In tema di distanze legali tra edifici non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità

In tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato; agli effetti dell'articolo 873 del Cc, la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'articolo 873 del Cc è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di
stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 10 settembre 2009, n. 19554)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IM. PO. S.n.c. di Ma. Gi. &. C. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. RIPESI PIERLAMBERTO e Luigi Flauti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via San Giacomo, n. 18;

- ricorrente -

contro

CA. Lu. , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. LORENZONI FABIO e Alberto Borella, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma, via del Viminale, n. 43;

- controricorrente -

e sul ricorso proposto da:

CA. Lu. , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Fabio Lorenzoni e Alberto Borella, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma, via del Viminale, n. 43;

- ricorrente in via incidentale -

contro

IM. PO. S.n.c. di Ma. Gi. &. C. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Pierlamberto Ripesi e Luigi Flauti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via San Giacomo, n. 18;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia depositata il 6 aprile 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 28 maggio 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi, per la ricorrente in via principale, l'Avv. Massimo Vitolo, per delega dell'Avv. Pierlamberto Ripesi, e, per il ricorrente in via incidentale, l'Avv. Guido Meloni, per delega dell'Avv. Fabio Lorenzoni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato in data 22 settembre 1997, Ca.Lu. , comproprietario di una casa di civile abitazione posta nel Comune di (OMESSO), assumendo che la societa' in nome collettivo Im. Po. di. Ma. Gi. &. C. aveva intrapreso la costruzione sull'area confinante, contraddistinta con il mappale (OMESSO), di una palazzina composta da quattro alloggi, rispettosa della distanza minima di 5 metri dal confine prescritta dall'articolo 32 delle norme tecniche di attuazione del Comune di (OMESSO) in relazione alla facciata, ma non anche in relazione a quattro terrazzi al piano terra e primo in corrispondenza di quattro appartamenti e alla colonna in muratura alta quanto l'edificio, collegante orizzontalmente i terrazzi e sovrastata da un camino, ed era in procinto di realizzare, in conformita' del progetto da essa presentato, tra il confine ed il muro perimetrale dell'edificio, un terrapieno che avrebbe innalzato di 30 cm. la quota del terreno di proprieta' della convenuta, con creazione di un corrispondente dislivello tra i fondi, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la predetta societa' per sentirla condannare ad arretrare alla distanza di metri 5 dal confine i quattro terrazzi, la colonna di raccordo ed il sovrastante camino ed a risarcire i danni patiti per effetto delle opere illegittime, nonche' per sentire accertare l'inesistenza del diritto della convenuta di realizzare il terrapieno ipotizzato nel progetto.

La societa' convenuta resistette alle domande attrici, rilevando che il terrapieno era stato realizzato con escavo, anziche' con riporto di terra, e che i terrazzi e la struttura unitaria di raccordo degli stessi, in quanto superfici non coperte, si sottraevano alla prescrizione, dettata dal piano regolatore generale, di osservanza della distanza di 5 metri dal confine, secondo quanto emergeva dall'articolo 18, punti 17) e 8), delle norme tecniche.

Sulla scorta di istruzione solo documentale e con l'ausilio degli accertamenti della disposta c.t.u., con sentenza pubblicata in data 19 gennaio 2001 l'adito Tribunale condanno' la societa' convenuta ad arretrare a cinque metri dal confine i quattro terrazzi e la muratura ortogonale in cui erano alloggiate le canne fumarie, ritenuti vere e proprie costruzioni; rigetto', in quanto sfornite di prove, le ulteriori domande dell'attore; compenso' tra le parti meta' delle spese, ponendo a carico della societa' convenuta la residua meta' e ripartendo tra le parti le spese di c.t.u..

2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 aprile 2004, la Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla Im. Po. ed in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso dalla condanna ad arretrare a metri 5 dal confine i due terrazzi al piano terra e i due terrazzi al primo piano dell'edificio della societa' appellante; ha rigettato l'appello incidentale avverso la sentenza proposto dal Ca. ; ha compensato tra le parti le spese del doppio grado.

2.1. - La Corte territoriale ha rilevato che l'articolo 18 delle norme tecniche limita alle sole superfici coperte la deroga alla disciplina codicistica delle distanze nelle costruzioni posta dall'articolo 32 delle medesimo testo regolamentare, escludendo i balconi aventi uno sbalzo inferiore a ml. 1,20.

