Legge urbanistica

Legge 17 agosto 1942, n. 1150

EDILIZIA E URBANISTICA

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 244). - Legge urbanistica (1) (2) (3) (4).

(1) Vedi art. 21 l. 28 gennaio 1977, n. 10, il quale, tra l'altro, ha sostituito all'espressione «licenza edilizia» quella di «concessione».
(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle opere pubbliche, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
(3) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

Preambolo

 

(Omissis).
TITOLO I
ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI
Articolo 1
Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi.
L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio [del Regno] (1) sono disciplinati dalla presente legge.
Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo (2).
(1) Della Repubblica italiana.
(2) Vedi ora d.p.r. 15 gennaio 1972, n.8.
Articolo 2
Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico] (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato dall'art. 52, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 a seguito della devoluzione delle funzioni alle regioni.
Articolo 3
Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali.
Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici del Genio civile.
Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
TITOLO II
DISCIPLINA URBANISTICA
Capo I
MODI DI ATTUAZIONE
Articolo 4
Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva.
La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.
Capo II
PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
Articolo 5
Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento.
[Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:
a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.
I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale (2) su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni (1), quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni (3), ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.
Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno (4), ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo] (5).
(1) Ora, Ministro dei trasporti e della navigazione.
(2) Ora decreto del Presidente della Repubblica.
(3) Ora, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(4) Ora della Repubblica italiana.
(5) Articolo da ritenersi abrogato dall'art. 53, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 a seguito della devoluzione delle funzioni alle regioni.
Articolo 6
Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento.
Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Reale (1) previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge (2).
I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.
(1) Ora decreto del Presidente della Repubblica.
(2) Questo regolamento non è stato mai emanato.
Capo III
PIANI REGOLATORI COMUNALI
Sezione I
PIANI REGOLATORI GENERALI
Articolo 7
Contenuto del piano generale.
Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona (1);
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù (1);
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale (1);
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l'attuazione del piano (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei seguenti numeri, dell'art. 40 successivo e dell'art. 2, comma 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187.
Articolo 8
Formazione del piano regolatore generale.
I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'art. 3 della L. 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria (1).
La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale (2).
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni (2).
Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici (2).
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti (2).
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale (2).
Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(2) I commi dal quarto al nono così sostituiscono gli originari commi quarto, quinto e sesto, per effetto dell'art. 1, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo 9
Pubblicazione del progetto di piano generale.
Osservazioni. Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.
Articolo 10
Approvazione del piano regolatore.
Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (1).
Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge (2).
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione (3), che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico (2).
Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni (2).
Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie (2).
Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno (4). Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattualità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.
Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso (5).
La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 1º giugno 1971, n. 291.
(2) Comma aggiunto dopo il primo dall'art. 3, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(3) Ora per i beni e le attività culturali.
(4) Della Repubblica italiana.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 1º giugno 1971, n. 291.
Articolo 11
Durata ed effetti del piano generale.
Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.
I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 4, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo 12
Piani regolatori generali intercomunali.
Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.
In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:
a) l'estensione del piano intercomunale da formare;
b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.
Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.
Deve inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi Comuni perché deliberino circa la sua adozione.
Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale (2).
(1) Ora, ai Consigli comunali.
(2) Vedi, l'art. 1, d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8.
Sezione II
PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI
Articolo 13
Contenuto dei piani particolareggiati.
[Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:
le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.
Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 14
Compilazione dei piani particolareggiati.
[I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal podestà (1) con apposita deliberazione.
È però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.
Contro il decreto del prefetto il podestà (2) può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.] (3)
(1) Ora, dal Consiglio comunale.
(2) Ora dal Sindaco.
(3) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 15
Pubblicazione dei piani particolareggiati.
[Opposizioni. I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.
L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 16
Approvazione dei piani particolareggiati.
[I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni (1).
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione (2) può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni (1).
I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici (1).
Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione (1).
Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.
Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare:
1) la osservanza del piano regolatore generale;
2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettera b), c), d) del precedente articolo 10;
3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona (3).
Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici (3).
Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni (3).
L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.
Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.
Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.] (4)
(1) I primi quattro commi così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 5, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(2) Ora per i beni e le attività culturali.
(3) Comma aggiunto, dopo l'originario comma terzo, dall'art. 5, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(4) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 17
Validità dei piani particolareggiati.
[Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14 (1).] (2)
(1) Cfr. l. 22 ottobre 1971, n. 865 ed art. 1, d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 che ha trasferito tali compiti alle regioni.
(2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Sezione III
NORME PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI
Articolo 18
Espropriabilità delle aree urbane.
[In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).] (2)
(1) Comma abrogato dall'art. 26, l. 22 ottobre 1971, n. 865. Vedi, ora, art. 35, l. 865/71 citata.
(2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 19
Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espropriate.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 22 ottobre 1971, n. 865. Vedi, ora, art. 35, l. 865/71 citata. Abrogazione confermata dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione.
Articolo 20
Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva.
[Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il podestà (1) ingiunge ai proprietari eseguire i lavori entro un congruo termine.
Decorso tale termine il podestà (1) diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all'espropriazione.
Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.] (2)
(1) Ora, Sindaco.
(2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 21
Attribuzione ai privati di aree già pubbliche.
[Le aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l'immobile al quale debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volontà il termine che gli sarà prefisso con ordinanza podestarile (1) nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.] (2)
(1) Ora, del Sindaco.
(2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 22
Rettifica dei confini.
[Il podestà (1) ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio, l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.
Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.] (2)
(1) Ora, Sindaco.
(2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 23
Comparti edificatori.
[Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo precedente il Comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.
Formato il comparto, il podestà (1) deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.
A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.
Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il Comune procederà all'espropriazione del comparto.
Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.
In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.] (2)
(1) Ora, Sindaco.
(2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 24
Aree private destinate alla formazione di vie e piazze.
Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri 15.
Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sarà invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria (1) determinato in via provvisoria.
Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria (1), questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio rimborsata, il Comune dovrà restituire la differenza.
(1) Questo contributo è stato soppresso dall'art. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825. Si veda ora il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'INVIm.
Articolo 25
Vincolo su aree sistemate a giardini privati.
Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell'inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un'indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.
Articolo 26
Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore.
[Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.
I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.
I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.
Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori.
Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente

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