L'indennità di espropriazione dovuta al proprietario di un fondo va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 5 bis, comma 1, della legge n. 359 del 1992

L'indennità di espropriazione dovuta al proprietario di un fondo, incluso in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare come area edificabile, va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 5 bis, comma 1, della legge n. 359 del 1992 a nulla rilevando che al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio il fondo stesso avesse, secondo le originarie previsioni del piano regolatore generale, destinazione agricola. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 31 maggio 2007, n. 12771)

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