L'installazione e l'uso di una canna fumaria non risultano essere soggetti a permesso di costruire, né ad altri titoli autorizzatori

L'installazione e l'uso di una canna fumaria per un semplice camino domestico non risultano essere soggetti a permesso di costruire, né ad altri titoli autorizzatori (cfr. Sez. V, n. 38372008). (Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli Sezione 4
Sentenza del 1 agosto 2008, n. 9709)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,

SEZIONE QUARTA

composto dai Signori:

dott. Luigi Domenico Nappi Presidente

dott. Leonardo Pasanisi Consigliere rel. est.

dott.ssa Rosa Perna Primo Referendario

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, co. X, e 26, co. V, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3792/2008 R.G. proposto da

Er. De Be., rappresentata e difesa dagli avv.ti Do. Fi. e Si. Ru., con i quali è elettivamente domiciliata in Na., Is. (...), Palazzo Fu., Scala (...);

contro

Il Comune di Na., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ta., ed altri, con i quali elettivamente domicilia in Na., Piazza Mu., Palazzo San Gi., presso l'Avvocatura Municipale;

per l'annullamento, previa sospensione:

a) della disposizione dirigenziale n. 222 del 21/3/2008, del Dirigente del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Na., con la quale si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle opere realizzate nell'appartamento di proprietà della ricorrente in Na. alla via Ri. n. (...), piano (...), sc. (...) (consistenti in "Tettoia in eternit di m. 3,00 x 1,30 sorretta da struttura in ferro; Canna fumaria in sopraelevazione a lastrico solare alieno").

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione giudizio del Comune di Na.;

VISTA la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;

VISTI gli artt. 21, co. X, e 26, co. V, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

SENTITI sul punto, alla camera di consiglio del 23 luglio 2008 (relatore il consigliere dott. Leonardo Pasanisi), gli avvocati di cui al relativo verbale;

RITENUTO e considerato quanto segue in fatto e diritto:

FATTO E DIRITTO

RILEVATO che:

con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la signora Er. De Be. ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l'illegittimità con due distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

si è costituito in giudizio il Comune di Na., contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso;

RITENUTO che:

come rappresentato ai difensori delle parti presenti all'odierna camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter definire immediatamente nel merito la presente controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 21, co. X, e 26, co. V, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

tanto, perchè il ricorso in esame è manifestamente fondato;

infatti, per quanto riguarda la tettoia, il provvedimento impugnato risulta affetto dal dedotto vizio di eccesso di potere, trattandosi di opere non realizzate in epoca recente, come attestato, con efficacia probatoria privilegiata, dallo stesso verbale degli agenti della Polizia Municipale di Na. del 26/6/2007 (in cui si chiarisce è di "vecchissima fattura"); inoltre, come già affermato da questa Sezione in analoga fattispecie (cfr. sentenza n. 10122/06), "gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono"; orbene, nella fattispecie in esame, a prescindere da ogni considerazione sulla risalenza nel tempo della tettoia in questione, è evidente (alla luce della documentazione fotografica in atti) che la stessa è unicamente destinata a coprire il balcone dell'ultimo piano, in perfetta sintonia con gli altri balconi della verticale, senza in alcun modo costituire volume edilizio o alterazione della facciata;

per quanto riguarda la canna fumaria (che peraltro risulta essere stata debitamente autorizzata dal Condominio con verbale dell'1/2/1995), si deve parimenti richiamare l'orientamento espresso da questo Tribunale, secondo cui "l'installazione e l'uso di una canna fumaria per un semplice camino domestico non risultano essere soggetti a permesso di costruire, né ad altri titoli autorizzatori" (cfr. Sez. V, n. 38372008);

in conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della disposizione dirigenziale impugnata;

in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 3792/2008 R.G.) e per l'effetto annulla la disposizione dirigenziale n. 222 del 21/3/2008.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2008.

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