Se la delibera condiminiale è impugnata con citazione ai fini della tempestività occorre tener conto della data di notificazione

In materia di condominio l'impugnazione della delibera assembleare può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, e che in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 1137 del Cc, occorre tener conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio invece di quella del successivo deposito in cancelleria che avviene al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 28 maggio 2008, n. 14007)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TO. MA. RO., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell'avvocato FIORE GIOVANNA, che la difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO SANGIANANTONI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COND VIA (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore T. R., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato MUSSARI FRANCESCO SAVERIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIANLUIGI MATTA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1539/02 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 06/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo, MAZZACANE;

udito l'Avvocato FIORE Giovanna, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'8.7.1999 To. Ma. Ro. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il Condominio di Via (OMESSO) e, premesso che il 12.6.1999 aveva ricevuto copia del verbale di assemblea straordinaria del 3.6.1999 nella quale era stato esaminato il progetto edilizio fatto redigere dalla esponente per recuperare ai fini abitativi la porzione di sottotetto di sua esclusiva proprieta' sovrastante il suo alloggio posto all'ultimo piano del fabbricato ed era stato deliberato di non approvarlo e di nominare una commissione ed un professionista con l'incarico di verificare sia l'esecuzione dei lavori che la loro corrispondenza al progetto, e premesso ancora che il Condominio non aveva alcun diritto di esprimersi sul predetto progetto perche' relativo ad un bene di esclusiva proprieta' dell'attrice, chiedeva dichiararsi invalida, annullabile e comunque nulla la suddetta delibera in quanto contraria a norme di legge e del regolamento di Condominio.

Il convenuto costituendosi in giudizio eccepiva tra l'altro che l'impugnazione della delibera avrebbe dovuto essere proposta con ricorso e non con citazione; in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento del diritto di servitu' di passaggio in proprio favore nel sottotetto per accedere agli impianti condominiali.

Con sentenza del 6.6.2001 il Tribunale adito, respinta ogni altra domanda, accoglieva la domanda attrice e dichiarava nulla la delibera impugnata.

Proposto gravame da parte del Condominio di Via (OMESSO) cui resisteva la To. la Corte di Appello di Torino con sentenza del 6.11.2002, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della delibera di cui al punto 1) del verbale di assemblea del 3.6.1999 per annullabilita' della stessa, ha disposto la separazione della domanda di parte appellata relativa alla nullita' della delibera per illiceita' dell'oggetto e delle connesse domande riconvenzionali dell'appellante, ha dichiarato litisconsorti necessari tutti i condomini del suddetto Condominio ed ha rimesso parti e causa dinanzi al Tribunale di Torino.

Il Giudice di Appello ha ritenuto, per quanto ancora interessa in questa sede, che l'impugnazione delle delibere condominiali puo' essere proposta, oltre che con ricorso, anche con atto di citazione, purche' il deposito della citazione avvenga nel rispetto del termine di cui all'articolo 1137 c.c. comma 3; nella specie invece il deposito della citazione era stata eseguita il 15.7.1999, ovvero 33 giorni dopo la dichiarata comunicazione della deliberai impugnata (avvenuta il 12.6.1999), mentre il termine era decorso il 12.7.1999.

Avverso tale sentenza la To. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui il Condominio di Via (OMESSO) ha resistito con controricorso; la ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo formulato la To., denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1137 c.c., commi 2 e 3, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la inammissibilita' della domanda di annullabilita' della delibera assembleare per cui e' causa per essere intervenuta la decadenza dalla relativa impugnazione posto che l'atto di citazione con il quale la domanda era stata proposta dall'esponente era stato depositato il 15.7.1999, ovvero 33 giorni dopo la comunicazione della delibera impugnata, avvenuta il 12.6.1999.

