E' illegittimo il provvedimento di demolizione delle opere abusivamente realizzate laddove, per alcune di esse, il ricorrente abbia presentato l'istanza di condono edilizio corredata dal pagamento della relativa oblazione e degli oneri concessori

E' illegittimo il provvedimento di demolizione delle opere abusivamente realizzate laddove, per alcune di esse, il ricorrente abbia presentato l'istanza di condono edilizio corredata dal pagamento della relativa oblazione e degli oneri concessori, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003. Orbene, la presentazione di una domanda di condono edilizio sospende il procedimento repressivo degli abusi edilizi, impedendo l'irrogazione delle relative sanzioni. Ne deriva che correttamente si può far valere l'illegittimità della sanzione irrogata successivamente alla presentazione dell'istanza di condono, non potendo, l'amministrazione comunale, in pendenza di una domanda di sanantoria, adottare sic ed simpliciter l'ordinanza demolitoria. Essa ha l'obbligo di esaminare la domanda di sanatoria presentata dall'interessato e poi, all'esito dell'esame, qualora l'opera non risulti sanabile, rigettare l'istanza ed emettere il relativo provvedimento sanzionatorio.

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma , Sentenza del 2 dicembre 2010, n. 35025



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE PRIMA QUATER

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3715 del 2005, proposto da:

Ut.Do., rappresentato e difeso dall’Avv. Da.Ac., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. An.Ci., con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma;

Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio VII del Comune di Roma 12.1.2005, n. 25, notificata il 25.1.2005, recante ordine di demolizione di opere abusive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

Vista la sentenza interlocutoria 16.6.2010, n. 18126;

Vista la documentazione depositata dal Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha realizzato, in assenza di titolo edilizio, su un terreno di sua proprietà, sito in Roma – via xxx, alcune opere, rappresentate da un manufatto con pianta ad “L” di 20 mq e di altezza di 2,20 m, da un ulteriore manufatto di circa 9 mq e di altezza di 2,10 m, entrambi adibiti a ricovero per cani, uno prefabbricato di 13 mq e di altezza variabile da 2 a 2,20 m, adibito a locale magazzino, e due tettoie di 2,5 mq e 3,75 mq.

In relazione a dette opere, è stata adottata, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, la determinazione dirigenziale 12.1.2005, n. 25, notificata il 25.1.2005, impugnata con il presente gravame, nel quale è stato dedotto l’eccesso di potere per illegittimità manifesta.

A dire del ricorrente, i manufatti contestati sarebbero stati ultimati nel 2001 e sarebbero stati oggetto della domanda di condono presentata il 9.12.2004, corredata dell’attestazione del pagamento della relativa oblazione e degli oneri concessori, per cui l’ordinanza gravata non si sarebbe potuta emanare, ai sensi degli artt. 38 e 44 della 28.2.1985, n. 47, in relazione all’art. 32 della legge 24.11.2003, n. 326, in quanto il Comune avrebbe dovuto prima esaminare la domanda di sanatoria presentata dall’interessato e, solo all’esito di detto esame, nel caso in cui l’opera non risultasse sanabile, provvedere ad emettere tale provvedimento.

E' stata depositata in giudizio una domanda di condono edilizio, presentata appunto in data 9.12.2004, concernente la realizzazione di nuova volumetria residenziale, con garage, per una superficie utile di 37,75 mq ed una non residenziale di 10,20 mq.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma.

Con ordinanza 23.5.2005, n. 2765, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Chiamato il ricorso in decisione nella pubblica udienza del 22.4.2010, con sentenza interlocutoria 16.6.2010, n. 18126, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Roma, che ha depositato documentazione.

Nella pubblica udienza del 7.10.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame si censura l’ordinanza del Comune di Roma, con cui si ingiunge la demolizione di alcune opere abusive.

2 – Nell’atto di ricorso si assume che il predetto provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto sanzionerebbe opere per le quali precedentemente sarebbe stata presentata domanda di condono edilizio, e, perciò, sarebbe viziato da violazione di legge.

2.1 - Dalla documentazione versata in giudizio si desume che vi è una parziale coincidenza tra le opere contestate e quelle oggetto della suddetta istanza di sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326.

2.2 - Stante detto stato di fatto, deve considerarsi che il citato art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, al comma 32, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47.

Orbene, ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

2.3 - Ne deriva che, come correttamente è stato dedotto da parte ricorrente, il provvedimento qui gravato è illegittimo, per la parte relativa agli interventi edilizi per i quali è stata proposta domanda di condono, accompagnata dal versamento della prima rata sia degli oneri concessori sia dell’oblazione, nei termini e prima della sua emanazione.

2.4 - Non rileva in contrario l’assunto secondo cui la richiamata domanda di condono edilizio non si sarebbe dovuta considerare, essendo l'area in questione gravata da vincoli di inedificabilità.

2.5 - In proposito si rendono necessarie due puntualizzazioni.

2.5.1 - In primo luogo, in pendenza di una domanda di condono edilizio, il Comune non avrebbe potuto sic et simpliciter emanare l'ordinanza demolitoria, ma avrebbe dovuto comunque prima esaminare la domanda di sanatoria presentata dall’interessato e, solo all’esito di detto esame, nel caso in cui l’opera non risultasse sanabile, eventualmente anche per l’esistenza degli assunti vincoli di inedificabilità, provvedere ad emettere rigettare tale istanza ed emettere detto provvedimento.

2.5.2 - In secondo luogo giova precisare, con riguardo alla presenza dell’acquedotto alessandrino, che, come ha affermato la Soprintendenza speciale per i Beni archeologici di Roma, l'area in parola non è gravata da alcun vincolo archeologico, ma rientra nella fascia di rispetto inedificabile prevista in prossimità di un tratto di tale acquedotto.

3 - In conclusione il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nella parte riferita alle opere oggetto della domanda di condono.

4 - Naturalmente resta salvo il potere del comune di Roma di pronunciarsi su detta domanda, che ha originato un autonomo procedimento.

5 - Per quanto concerne, infine, le spese, i diritti e gli onorari, stante l’accoglimento solo parziale del ricorso, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010, con l’intervento dei Magistrati:

Giancarlo Luttazi - Presidente FF

Pierina Biancofiore - Consigliere

Rita Tricarico - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2010.

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