A considerazioni opposte la Corte di Venezia e' pervenuta per quanto riguarda la struttura muraria a "T", considerato, da un lato, che la parete piu' esterna e parallela al confine dell'appellato e' inscindibilmente connessa alla parete ortogonale, ed evidenziato, dall'altro, che quest'ultima, in quanto sormontata dal camino e attraversata dalle strutture di adduzione allo sfiato del camino, e' una superficie coperta, che, in quanto interamente insistente a distanza inferiore a 5 metri dal confine, ricade nel dettato dell'articolo 32 delle norme tecniche.

Quanto alla domanda di accertamento della illegittimita' del terrapieno ipotizzato dalla Im. Po. nel progetto, la Corte d'appello ne ha rilevato l'inammissibilita' per mancanza di interesse, in quanto tesa a sanzionare un'attivita' in nessun modo incidente nella sfera dei diritti dell'appellato.

Inoltre, la mancata allegazione di criteri idonei ad una valutazione equitativa del danno, pur presunto in relazione alla violazione delle distanze, non surrogabile dalla immotivata indicazione di un preteso importo, ha indotto la Corte d'appello a confermare l'infondatezza della pretesa risarcitoria.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha interposto ricorso la Im. Po. , con atto notificato il 25 ottobre 2004, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Ca. , proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

La Immobiliare ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimita' dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, a norma dell'articolo 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.

2. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 873 c.c., e degli articoli 32 e 18 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di (OMESSO)), la ricorrente in via principale osserva che dalla c.t.u. e' emerso che sulla facciata del piccolo condominio edificato, prospiciente la proprieta' del Ca. , esistono due balconi affiancati al primo piano ed altri due al secondo, separati, e nel contempo sorretti, da una struttura muraria a "T" che viene a formare un piccolo vano aperto (sul lato rivolto a ciascun balcone), protendentesi verso l'esterno per una distanza inferiore a ml. 1,20.

Tanto premesso, e richiamato il contenuto delle norme regolamentari, la societa' ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia dichiarato la legittimita', oltre che dei balconi, delle piccole logge in muratura, trattandosi di manufatti che le norme tecniche, con l'equiparazione dei balconi alle logge, escludono dal citato obbligo di rispetto della distanza.

Nel caso di specie - si osserva - il manufatto a "T" e' sovrastato da uno sporto del tetto e quindi da un elemento che non costituirebbe superficie coperta.

Ne' potrebbe avere alcun rilievo il fatto che detta struttura, costituita da una. proiezione del muro di confine, contenga le canne fumarie, e cio' perche' le canne fumarie sono strutture accessorie, che non possono mai costituire superficie coperta, specialmente quando, come nel caso in esame, sono sovrastate esclusivamente dagli sporti e non da una copertura vera e propria.

Il secondo mezzo denuncia omessa o insufficiente motivazione in relazione ad un punto essenziale della controversia.

Le strutture di raccordo in questione devono considerarsi "logge", secondo quanto indicato nella memoria di replica conclusionale. La Corte d'appello, qualificando quel manufatto in maniera diversa, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni che la portavano a non condividere detta indicazione.

3. - I due motivi del ricorso principale - che, data la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.

Le norme generali sull'edificazione relative al Comune di (OMESSO), nel prevedere per le zone residenziali di espansione semiestensive (area nella quale pacificamente ricade la costruzione in contestazione) la distanza minima dal confine di metri 5 (articolo 32), e nel definire distanza dai confini la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprieta' o di zona (articolo 18, numero 17), stabiliscono che non concorrono alla formazione della superficie coperta gli accessi senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a ml. 1,20, gli sporti delle coperture fino a ml. 1,20, le scale aperte ed i balconi e logge con sbalzo fino a ml. 1,20 (articolo 18, numero 8).

Tanto premesso, la Corte d'appello, confermando, sul punto, la decisione alla quale era giunto il primo giudice, ha rilevato, con congruo e motivato apprezzamento ed aderendo alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, che, all'esterno del muro perimetrale dell'immobile edificato dall' Im. Po. , a copertura delle canne fumarie poste all'esterno del muro, e' stata realizzata, a distanza inferiore a metri 5 dal confine, una struttura muraria a "T", la quale, inscindibilmente connessa alla parete ortogonale, rappresenta una superficie coperta, sormontata dal camino ed attraversata dalle strutture di adduzione allo sfiato del camino.

Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto non riconducibile la struttura muraria in contestazione alla nozione di "loggia", posto che le norme tecniche di attuazione del Comune di (OMESSO) - la' dove prevedono che non concorrono alla formazione di superficie coperta, rilevante per la misurazione della distanza minima di 5 metri dal confine, le logge, sempre che esse abbiano uno sbalzo non superiore a metri 1,20 - si riferiscono alle sporgenze costituite da arcate con funzione complementare meramente decorativa o di rifinitura, laddove nella specie la struttura muraria in contestazione, seppure non corrispondente a volumi abitativi, costituisce, per i suoi caratteri strutturali e funzionali, una estensione dell'edificio ed un ampliamento della sua superficie per finalita' di copertura, in particolare, delle canne fumarie e degli impianti tecnici che vi sono alloggiati.

4. - Con il primo mezzo del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione dell'articolo 873 c.c., e articoli 32 e 18 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore generale del Comune di (OMESSO)), ci ai duole che la Corte d'appello abbia escluso dall'ordine di arretramento i quattro balconi.

Il ricorrente in via incidentale ricorda che, secondo la giurisprudenza, anche i terrazzi-balconi, costituiti da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondita' ed altezza, attingono le caratteristiche della costruzione e del corpo di fabbrica.

Se e' possibile per i Comuni integrare l'articolo 873 c.c., per quanto riguarda le prescritte distanze tra edifici, non e' possibile indicare nelle norme tecniche di attuazione una nozione di costruzione diversa da quella gia' presente nell'ordinamento giuridico.

Il citato articolo 18 delle norme tecniche - si osserva - e' rubricato "definizione dei parametri urbanistici", sicche' le disposizioni poste da tale articolo hanno effetto e valore solo con riferimento al computo degli indici edilizi, non certo al calcolo delle distanze. Tale disposizione, che esclude dal calcolo della superficie coperta gli sporti, i balconi e le logge, non puo' considerarsi applicabile al computo delle distanze, per il quale vigono i principi generali dell'ordinamento cosi' come definiti dalla giurisprudenza in materia.

Anche ad accedere alla tesi della Corte d'appello, i terrazzini in questione non potrebbero beneficiare della deroga prevista dall'articolo 18, perche', risultando coperti su tre lati, ivi compreso quello superiore, costituiscono superficie coperta.

4.1. - Il motivo non e' fondato.

E' esatto che, in tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entita', come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato; e che, agli effetti dell'articolo 873 c.c., la nozione di costruzione, che e' stabilita dalla legge statale, e' unica, e non puo' essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacche' il rinvio contenuto nella seconda parte dell'articolo 873 c.c., e' limitato alla sola facolta' per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica (Cass., Sez. 2 , 26 maggio 2005, n. 1556).

Tuttavia, nel caso di specie non si e' di fronte ad una nozione diversa di costruzione dettata in sede locale al fine di derogare alla normativa sulle distanze posta dal codice civile.

Il regolamento comunale si e' limitato a stabilire distanze differenziate in relazione a ciascuna tipologia di costruzione, senza in alcun modo violare il limite previsto dal codice civile.

E cio' e' consentito.

Difatti, il limite imposto dall'articolo 873 c.c., ai regolamenti locali in tema di distanze tra costruzioni e' che in nessun caso essi possono stabilire distanze inferiori a tre metri: purche' non sia stato violato questo limite, i regolamenti locali, nello stabilire distanze maggiori, possono anche determinare punti di riferimento, per la misurazione delle distanze, diversi da quelli indicati dal codice civile, escludendo taluni e-lementi della costruzione dal calcolo delle piu' ampie distanze previste in sede regolamentare (Cass., Sez. 2 , 22 giugno 1990, n. 6351; Cass., Sez. 2 , 13 maggio 1998, n. 4819).

Nella specie la Corte d'appello ha ritenuto, dandone piana spiegazione, stante il chiaro tenore letterale delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore generale del Comune di (OMESSO), che la distanza (di 5 metri dal confine) debba misurarsi a partire dalla proiezione orizzontale di tutte le pareti edificate fuori terra dotate di copertura con estradosso ad una quota maggiore di un metro dal terreno, con esclusione, tra l'altro, dei balconi, come quelli esistenti nella costruzione della Im. Po. , con sbalzo fino a ml. 1,20.