La ricorrente assume che secondo la dottrina e la giurisprudenza l'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale puo' essere proposta tempestivamente o con il deposito del ricorso o con la notifica dell'atto di citazione; aggiunge che con la notifica dell'atto di citazione si instaura il rapporto processuale tra le parti e si determina la pendenza della lite anche indipendentemente dalla successiva iscrizione della causa a ruolo, e che la giurisprudenza di legittimita' richiamata dalla sentenza impugnata in materia di locazione e di lavoro in cui vige sul piano processuale uno speciale rito, mal si concilia con il tipo di giudizio, essenzialmente ordinario, che si collega invece alla impugnazione di una delibera condominiale.

La censura e' fondata.

La sentenza impugnata, pur ammettendo la possibilita' di impugnazione di una delibera assembleare condominiale con atto di citazione invece che con ricorso, ha pero' aggiunto che in tal caso, al fine di verificare la tempestivita' dell'azione stessa e quindi l'osservanza del termine di cui all'articolo 1137 c.c., comma 3, occorre avere riguardo al momento del deposito della citazione (avvenuto nella specie 33 giorni dopo la comunicazione della delibera in questione alla To.) e non a quello della sua notifica.

Tale assunto non e' condivisibile, ritenendo il Collegio di dover aderire pienamente all'orientamento gia' affermato da questa Corte diversi anni orsono (Cass. 16.2.1988 n. 1662) e poi ribadito con due recenti pronunce (Cass. 30.7.2004 n. 14560; Cass. 11.4.2006 n. 8440) secondo cui in materia di condominio l'impugnazione della delibera assembleare puo' avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, e che in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 1137 c.c., occorre tener conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio invece di quella del successivo deposito in cancelleria che avviene al momento della iscrizione della causa a ruolo.

Ed invero e' stato convincentemente affermato che in tema di condominio, pur volendo ritenere che l'impugnativa delle delibere assembleari e' vincolata al rito previsto per i procedimenti introdotti con ricorso per soddisfare l'esigenza di risolvere sollecitamente le questioni concernenti la gestione del Condominio, nondimeno, ove tali esigenze di celerita' non risultino compromesse in relazione al mezzo usato (cioe' l'atto di citazione), deve farsi applicazione del principio generale di conservazione degli atti in virtu' dell'equipollenza e del conseguimento dello scopo (Cass. 30.7.2004 n. 14560); orbene in tal caso ai fini della verifica della tempestivita' dell'azione il riferimento al momento dal deposito dell'atto di citazione (che avviene con l'iscrizione della causa a ruolo), con riguardo quindi alla situazione processuale prevista per l'atto tipico, ovvero il ricorso, e' frutto di un eccessivo formalismo, posto che la rilevanza del momento del deposito ai suddetti fini quando l'atto introduttivo e' un ricorso e' conseguente ovviamente alla impossibilita' di imporre alla parte di rispettare un termine per la notificazione dell'atto stesso, atteso che il meccanismo processuale prevede una fase (la fissazione dell'udienza da parte del Giudice designato) che non rientra nella disponibilita' della parte stessa; in tale ipotesi e' quindi inevitabile fare riferimento al momento del deposito, mentre nel diverso caso di introduzione del giudizio con atto di citazione la notifica di quest'ultimo esaurisce gli adempimenti di immediato interesse della parte convenuta a prescindere dalla iscrizione della causa a ruolo, cosicche' ai fini della tempestivita' dell'azione non avrebbe senso aver riguardo a quest'ultimo adempimento.

In altri termini, una volta ammessa la possibilita' di impugnare una delibera di assemblea condominiale, oltre che con ricorso, anche con atto di citazione, l'assunto secondo cui anche in tale ultima ipotesi occorrerebbe applicare la disciplina di un diverso tipo di atto, ovvero il ricorso, si rivela intrinsecamente contraddittoria, posto che da luogo ad una incongrua contaminazione normativa (Cass. 11.4.2006 n. 8440).

Facendo quindi applicazione di tali principi nella fattispecie, si rileva che dalla sentenza impugnata emerge che la To., avendo ricevuto la comunicazione della delibera per cui e' causa il 12.6.1999 ed avendo notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'8.7.1999, ha rispettato il termine di 3 0 giorni previsto dall'articolo 1137 c.c., comma 3, a pena di decadenza per la tempestiva impugnazione della delibera stessa.

In accoglimento del ricorso quindi la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

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