Si può ricorrere al provvedimento d'urgenza ex art. art. 700 c.p.c. per costringere il condominio a deliberare circa l'esecuzione di lavori improcrastinabili ed urgenti relativi a parti presuntivamente di proprietà condominiale

A norma dell'art. 1123 C.c. il condominio deve provvedere alla manutenzione ed alla riparazione di quelle che sono qualificabili come parti comuni dell'edificio nonché ad elidere tutte le conseguenze che si siano prodotte in danno ad altri soggetti a causa del comportamento anche omissivo tenuto dallo stesso. Può essere qualificato come comportamento omissivo anche il fatto che il condominio non abbia provveduto a deliberare circa l'esecuzione di lavori improcrastinabili ed urgenti relativi a parti presuntivamente di proprietà condominiale (ai sensi dell'art. 1117 n. 3 C.c. le tubazioni fognarie nello specifico) né a commissionarli all'amministratore, limitandosi a fornire come prova della presunta attività di rimozione dei difetti (difetti che non avrebbero trovato soluzione per l'attività ostruzionistica dello stesso soggetto che aveva subito i danni e poi convenuto il condominio in giudizio) telegrammi e note trasmessi dall'amministratore al condomino nell'appartamento del quale si stavano realizzando i maggiori danni nei quali si attestano generici interventi rimasti privi di ulteriore riscontro probatorio. (Tribunale Bari Sezione 3 Civile
Sentenza del 7 maggio 2009, n. 1520)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Loredana Colella ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4085/2001 R.G. affari contenziosi

TRA

Lu.Ca., rappresentata e difesa dall'Avv. Te.Sa. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari

Attrice

E

Condominio dello stabile sito in Bari alla Via (omissis), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gi.Pa. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari

Convenuto

All'udienza del 25/5/2005 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, che devono intendersi qui integralmente trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 13/3/2001 Lu.Gi., premesso di essere proprietaria di un appartamento al primo piano e di un locale al piano interrato dello stabile sito in Bari alla Via (omissis), proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c nei confronti del Condominio, in persona dell'amministratore, rappresentando che dalla condotta montante condominiale dell'impianto fognante dell'edificio si erano verificate in passato e continuavano a verificarsi diverse fuoriuscite di liquame fognario causanti allagamenti nei locali del piano interrato, impedendone un adeguato utilizzo secondo la destinazione d'uso e causando grave pregiudizio per lo stato igienico - sanitario e la salubrità dei luoghi.

Rappresentava altresì che detta condotta fognaria, già riparata in passato, era risultata di eternit e costituita da materiali (cemento - amianto) altamente nocivi per la salute.

Prospettava quindi un pregiudizio imminente ed irreparabile, evidenziando che tale situazione era nota a tutti i condomini in quanto suffragata da accertamenti e consulenze tecniche che avevano attestato l'urgenza dei lavori di sostituzione della condotta.

Chiedeva pertanto ordinarsi al Condominio l'immediata sostituzione della condotta fognaria ed ordinarsi tutti i provvedimenti necessari all'eliminazione dei paventati pregiudizi. Il Condominio eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e deduceva, al fine di dimostrare la non ascrivibilità a propria colpa dell'inadempimento, che l'amministratore era stato in più occasioni impossibilito ad operare per l'eliminazione delle cause, sia perché controparte, nella persona del sig. Ar., marito della ricorrente, in precedenti occasioni aveva consentito l'accesso per l'eliminazione delle perdite ma non il successivo intervento per il completamento dei lavori, sia perché il ritardo era da ascrivere alla mancanza di fondi, per la morosità di alcuni condomini, tra cui la signora Lu. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Disposto il deposito di documentazione attestante il titolo legittimante della ricorrente, ascoltato l'informatore di parte ricorrente, sig. Lu.An., ed espletata CTU tecnica, il giudice dott.ssa An.De., con ordinanza del 18/7/2001, ordinava al condominio, in persona dell'amministratore, di procedere a propria cura e spese all'immediata esecuzione di tutte le opere indicate a pag. 10 della relazione tecnica a firma dell'Ing. G.Ch. depositata il 19/6/2001 e di tutte quelle opere comunque necessaire alla rimozione dei danni indicati nella predetta relazione a pag. 12, ivi compresa la sostituzione della tubazione in amianto, autorizzando la ricorrente, in caso di inadempimento, a procedere direttamente all'esecuzione di tali opere a proprie cura ed a spese del condominio.

