Ai fini dell'usucapione, un manufatto, per quanto stabilmente infisso al suolo, non è di per sé stesso un bene immobile

Un manufatto, per quanto stabilmente infisso al suolo, non è di per sé stesso un bene immobile, suscettibile di essere acquistato per usucapione attraverso il possesso qualificato ventennale, in quanto è necessario che lo stesso abbia, ai fini della sentenza, anche una individualità catastale.
(Tribunale Lodi Civile, Sentenza del 23 giugno 2008, n. 428)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LODI

(composizione monocratica)

Il Giudice onorario dott. Vincenzo BONVISSUTO ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3043/06 del R.G. Affari contenziosi ordinari promossa da:

- COMUNE DI CA.LU.,

con procuratore domiciliatario dottor Gi.Ru., praticante avvocato, con studio in Lo. corso (omissis),

- attore -

contro:

MO.ER., TO.GI., TO.AN., TO.GI., PE.AN., PE.CA., GA.DI.PA., GA.DI.FR., GA.DI.PI.; GA.DI.GI., GA.DI.MA., GA.DI.FE., GA.DI.PI., GA.DI.MA.EL., GA.DI.AL.,

- convenuti non costituiti -

nonché

contro:

- PE.PA.,

- convenuta non costituita -

avente ad oggetto: azione per il riconoscimento di avvenuto acquisto della proprietà di un manufatto (ponticello) per usucapione ordinaria ventennale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione per l'udienza del 12/1/2007, il Comune di Ca.Lu. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Lodi Mo.Er., To.Gi., To.An., To.Gi., Pe.An.Ma., Pe.Ca., Ga.Di.Pa., Ga.Di.Fr., Ga.Di.Pi., Ga.Di.Gi., Ga.Di.Ma., Ga.Di.Fe., Ga.Di.Pi., Ga.Di.Ma.El., Ga.Di.Al., tutti in qualità di proprietari usucapiti (?) del manufatto per cui è causa.

Il Comune attore premetteva che nel suo territorio comunale esisteva un corso d'acqua, denominato colatore Li., su cui insisteva un ponticello di attraversamento realizzato in legno, situato alla intersezione dei mappali (omissis), presumibilmente del Catasto Terreni dello stesso Comune.

Tale costruzione era assai risalente nel tempo e il Comune, oltre a curarne le manutenzioni, periodicamente ogni cinque o sei lustri lo faceva rifare completamente, sopportandone sempre le spese per intero.

Nessuno aveva mai fatto opposizione o rivendicato alcunché in merito alla proprietà del ponticello.

Affermando di aver esercitato per lunghissimo tempo il possesso del manufatto, con l'animus rem sibi habendi e quindi utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., l'Ente attore domandava al Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio della proprietà in suo favore per usucapione del manufatto sul colatore Li. per possesso ultraventennale continuato, pacifico, pubblico ed ininterrotto.

I convenuti non si costituivano e non comparivano all'udienza, ma non erano dichiarati contumaci.

Comparso il patrocinatore del Comune all'udienza, a sua richiesta il Giudice rinviava ad altra udienza e quindi mandava a integrare il contraddittorio, chiamando in giudizio Pe.Pa.

Questa era citata in giudizio dal Comune attore per l'udienza del 29/6/2007 e contro di lei era proposta la stessa domanda, che era stata avanzata verso gli altri convenuti.

Nemmeno Pe.Pa. si costituiva, ma non era dichiarata contumace.

All'udienza del 7/11/2007 compariva per il Comune di Ca.Lu. difensore abilitato, il quale produceva atto di costituzione in aggiunta al precedente patrocinatore e chiedeva che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza dell'1/4/2008 il difensore, oltre a produrre delibera della Giunta Comunale, precisava le conclusioni, come riportate in epigrafe, e la causa era posta in decisione con assegnazione di termine per il deposito in Cancelleria di comparsa conclusionale.

Tanto premesso, occorre osservare preliminarmente che il nuovo difensore che ha inteso costituirsi all'udienza del 7/11/2007 era munito di procura alle liti, rilasciata dal Sindaco pro tempore del Comune di Ca.Lu. Ma.Gi.Ma., nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, "giusta delibera Giunta Comunale n. del" (numero e data in realtà mancanti).

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1/4/2008 lo stesso difensore, come già accennato, ha prodotto la delibera della Giunta.

Comunale n. 7 del 30/1/2008 (affissa all'Albo Pretorio Comunale il 6/2/2008), di data posteriore a quella del rilascio della procura alle liti, con cui la Giunta deliberava di individuare l'avvocato Pa.Co.Ma. quale difensore del Comune di Ca.Lu. in questo procedimento giurisdizionale: quindi vi è la prova documentale che in realtà il Sindaco, quando ebbe a rilasciare la procura all'avvocato, non ne aveva alcun mandato della Giunta.

Oltre a ciò, non si può omettere di rilevare come negli atti di citazione non si dia conto di come i convenuti siano stati individuati quali contraddittori, passivamente legittimati quanto all'azione proposta, né questo emerge aliunde.

In ogni caso, la domanda è inammissibile sia perché il bene di cui si tratta non è un immobile, la cui proprietà sia suscettibile di essere acquistata per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., mediante il possesso qualificato ultraventennale, e sia perché l'attore stesso afferma e prova di essere già proprietario di esso, senza che alcuno abbia mai fatto opposizione o rivendicazione di sorta in merito alla proprietà del ponticello.

Premesso che la stessa parte attrice qualifica il bene come manufatto, che per quanto stabilmente infisso al suolo, non è esso stesso un bene immobile che, ai fini della sentenza, dovrebbe avere anche una individualità catastale, si deve ricordare che, nella sussistenza dei requisiti di legge, può domandare tale sentenza (soggetta a trascrizione) che dichiara l'avvenuto acquisto della proprietà mediante il possesso il soggetto che non sia già proprietario, contro colui che nei Registri Immobiliari risulti essere il proprietario.

Invero, dal documento n. 4 prodotto in giudizio (certificato di regolare esecuzione dell'opera) risulta che il ponticello in questione, visibile nelle fotografie doc. 3, è stato rifatto nel 2005 per iniziativa e a spese del Comune di Ca.Lu. con la procedura dell'appalto di opera pubblica: non compete a questo Giudice di stabilire se effettivamente si tratti di bene patrimoniale ovvero demaniale, ma è evidente l'insostenibilità giuridica dell'acquisto iure privatorum, per usucapione, di qualcosa che l'ente pubblico ha fatto costruire, appunto, come opera pubblica.

Su questi rilievi, anche prescindendo dai rilievi attinenti alla valida costituzione del contraddittorio, la domanda va rigettata.

Le spese debbono restare a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

il Tribunale di Lodi in composizione monocratica,

definitivamente pronunziando nella causa come in epigrafe promossa da Comune di Ca.Lu. contro Mo.Er., To.Gi., To.An., To.Gi., Ga.Di.Al., Ga.Di.Fe., Ga.Di.Fr., Ga.Di.Gi., Ga.Di.Ma., Ga.Di.Ma.El., Ga.Di.Pa., Ga.Di.Pi., Ga.Di.Pi., Pe.An., Pe.Ca., e contro Pe.Pa., sulla domanda del Comune attore così decide:

- respinge la domanda siccome inammissibile;

- spese di causa a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Lodi il 18 giugno 2008.

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2008.

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