L'esigenza di abbattere in via generale ed immediata le barriere architettoniche non riguarda le sale cinematografiche aperte al pubblico

L'esigenza di abbattere in via generale ed immediata le barriere architettoniche riguarda unicamente gli "edifici e spazi pubblici". Pertanto, il fatto che una sala cinematografica privata sia aperta al pubblico non comporta, ai sensi della ripetuta legge n. 104/1992 e del regolamento attuativo, la completa parificazione agli edifici pubblici per quanto riguarda la disciplina relativa alle barriere architettoniche. Dette conclusioni si pongono anche in stretta consonanza con il principio enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza 4 luglio 2008, n. 251, nella quale, proprio con riferimento alla pretesa del remittente di imporre l'eliminazione delle barriere architettoniche pure negli edifici esistenti, si sottolinea che viene richiesta una pronuncia additiva "che non può essere considerata costituzionalmente obbligata in quanto è diretta a privilegiare una delle possibili forme di intervento a favore delle persone disabili, in sostituzione di un sistema caratterizzato dalla concreta valutazione anche di altri interessi, dai quali non possono escludersi quelli relativi agli oneri economici eventualmente derivanti, allo stato, dalla forma di tutela prescelta.

Consiglio di Stato Sezione 4, Sentenza del 3 agosto 2010, n. 5151



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

HA PRONUNCIATO LA PRESENTE

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3027 del 2004, proposto da:

Eredi di Ma.Ar. e C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Bi. Di Me., con domicilio eletto presso Ma.Sa. in Roma;

contro

Comune di Forio, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 00127/2004, resa tra le parti, concernente ADEGUAMENTO SALA CINEMATOGRAFICA ALLA LEGGE 104/92 (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il cons. Pier Luigi Lodi e udito per la parte ricorrente l’avvocato D'An., su delega di Di Me.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con atto notificato il 19 marzo 2004, depositato il successivo 5 aprile, la s.n.c. “Eredi di Ma.Ar. e C.” ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 127/3003, che aveva respinto il ricorso inteso ad annullare il provvedimento del Comune di Forio n. 25128/02, mediante il quale si faceva obbligo alla medesima società di provvedere ad adeguare alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro 90 giorni, il locale da essa adibito a sala cinematografica, con l'abbattimento delle barriere architettoniche per i portatori di handicap.

2. - Il T.A.R. aveva ritenuto di disattendere la tesi della ricorrente secondo cui l'obbligo di provvedere nel senso di cui sopra nascerebbe per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni e per tutte le opere edilizie, mentre non sussisterebbe nei casi in cui - come nella specie - non sarebbe stata eseguita nessuna opera, salvi gli interventi di mera manutenzione ordinaria e di adeguamento degli impianti elettrici alla normativa vigente.

Secondo il primo giudice, infatti, in applicazione della vigente normativa in materia, l'obbligo riguarderebbe anche gli edifici e spazi pubblici esistenti - come, appunto, sarebbe qualificabile una sala cinematografica - ancorché non soggetti al recupero o riorganizzazione funzionale, dovendosi comunque apportare tutti gli accorgimenti necessari per migliorarne la fruibilità da parte dei portatori di handicap.

Nella sentenza appellata sono state, altresì, disattese le censure di incompetenza, di carenza di motivazione e di violazione della norma relativa alla indicazione del responsabile del procedimento.

3. - La società appellante contesta tali statuizioni sulla base della normativa dettata in materia rilevando, in particolare, che mentre nell’oggetto del provvedimento impugnato viene riportata la dizione “avvio di procedimento”, per il suo contenuto l’atto assume, tuttavia, i connotati di un provvedimento conclusivo contenendo un preciso precetto.

In vista della discussione del gravame la società ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che nella sala cinematografica non sono mai stati effettuati lavori di rilievo edilizio.

4. - Il Comune intimato non si è costituito.

5. - La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 giugno 2010.

6. - La Sezione ritiene che l'appello sia da accogliere, apparendo fondato ed assorbente il motivo di violazione di legge dedotto dalla società interessata.