Con atto di citazione notificato il 7/8/2001 la signora Lu. introduceva il giudizio di merito nei confronti del Condominio, riproponendo tutte le argomentazioni del ricorso, chiedendo confermarsi le statuizioni del provvedimento cautelare e condannarsi il Condominio ad effettuare tutte le opere indicate a pag. 10 della relazione tecnica del CTU ing. Gi.Ch., nonché tutte quelle opere comunque necessarie alla rimozione dei danni indicati nella predetta relazione, ivi compresa la sostituzione della tubazione in amianto, con condanna del convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorario del giudizio di merito e di quelle del procedimento cautelare. All'udienza del 30/11/2001 si costitutiva il Condominio a mezzo dell'amministratore, deducendo la cessazione della materia del contendere poiché all'esito del procedimento cautelare la signora Lu. aveva consentito l'accesso presso la propria abitazione onde consentire l'esecuzione dei lavori. Deduceva inoltre la temerarietà della lite, atteso che la signora Lucchese ed il coniuge Ar.Ga., in regime di comunione legale dei beni, avevano manifestato una antipatia personale per l'amministratore impedendogli di espletare il suo lavoro ed avendo la signora Lucchese concorso nel causare i danni, non pagando gli oneri condominiali ed impedendo di fatto all'amministratore di poter operare, in quanto privo di fondi. Produceva decreti ingiuntivi ed atti di precetto da cui risultava che i coniugi Lu. - Ar. erano debitori del condominio per l'importo di Lire 2.717.984.

Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi la signora Lu. al pagamento delle spese di CTU e delle spese processuali.

In detta udienza il procuratore di parte attrice dava atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori e della cessazione della materia del contendere, insistendo nella domanda di condanna alle spese. Disposta dal giudice l'acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare ed assegnati alle parti i termini ex art. 180 co. 2 c.p.c., veniva fissata su richiesta delle parti l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Subentrato questo giudice al magistrato precedentemente designato, all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive richieste conclusive: il procuratore di parte attrice si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, negli scritti difensivi e verbali di causa; il procuratore di parte convenuta si riportava alle conclusioni rassegnate all'udienza del 4/2/2004 (condanna dell'attrice alle spese di lite ex art. 96 c.p.c. ed in via subordinata compensazione delle stesse). La causa veniva quid ritenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta documentata la legittimazione attiva della ricorrente a mezzo di atto pubblico di compravendita del 19/12/1991 e relativa nota di trascrizione.

Risulta altresì documentato che con nota del 5/7/99, diretta all'amministratore del Condominio, per il tramite del proprio legale la signora Lucchese invitava il predetto amministratore a convocare l'assemblea condominiale per deliberare la sostituzione della condotta fognante, logorata e nociva, come comprovato da accertamenti e consulenze tecniche.

Con successiva nota del 11/10/2000 veniva formulata dalla signora Lu. ulteriore messa in mora, segnalandosi allagamenti nell'interrato che impedivano di poterne disporre e la nocività dei materiali.

Con telegramma del 27/2/2001 si reiterava la richiesta di intervento per l'eliminazione delle perdite di liquame nel seminterrato.

Parte attrice ha altresì allegato due relazioni tecniche (di una redatta nell'ambito di altro giudizio) ed aventi ad oggetto il riscontrato stato di degrado della condotta fognaria.

La CTU espletata nel corso del procedimento cautelare a mezzo dell'ing. Gi.Ch., ha confermato la fondatezza della domanda.

Previa ispezione dei luoghi, acquisizione di documentazione fotografica ed espletamento di rilievi tecnici, il CTU descriveva le caratteristiche tecniche delle montanti e rilevava l'esistenza di tracce inequivocabili di pregressi allagamenti di liquami, le cui caratteristiche erano da inquadrarsi come perdita di alcuni litri e non come semplici trasudazioni, rappresentando che la natura del fluido convogliato dalle discendenti (liquame bruto) insieme alle caratteristiche del locale interrato (come tale scarsamente areato), comportava una situazione di grave rischio sanitario, rendendo di fatto inutilizzabili gli ambienti interessati dalla presenza delle perdite.

Evidenziava altresì il CTU la sussistenza del rischio connesso alla presenza di una tubazione in cemento amianto (discendente A) la quale, in caso di sfaldamento (per urti, abrasioni, usura, ecc.), avrebbe liberato nell'ambiente fibre sulla cui nocività non sussisteva alcun dubbio (pericolo di asbestosi), sicché ne rappresentava la necessità di rimozione e smaltimento secondo le prescrizioni di legge.

Il CTU individuava quindi la causa delle infiltrazioni: nella cattiva tenuta del giunto a bicchiere utilizzato per il collegamento della discendente in cemento amianto al collettore in PVC, imputabile alla vetustà delle tubazioni nonché ai diversi coefficienti di dilatazione termica ed elasticità dei due materiali; alla ostruzione del collettore a valle dell'innesto della montante A imputabile alla immissione di corpi ingombranti ed alla insufficiente pendenza nel tratto terminale; nell'insufficiente diametro del collettore.

Indicava infine le opere necessaire alla rimozione delle cause ed all'eliminazione delle fonti di danno, consistenti nella rimozione della discendente A e del giunto esistente, nel rifacimento della stessa, nella rimozione e nella ricostruzione del collettore con tubazioni in polietilene ad alta densità (o in alternativa in PVC) posto in opera con pendenza costante e superiore a quella attuale, con ripristino sul collettore dei collegamenti con le discendenti A e D, quantificando i costi di dette opere nella misura di Lire 1.422.546 oltre IVA.

