Se un condomino agisce per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini

In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprieta' esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalita' di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprieta' degli altri soggetti.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 30 marzo 2015, n. 6334



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente

Dott. PROTO Cesare A. - Consigliere

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25500-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SNC;

- intimata -

avverso la sentenza n. 332/2012 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il Consigliere, nominato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli articoli 380-bis e 375 c.p.c.:

"1. - (OMISSIS) e (OMISSIS), ciascuno proprietario di un garage all'interno del complesso residenziale (OMISSIS), in (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Tempio Pausania l' (OMISSIS) s.n.c., proprietaria di altri garage nel medesimo complesso, affinche' fosse accertata la natura condominiale dell'area di manovra a questi antistante. L'Acquapark (OMISSIS), infatti, aveva acquistato tale area da altra societa' e ne aveva escluso l'accesso agli altri condomini mediante l'erezione di un muro.

Nel resistere in giudizio la societa' convenuta sosteneva, tra l'altro, che l'area in contestazione era comune unicamente ai proprietari dei box frontistanti.

1.1. - Revocata l'ordinanza d'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini della residenza (OMISSIS), il Tribunale accoglieva la domanda d'accertamento della proprieta' condominiale dell'area in oggetto. Dichiarava, inoltre, accogliendo anche una domanda accessoria degli attori, che la societa' convenuta era tenuta, in difetto del consenso di tutti i condomini, a rispettare la destinazione a club turistico sportivo e ad edificio turistico residenziale delle relative aree.

1.2. - Impugnata dall' (OMISSIS), tale decisione era dichiarata nulla dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 332 del 13.11.2012, che rimetteva le parti innanzi al giudice di primo grado. Premesso che la principale questione controversa era costituita dalla dedotta condominialita' dell'area di manovra antistante i garage di proprieta' della societa' convenuta, la Corte territoriale riteneva che la causa dovesse svolgersi nel contraddittorio di tutti i partecipanti al condominio, a prescindere dal fatto che l' (OMISSIS), costituitasi tardivamente in primo grado, si fosse limitata a svolgere mere difese al riguardo.

2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), in base a due motivi.

2.1. - L' (OMISSIS) s.n.c. e' rimasta intimata.

3. - Col primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 102 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius, 4), contestando che nel caso in esame ricorra una fattispecie di litisconsorzio necessario.

3.1. - Il motivo e' fondato.

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza le S.U. di queste Corte con sentenza n. 25454/13 hanno affermato che in tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprieta' esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalita' di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprieta' degli altri soggetti.

Domanda che, nel caso in esame, la Corte d'appello ha escluso sia stata proposta (v. parte narrativa a pag. 3 della sentenza impugnata).

4. - L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo mezzo d'annullamento, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 104 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4 per l'omessa pronuncia sull'appello relativo al capo della sentenza di primo grado che aveva disposto il ripristino della destinazione dell'area contesa.

5. - Non ricorrono, ad evidenza, le condizioni per emettere sentenza sostitutiva di merito, richiesta dalla parte ricorrente ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2. L'accertamento della comunanza o della proprieta' esclusiva dell'area su cui discutono le parti richiede un caratteristico accertamento di fatto sostanziale, che presuppone l'esame diretto degli atti.

6. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all'articolo 375 c.p.c., n. 5".

2. - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale la parte ricorrente non ha depositato memoria.

3. - Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, che decidera' la causa nel merito e provvedera' anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, che decidera' la causa nel merito e provvedera' anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

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