6.1. - Deve rammentarsi che la citata legge-quadro n. 104/1992, riguardante l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ai fini della eliminazione o superamento delle barriere architettoniche stabilisce, all'art. 24, comma 1, che “Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui…”. Le anzidette disposizioni indicano, in concreto, i criteri per la esecuzione delle “opere” edilizie, riguardanti sia gli edifici pubblici che quelli privati aperti al pubblico, al fine di prevenire qualsiasi difficoltà nella loro fruizione da parte delle persone handicappate.

Nella surrichiamata legge n. 13/1989, recante “Disposizioni per favorire il superamento e eliminazioni delle barriere architettoniche negli edifici privati”, all'articolo 1, comma 1, è espressamente previsto che “I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2”; tali prescrizioni tecniche sono specificamente finalizzate a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

6.2. - Da tali norme di legge emerge, dunque, con chiarezza, che l'obbligo di adeguamento riguarda soltanto le opere di costruzione e ristrutturazione ancora da eseguire, come si ricava inequivocabilmente anche dal termine dilatorio di sei mesi concesso per l'applicazione delle nuove prescrizioni tecniche ai relativi progetti, ai sensi del citato art. 1 della legge n. 13/1989.

6.3. - Né possono ritenersi corrette le argomentazioni del primo giudice il quale, facendo leva sulle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici dettate dal regolamento attuativo della legge n. 104/1992, emanato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, ha affermato che anche le sale cinematografiche rientrerebbero della disciplina dettata dall'art. 1, comma 4, in base al quale “Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento”.

Anzitutto, non può non rilevarsi che una norma regolamentare deve essere sempre interpretata in coerenza con la norma primaria che ne è a fondamento, essendo in particolare escluso che la normativa secondaria possa imporre prestazioni non previste dalla legge, contrastando ciò con il principio fondamentale posto dall'art. 23 della Costituzione.

Inoltre, dalla stessa lettera della norma regolamentare sopra richiamata si evince chiaramente che l'esigenza di abbattere in via generale ed immediata le barriere architettoniche riguarda unicamente gli “edifici e spazi pubblici”, precisandosi significativamente che, in attesa dei previsti adeguamenti, “ogni edificio deve essere dotato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un servizio di chiamata per attivare un servizio di assistenza…”.

6.4. - Poiché, dunque, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il fatto che una sala cinematografica privata sia aperta al pubblico non comporta, ai sensi della ripetuta legge n. 104/1992 e del regolamento attuativo, la completa parificazione agli edifici pubblici per quanto riguarda la disciplina relativa alle barriere architettoniche, ne consegue che con ogni evidenza le statuizioni della sentenza appellata non possono essere assecondate.

6.5. - Nessun rilievo in senso contrario può attribuirsi, d’altronde, alla disposizione del comma 6 dello stesso articolo del regolamento in esame, secondo cui “Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”, che reca prescrizioni tecniche per gli interventi edilizi su tale strutture e che, per sua natura, non potrebbe certamente introdurre obblighi nuovi e diversi rispetto a quelli stabiliti per legge.

6.6. – Sembra opportuno aggiungere, ancora, che le anziesposte conclusioni si pongono anche in stretta consonanza con il principio enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza 4 luglio 2008, n. 251, nella quale, proprio con riferimento alla pretesa del remittente di imporre l'eliminazione delle barriere architettoniche pure negli edifici esistenti, si sottolinea che viene richiesta una pronuncia additiva “che non può essere considerata costituzionalmente obbligata in quanto è diretta a privilegiare una delle possibili forme di intervento a favore delle persone disabili, in sostituzione di un sistema caratterizzato dalla concreta valutazione anche di altri interessi, dai quali non possono escludersi quelli relativi agli oneri economici eventualmente derivanti, allo stato, dalla forma di tutela prescelta”.

7. - Sulla base di quanto sopra l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata.

8. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado;

- condanna il Comune di Forio a rifondere in favore della società ricorrente le spese di ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giaccardi - Presidente

Pier Luigi Lodi - Consigliere, Estensore

Armando Pozzi - Consigliere

Antonino Anastasi - Consigliere

Anna Leoni - Consigliere

Depositata in Segreteria il 3 agosto 2010.

INDICE
DELLA GUIDA IN Urbanistica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 682 UTENTI