L'accesso e la permanenza senza titolo in un immobile e nella relativa area, avvenuto in modo arbitrario e cioè senza alcun titolo abilitativo, e la permanenza sul posto, dimostra la volontà di occupare il bene e cioè di sottrarlo all'altrui disponib

L'accesso e la permanenza senza titolo in un immobile e nella relativa area, avvenuto in modo arbitrario e cioè senza alcun titolo abilitativo, e la permanenza sul posto, dimostra la volontà di occupare il bene e cioè di sottrarlo all'altrui disponibilità. L'esistenza di un intento di recupero conservativo dell'immobile per una destinazione conforme all'interesse degli agenti e/o di altri, non esclude l'elemento soggettivo del reato, dato che il perseguimento di una finalità sociale non legittima l'impossessamento del bene sotto il profilo soggettivo.



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TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Stefano Marinelli all'udienza dibattimentale del 5.6.2008

Con l'intervento del P.M. Dott. ... e con l'assistenza del cancelliere ... ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

Pr.Si.

Nata (omissis), il (omissis), residente (omissis)

Libero presente

Ia.El.

Nata (omissis), il (omissis), residente (omissis)

Libero presente

Sa.Ro.

Nato (omissis), il (omissis), residente (omissis)

Libero presente

Va.Ma.Ma.

Nato (omissis), il (omissis), residente (omissis)

Libero presente

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 633, 639 bis c.p. perché al fine di occuparlo invadevano arbitrariamente i locali siti in (omissis) di proprietà demaniale, ivi stabilendosi da almeno una settimana, senza averne titolo.

In Bologna il 11.11.2006

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso come in atti

il difensore dell'imputato che ha concluso come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In seguito ad opposizione ai decreto penale si è proceduto alla trattazione dibattimentale della contestazione a carico dei prevenuti che, comparsi, non hanno accettato di sottoporsi ad esame avendo concluso le parti come in atti.

La vicenda nella sua materialità è particolarmente semplice; in sintesi il teste Li. operatore di p.s. ed abitante nei pressi dell'immobile di proprietà del demanio, notava la presenza di alcuni giovani intenti a operare nel suddetto immobile. Ciò era avvenuto il giorno precedente l'identificazione individuando il teste nella Pr.Si. e nel Va.Ma.Ma. le persone che si erano intrattenute nell'immobile e che il giorno successivo (11.11.06) venivano identificate insieme agli altri due imputati.

In base al racconto del suddetto teste la presenza dei due giovani riconosciuti al dibattimento si era protratta per vari giorni, trovando ciò una conferma nel documento prodotto dalla difesa degli imputati e sottoscritto dalla Pr. nel quale, sia pure in epoca posteriore al fatto, si annuncia l'avvenuta occupazione dello stabile visivamente riprodotto in fotografia presente agli attirai fine di consentirne il recupero in contrasto con la condizione di degrado del bene e dell'area circostante (v. doc. un sostegno per l'autorecupero). La natura di bene demaniale è stata confermata dalla teste St. dirigente dell'Agenzia demaniale regionale, che ha anche precisato che la struttura era stata murata in relazione alle relative aperture (porta e finestre v. fotografie acquisite) avendo problemi di sicurezza, cosa che era stata eliminata dagli occupanti.

L'accesso e la permanenza senza titolo nell'immobile e nella relativa area è avvenuto in modo arbitrario e cioè senza alcun titolo abilitativo e la permanenza sul posto dimostra la volontà di occupare il bene e cioè di sottrarlo all'altrui disponibilità; il fatto che vi fosse un intento di recupero conservativo dell'immobile per una destinazione conforme all'interesse degli agenti e/o di altri non esclude l'elemento soggettivo del reato, dato che il perseguimento di una finalità sociale non legittima l'impossessamento del bene sotto il profilo soggettivo (in termini Cass. sez. II 7.7.2000 n. 8107 Pompei); peraltro la permanenza sul posto collegabile alla volontà di occupare il bene può riscontrarsi, in base all'unica deposizione utilizzabile in tal senso, solo nei confronti della Pr.Si. e del Va.Ma.Ma. presenti sul luogo nei giorni successivi, come riferito dall'agente di p.s. Li., mentre la mera identificazione in data 11.11.2006 anche degli altri due imputati non accompagnata da alcuna circostanza cui ricollegare una presenza non occasionale o temporanea esclude la riferibilità della condotta a Ia.El. e Sa.Ro.

Da quanto esposto si evince che la limitazione delle facoltà inerenti all'altrui possesso attraverso la permanenza nell'immobile ha determinato la lesione dell'interesse protetto, realizzandosi da parte di due degli imputati una condotta consapevolmente diretta ad escludere la disponibilità materiale del bene ad opera della P.A., con conseguente esercizio di un potere di fatto sullo stesso incompatibile con quello di pertinenza dell'ente proprietario.

La pena va quantificata con l'applicazione delle attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza e delle modalità dell'occupazione priva di danni sul bene oggetto della stessa, applicandosi la pena pecuniaria atteso lo scopo sottostante all'azione quale si desume dal documento prodotto dalla difesa e dalla deposizione resa dalla teste Bi.

In ossequio ai criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima equa la pena finale di euro 100,00 di multa (p.b. euro 150,00 meno le generiche). Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. consegue la condanna alle spese processuali.

L'entità e la natura della pena inflitta fa ritenere non conforme all'interesse del Va.Ma.Ma. l'applicazione del beneficio ex art. 163 c.p., espressamente richiesto per gli atri imputati con conseguente concessione per la Pr. in considerazione dello stato di incensuratezza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 CPP dichiara Pr.Si. e Va.Ma.Ma. colpevoli del reato loro ascritto e con le attenuanti generiche li condanna alla pena di euro 100,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per Pr.Si.

Visto l'art. 530 c.p.p assolve Ia.El. e Sa.Ro. per non avere commesso il fatto.

Bologna, 5.6.2008

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