Sulla scorta delle incontestate risultanze della CTU risultano quindi accertati sia il diretto nesso di causalità tra le infiltrazioni lamentate e lo stato di difettoso funzionamento ed inidoneità della tubazione fognaria che, a norma dell'art. 1117 n. 3) c.c., deve presumersi di proprietà condominiale (salvo prova contraria che, nel caso di specie, non risulta specificamente addotta né fornita), sia l'urgenza di detti lavori, per il pregiudizio alla salute de alla proprietà che dal fenomeno infiltrativo derivavano all'attrice.

Il condominio è pertanto tenuto a provvedere alle opere di manutenzione e riparazione delle parti di proprietà comune, a norma dell'art. 1123 c.c. nonché a porre rimedio alle conseguenze negative che ad altri soggetti siano derivate dalla propria eventuale condotta omissiva o commissiva. Le argomentazioni addotte dal resistente condominio a sostegno dell'istanza di rigetto della domanda sono rimaste sfornite di idonea prova.

A fronte della documentazione prodotta da parte attrice ed attestante che il condominio era da tempo al corrente dei fenomeni dannosi e delle cause degli stessi, dovuti all'inefficienza ed alla vetustà dell'impianto condominiale (nota del Direttore della Ripartizione per la tutela dell'ambiente, igiene e sanità del Comune di Bari del 15/5/1997, diretta anche al Condominio; precedenti consulenze espletate; missiva diretta al Condominio sin dal 1989 con cui si segnalava la inefficienza della colonna montante discendente e si invitava alla convocazione di assemblea per la sostituzione del tratto interessato e delibera dell'11/2/89 con cui l'assemblea rigettava la richiesta) ed a fronte delle successive reiterate segnalazioni del verificarsi dei fenomeni di infiltrazione lamentati, il condominio non ha fornito per converso idonea prova del proprio assunto, secondo cui la mancata esecuzione delle opere sarebbe da ascrivere alla condotta ostruzionistica dei proprietari dell'immobile (signori Ar. e Lu.), tale non potendo considerarsi la documentazione consistente in telegrammi e note trasmessi dall'amministratore (in quanto documenti attestanti al massimo generici "interventi", unilateralmente formati dalla parte interessata e, quanto alle asserzioni ivi contenute, rimasti privi di riscontro probatorio nel corso del giudizio), atteso che non risulta mai deliberata la esecuzione di tutte le opere necessarie alla eliminazione dei fenomeni di danno né risulta documentato quali lavori fossero stati commissionati dall'amministratore agli operai che, secondo il mero assunto del condominio, si sarebbero recati presso il locale della signora Lu.

Del pari sfornito di idonea prova è rimasto nel giudizio di merito l'assunto secondo cui il condominio fosse nell'assoluta impossibilità di eseguire tempestivamente le riparazioni per totale mancanza di fondi, contrastando invero tale assunto con le stesse difese del condominio, secondo cui i lavori sarebbero stati tempestivamente commissionati e rimasti ineseguiti per l'ostruzionismo dell'attrice o del coniuge comproprietario.

Sicché non vi sono concreti elementi per ritenere provato che proprio la morosità dell'attrice (nei confronti della quale è stata peraltro azionata procedura monitoria per il recupero del credito) sia stata causa determinante o concorrente di assoluto pregresso impedimento alla doverosa esecuzione dei lavori finalizzati all'eliminazione del grave fenomeno dannoso da tempo manifestatosi ed ascrivibile all'impianto condominiale, risultando per converso che alla data del 30/11/2001 (data della prima udienza del giudizio di merito) detti lavori erano stati eseguiti, venendo azionata la procedura monitoria dal condominio solo nel mese di ottobre 2001.

Ne discende che secondo il principio della soccombenza virtuale non solo va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., ma il convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali del procedimento cautelare e del giudizio di merito, dovendo essere poste definitivamente a suo carico le spese di CTU, già liquidate in Euro 780,47 (Lire 1.511.200) oltre accessori di legge con decreto del 21/6/2001.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lu.Ca. nei confronti del Condominio sito in Bari alla Via (omissis), in persona dell'amministratore, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta esecuzione dell'ordinanza emessa in data 18/7/2001 dal Tribunale di Bari - Giudice Unico dott.ssa De.;

condanna il condominio convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi Euro 2.932,95 (di cui Euro 224,55 per spese, Euro 1.508,40 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorario, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge);

pone definitivamente a carico del condominio convenuto le spese di CTU, liquidate in complessivi Euro 780,47 oltre IVA, da rifondere a parte attrice qualora effettivamente corrisposte in via di anticipazione.

Così deciso in Bari il 13 aprile 2009.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2009.

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