La norma, cosi' interpretata, si porrebbe in contrasto con quella del codice civile solo nel caso in cui, misurata la distanza regolamentare in questo modo, i balconi esistenti determinassero poi una distanza tra le due costruzioni in questione inferiore a quella prescritta dal codice civile; ma questa ipotesi e' ben lungi dal realizzarsi nella specie, rimanendo tra le costruzioni delle parti uno spazio ben piu' ampio, anche tenendo conto dei balconi.

Ne' e' meritevole di essere seguita l'osservazione del ricorrente in via incidentale, secondo cui i balconi, risultando coperti su tre lati, ivi compreso quello superiore, costituirebbero una superficie coperta, con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione. Infatti, la Corte d'appello, con logico e motivato apprezzamento, ha rilevato che i balconi, se si armonizzano con la struttura muraria a "T" dipartentesi dal muro perimetrale, al punto da beneficiare della protezione offerta dalle relative pareti, con queste non si fondono fino a costituire una struttura unitaria.

5. - Il secondo motivo (violazione degli articoli 872 e 873 c.c., nonche' omessa e comunque insufficiente motivazione in ordine alla domanda risarcitoria) e' riferito alla esclusione del risarcimento del danno nonostante la violazione delle norme sulle distanze. Ad avviso del ricorrente in via incidentale, il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile ed integrative di queste relative alle distanze da rispettare in caso di costruzioni si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento de facto del fondo predetto, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.

5.1. - La censura e' inammissibile.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita' (Casa., Sez. 2 , 23 marzo 1993, n. 3414; Cass., Sez. 2 , 17 maggio 2000, n. 6414; Cass., Sez. 2 , 7 marzo 2002, n. 3341; Cass., Sez. 2 , 27 marzo 2008, n. 7972), il danno derivante dalla violazione sulle distanze nelle costruzioni - consistente non solo nel deprezzamento commerciale del bene (aspetto che viene superato dalla tutela ripristinatoria) ma anche dalla indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenita', comodita' e tranquillita', trattandosi di effetti egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale - e' in re ipsa, sicche', una volta dimostrato il fatto obiettivo della violazione, non occorre un'autonoma e specifica prova del pregiudizio sofferto, che puo' essere valutato dal giudice equitativamente a norma dell'articolo 1226 c.c., ove risulti la difficolta' di una sua precisa determinazione in relazione alla peculiarita' del fatto dannoso.

Senonche', nella specie la Corte d'appello non si e' discostata da questo principio.

La Corte del gravame ha infatti affermato che il danno da violazione delle distanze e' presunto, quindi in re ipsa; ma, al pari del Tribunale, ha respinto la pretesa risarcitoria, sul rilievo che la parte interessata non aveva allegato nessun criterio per guidare la discrezionalita' del giudice nella valutazione equitativa del danno, limitandosi ad indicare un preteso importo.

Questa ratio decidendi, alla base della statuizione di rigetto, non e' specificamente denunciata dal ricorrente, che richiama, bensi', massime di giurisprudenza sul danno in re ipsa in materia di violazione delle distanze, ma senza adeguatamente censurare il profilo relativo alla necessita' di un onere di allegazione ai fini di permettere la liquidazione equitativa del danno, pur quando, come nella specie, ontologicamente esistente.

6. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c., nonche' omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia) si deduce che, poiche' la soluzione progettuale sulla base della quale e' stato realizzato il manufatto prevedeva e prevede il riporto di terra con costituzione di un terrapieno in evidente violazione delle distanze, sussisteva per l'appellato l'interesse a vedere pronunciata una sentenza di accertamento negativo sulla possibilita' per controparte di realizzare detto terrapieno.

6.1. - Il motivo non merita accoglimento.

Avendo escluso, sulla base delle risultanze istruttorie, tanto la realizzazione di un terrapieno con innalzamento del terreno di proprieta' della societa' convenuta quanto la creazione di un corrispondente dislivello tra i fondi, i giudici del merito correttamente hanno escluso lo stato di incertezza oggettiva costituente il presupposto dell'azione di mero accertamento.

7. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono rigettati.

L'esito delle contrapposte impugnazioni impone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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