In tema di reati edilizi, quando il manufatto è destinato a fungere da cucina è soggetto al permesso di costruire e la sua abusiva realizzazione integra il reato di cui all'articolo 44 del Dpr 380/2001

In tema di reati edilizi, quando il manufatto è destinato a fungere da cucina è soggetto al permesso di costruire e la sua abusiva realizzazione integra il reato di cui all'articolo 44 del Dpr 380/2001. Quando invece è destinato a fungere da mero magazzino o deposito attrezzi ha da qualificarsi come mera pertinenza e come tale - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 e della delibera 10 marzo 2004 n. 15 del Consiglio comunale di Minerbio - soggetta a mera denuncia di inizio attività, la cui omissione non dà luogo a un illecito penale, ma a un semplice illecito amministrativo, sanzionato ai sensi dell'articolo 37 del Dpr 380/2001.



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TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Giudice dott. Maurizio Passarini all'udienza dibattimentale del 28.10.08

Con l'intervento del P.M. Dott. Bucciarelli, delegato e con l'assistenza del cancelliere Minghetti

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

Tu.Pi. nato il (omissis) a (omissis)

residente a (omissis) - via (omissis)

CONTUMACE

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 44 lett. b) del DPR 380/01 perché in assenza di titolo abilitativo, nella qualità di proprietario ed assuntore dei lavori realizzava in via (omissis) n. 150 le seguenti opere edilizie:

- Nuova costruzione di un manufatto in lamiera coibentata in aderenza al muro esterno del fabbricato esistente, avente superficie di circa 6 mq., e destinato a cucina

- Realizzazione di uno scavo lungo mt. 9 tra l'edificio principale e un immobile accessorio lì situato.

In (omissis), opere realizzate nei mesi di Gennaio - Febbraio 2007

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso

come in atti

Il difensore dell'imputato di fiducia Avv. Maria Clotilde Beretta che ha concluso

come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato veniva tratto a giudizio, per rispondere del reato di cui in epigrafe, con decreto di giudizio immediato emesso in data 19.3.2008 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 464 C.p.p., a seguito di opposizione a decreto penale di condanna proposta dall'imputato medesimo.

Nel corso del giudizio, svoltosi in contumacia dell'imputato, sono stati sentiti i testi Pe.Se. (dell'Ufficio Tecnico del Comune di (omissis)) e Bi.Ma. (assistente della Polizia Municipale di (omissis)).

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 511 C.p.p., sono stati dati per letti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e se ne è dichiarata la loro utilizzabilità ai fini della decisione.

Le parti hanno successivamente concluso come da verbale di udienza.

L'imputato, senza alcun titolo abilitativo, ebbe a realizzare manufatti le cui caratteristiche principali ben sono state descritte dai due testi nel modo che segue:

- manufatto in pannelli coibentati, della superficie di circa sei metri quadrati, con altezza alla gronda di circa m. 1,80, addossato a preesistente fabbricato

- scavo lungo circa metri nove e largo alcune decine di centimetri, che collegava l'indicato preesistente fabbricato con un lavabo posto esternamente ad altro distinto fabbricato, separato dal primo

Orbene, appare pacifico che i lavori di scavo di cui sopra non necessitavano di alcun permesso di costruire.

Più controverso, obiettivamente, è stabilire se permesso di costruire fosse necessario per la realizzazione del manufatto di circa sei metri quadrati, con altezza alla gronda di circa m. 1,80.

Le dichiarazioni dei due testimoni non hanno consentito di chiarire in termini di necessaria certezza quale fosse la destinazione di detto manufatto. Il particolare non è privo di importanza, in quanto se il manufatto era destinato a fungere da cucina (come hanno opinato i testimoni sulla base delle considerazioni che si diranno), il manufatto era certamente soggetto a permesso di costruire e la sua abusiva realizzazione integrerebbe il contestato reato. Se invece il manufatto era destinato a fungere da mero magazzino o deposito attrezzi, esso andrebbe qualificato come mera pertinenza e come tale - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. l), L.R. 25.11.2002, n. 31 e della delibera 10 marzo 2004, n. 15 del Consiglio Comunale di (omissis), prodotta dalla difesa dell'imputato - soggetto a mera denuncia di inizio attività, la cui omissione non darebbe luogo ad un illecito penale, ma ad un semplice illecito amministrativo, sanzionato ai sensi dell'art. 37 DPR 380/2001.

Come anticipato, i testi hanno dichiarato che, secondo la loro impressione, il manufatto era destinato ad uso cucina. Hanno dedotto ciò dalla presenza di un frigorifero, di un lavabo e di un fornello.

Orbene, la mera presenza di un lavabo e di un frigorifero (che nessuno, oltretutto, ha potuto riferire se funzionante) non esclude che il locale potesse definirsi come magazzino, ovvero deposito attrezzi. Quanto al fornello, non è stato possibile stabilire se fosse un mero fornello da campo, come tale del tutto precario, ovvero un fornello collegato con la rete pubblica del gas, e come tale dotato di carattere di stabilità.

A favore di una qualificazione del piccolo manufatto come magazzino, ovvero deposito attrezzi, milita invece il dato oggettivo che il locale non era direttamente collegato con il preesistente fabbricato, ma era dotato di una sola porta che dava sull'esterno (come del resto ben si vede nelle fotografie acquisite agli atti del giudizio) : in altre parole, per passare dai locali del fabbricato preesistente al vano oggetto del giudizio occorreva dapprima uscire dal preesistente fabbricato, accedere all'area cortiliva ad esso esterna e poi entrare nel locale di più recente costruzione: circostanza questa che sembra connotare il locale di nuova costruzione più come magazzino/deposito attrezzi che come cucina.

In definitiva, in mancanza di elementi certi di valutazione, il locale abusivo oggetto del processo, sulla base del criterio del favor rei, va considerato manufatto avente natura pertinenziale rispetto al preesistente fabbricato: per la sua realizzazione, pertanto, era sufficiente la denuncia di inizio attività, la cui omissione delinea un illecito di natura amministrativa.

L'imputato va pertanto assolto, perché il fatto da lui posto in essere non è previsto dalla legge come reato. Peraltro, copia della presente sentenza va trasmessa al Sindaco del Comune di (omissis), delineandosi nei fatti per cui è processo, a carico del Tu., un illecito di natura amministrativa.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2 C.p.p.

assolve

Tu.Pi. dal reato ascrittogli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma costituisce mero illecito amministrativo.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di (omissis), per quanto di sua competenza.

Bologna, 28.10.2008

Il Giudice

(dr. Maurizio Passarini)

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