (sentenza in data 5 maggio - 26 luglio 2005), in accoglimento del gravame proposto dalla As. S.p.A., evocata in giudizio dal Condominio allo scopo di esserne manlevato.

Il ricorso per cassazione della Ma. e' articolato in due motivi, mediante i quali denuncia, rispettivamente, errata applicazione dell'articolo 2043 c.c., anziche' dell'articolo 2051. c.c., e vizio di motivazione in tema di prova del caso fortuito.

Il Condominio ha proposto ricorso incidentale lamentando la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'As..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Il ricorso principale della Ma. e' fondato e meritevole di accoglimento.

La Corte territoriale, dopo aver correttamente delineato i principi giuridici che disciplinano la responsabilita' per danni cagionati da cosa in custodia (articolo 2051 c.c.), ha attribuito l'evento a fatto esclusivo della stessa danneggiata, la cui condotta ha ritenuto imprudente.

Il ragionamento logico - giuridico della Corte territoriale non puo' essere condiviso poiche' essa, contraddicendo gli stessi principi giuridici che pure aveva affermati, ha incentrato la propria attenzione unicamente sul comportamento della Ma., senza verifica-re se il custode avesse fornito la necessaria prova liberatoria e, quindi, ha sostanzialmente applicato l'articolo 2043 c.c..

Censurabili sul piano logico sono anche le considerazione della sentenza impugnata dettate dalla conoscenza da parte della ricorrente dello stato dei luoghi. La Ma. e' inciampata sul gancio, inserito in uno dei gradini della scala che mette in comunicazione il cancello d'ingresso con l'androne dell'edificio, normalmente utilizzato per ancorare il paletto che blocca l'anta sinistra del cancello di ingresso. Nell'occasione, il paletto era stato sganciato ed entrambe le ante del cancello erano aperte poiche' era in corso un trasloco. La Corte territoriale ha riferito che l'anta sinistra del cancello era normalmente chiusa (e il paletto inserito nel gancio) e ha fatto leva sulle circostanze che la Ma. abitasse da oltre 30 anni nell'edificio, fosse proprietaria di un appartamento e, quindi, comproprietaria degli spazi condominiali comuni, e che certamente altre volte in passato il cancello fosse stato aperto. Ma proprio la considerazione che per tanti anni la Ma. avesse sceso le scale trovando pressoche' costantemente chiusa l'anta del cancello avrebbe dovuto sollecitare il giudice di appello a valutare il comportamento della ricorrente sotto i profili dell'affidamento in ordine alla situazione di fatto e circa la normalita' e abitualita' dei propri comportamenti (e' nozione di comune esperienza che le scale della propria abitazione si discendono senza prestare particolare attenzione ai singoli gradini proprio perche' si tratta di un movimento normale, abituale, quindi eseguito in modo "automatico").

Ne consegue che, premesso che il trasloco in atto non esclude la qualita' di custode del Condominio, il Giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della medesima Corte territoriale, dovra' compiere una nuova valutazione delle risultanze processuali per verificare se il Condominio abbia fornito la necessaria prova liberatoria, tenendo presente che il comportamento della Ma. potra' essere eventualmente valutato anche ai fini dell'articolo 1227 c.c., comma 1.

L'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento di quello incidentale, in quanto l'eventuale soccombenza nei confronti del chiamato in garanzia riguarda la parte le cui tesi ne abbiano determinato la chiamata. Il Giudice di rinvio, oltre a liquidare le spese del giudizio di cassazione, considerera' anche che l' As. non aveva chiesto la condanna del Condominio alla rifusione delle spese del giudizio di appello e che il secondo aveva aderito all'impugnazione della prima.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma

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