In caso di sanataoria di un abuso edilizio il contravventore può completare l'opera nei limiti dell'opera per la quale è stata presentata la domanda di sanatoria

In tema di reati edilizi ed urbanistici, in caso di presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è consentito al contravventore ricorrere, sotto la propria responsabilità, alla procedura di completamento dell'opera abusiva (art. 35, comma tredicesimo, L. 28 febbraio 1985, n. 47) solo per gli interventi di completamento funzionale dell'opera per la quale è stata presentata la domanda di sanatoria. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un immobile demolito e ricostruito)(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale
Sentenza del 25 marzo 2009, n. 12984).

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