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Sulla responsabilità ex art. 2051
Pubblicata il 22/12/2014
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 27 novembre 2014, n. 25214
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5786/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Direttore Tecnico - Qualita' - Sicurezza Prodotto, e Direttore Risorse Umane, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3758/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 30/10/2012, depositata il 26/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente ( (OMISSIS) Spa) che insiste per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente ( (OMISSIS) Spa) che insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) Spa, quale proprietaria del centro commerciale, e chiese il risarcimento dei danni subiti in esito alla caduta su un tappeto mobile, posto nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale "(OMISSIS)". Espose che, mentre si trovava sul tappeto mobile di accesso all'area di vendita, era stata investita dal proprio carrello, "sganciatosi dal piano" di calpestio del tappeto.
Il giudizio, nel quale la (OMISSIS) aveva chiamato in garanzia la (OMISSIS) Spa - quale soggetto incaricato della manutenzione del tappeto mobile u' si concluse con il rigetto della domanda.
La Corte di appello di Milano rigetto' l'impugnazione e condanno' la (OMISSIS) alla rifusione delle spese processuali in favore delle due societa' (sentenza del 26 novembre 2012).
2. Avverso la suddetta sentenza la (OMISSIS) propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso entrambe le societa'.
Tutte le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di merito, ricondotta la specie nell'ambito della previsione di cui all'articolo 2051 c.c., ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di danni attorea per mancanza di prova, assunta come gravante sulla danneggiata, della pericolosita' del carrello "cosi' come dell'eventuale pericolosita' del tappeto mobile".
In generale, ha premesso che l'attore e' tenuto a provare, oltre al rapporto custodiale, anche che l'evento di danno sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, essendo subordinata a tale prova la presunzione di responsabilita' ex articolo 2051 c.c..
Ritenuto che, in concreto, la domanda avanzata era stata fondata sulla pericolosita', non tanto del tappeto mobile, ma del carrello - per un difetto o un guasto del sistema di aggancio a ganascia meccanica il quale, consentendo l'ancoraggio delle ruote del carrello al tappeto era preposto a determinare il blocco nel percorso - avendo la danneggiata lamentato di essere caduta per il mancato ancoraggio del carrello al piano scorrevole, ha rilevato la mancanza di prova attorea della effettivita' di tali condizioni che configurano il fatto costitutivo della domanda.
Quindi, ha ritenuto che "a prescindere dalle relative modalita' di accadimento (riferite in modo contraddittorio dai testi escussi) non e' provato che l'evento lesivo si pone quale conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal carrello, o dal tappeto mobile, o da entrambi.
2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., unitamente a omesso esame di un fatto decisivo.
Il motivo va accolto sotto il profilo della violazione dell'articolo 2051. Invero, la dedotta violazione motivazionale non ha autonomia.
2.1. Nella motivazione impugnata la corretta tesi assunta dal giudicante della necessaria prova del nesso di causalita' gravante sull'attore danneggiato si trasforma nel gravare il danneggiato dell'onere della prova della pericolosita' della cosa per effetto del cattivo funzionamento.
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimita' il principio secondo cui, la responsabilita' per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalita' con il bene in custodia.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilita', ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilita' e di eccezionalita', sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
La Corte di merito, che pure nelle argomentazioni prende le mosse dal suddetto principio, trascura di esaminare le prove in ordine alle modalita' di accadimento del fatto, delle quali dichiara di poter prescindere e che si limita a definire contraddittorie; prove, al contrario, rilevanti ai fini della prova del nesso di causalita' tra la cosa in custodia e il verificarsi del danno, e ritiene che nel nesso di causalita' rientri la prova della pericolosita' della cosa per effetto del cattivo funzionamento (nella specie il cattivo funzionamento nell'ancoraggio del carrello al tappeto mobile).
Invece, una volta allegato che la causa dell'evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica nella quale, proprio per via del dinamismo della stessa, l'agente dannoso puo' ricollegarsi al cattivo funzionamento imputabile per responsabilita' presunta (o responsabilita' oggettiva) al custode, salvo prova del fortuito che comprende il fatto del danneggiato o del terzo, ritenere che - come ha fatto la Corte di merito - al danneggiato incomba provare il cattivo funzionamento della cosa si traduce in una inversione dell'onere probatorio previsto dall'articolo 2051 c.c..
Piuttosto, quando l'evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica, proprio per il possibile rilievo quale agente dannoso del cattivo funzionamento, maggiore e' la pericolosita' intrinseca della cosa e minore puo' essere l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Incidenza che, al contrario, aumenta nei confronti di cosa inerte meno intrinsecamente pericolosa (Cass. 17 gennaio 2001, n. 584) e, solo in questi ultimi casi, si richiede che per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarita' tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 13 marzo 2013, n. 6306).
2.2. In conclusione, il motivo e' accolto e, per l'effetto, la Corte di merito, dovra' valutare tutti gli esiti dell'istruttoria al fine di stabilire se risulti provato il nesso di causalita' tra l'evento e la cosa, senza far rientrare in tale nesso la prova della pericolosita' derivante dal cattivo funzionamento, il quale, trattandosi di cosa dinamica, si presume in danno del custode, salvo la prova liberatoria di quest'ultimo, costituita dal fortuito, anche per fatto del danneggiato (o del terzo).
3. Con il secondo motivo, si censura, rispetto a tutti i vizi motivazionali, quella parte della sentenza in cui si afferma che si prescinde dalle modalita' di accadimento del fatto che sarebbero state riferite in modo contraddittorio dai testi escussi.
Il motivo e' inammissibile per non aver avuto l'affermazione censurata alcuna incidenza sull'esito della decisione, per espressa affermazione del giudicante.
4. Il terzo motivo, con il quale si censura, sotto il profilo motivazionale e per violazione di legge, il capo della sentenza di condanna alle spese processuali in favore della societa' chiamata in garanzia, resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
5. Il quarto motivo non e' qualificabile come motivo di censura alla sentenza, prospettandosi la possibilita' che la Corte di legittimita' riformi la sentenza impugnata senza rinvio ad altro giudice di merito e decidendo sulle spese.
6. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, alla quale competera' pronunciarsi anche sulle spese processuali del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il primo motivo ricorso, dichiarato inammissibile il secondo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.