La chiusura di un balcone mediante l'apposizione di pannelli di lamiera integra gli estremi di un intervento di nuova costruzione

La chiusura di un balcone mediante l'apposizione di pannelli di lamiera, ove conducente alla sostanziale realizzazione di un locale verandato, integra gli estremi di un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 c. 1, lett. l) D.P.R. 380/01 poiché implicante un ampliamento del fabbricato e, come tale, necessita della previo rilascio di una concessione edilizia, la cui assenza determina, quale indefettibile conseguenza, la configurabilità del reato di cui all'art. 44 del decreto citato.
(Tribunale Cassino Penale, Sentenza del 7 gennaio 2009, n. 1)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE PENALE

Tribunale di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ssa Donatella Perna, alla pubblica udienza del 7 gennaio 2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

SA.VI., (omissis).

Libera, presente, difesa di fiducia dall'avv. P.D'O.

Imputata

in ordine al reato p. e p. dall'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001 in quanto realizzava un ulteriore vano abitativo presso la propria abitazione (omissis), chiudendo due lati di un terrazzo aperto mediante pannelli prefabbricati coibentati.

Fatti accertati in Vallerotonda il 17.04.2007.

Con l'intervento del P.M.: VPO V. Parlavecchio

Conclusioni delle parti:

P.M.: condanna dell'imputata alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 5000/00 di ammenda

Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

FATTO E DIRITTO

Con decreto emesso dal P.M. in sede il 24.10.07 SA.Vi. era tratta a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui in rubrica.

All'odierna udienza, presente l'imputata e già ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, si procedeva all'escussione dell'ing. M.Fe., responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Apollinare e all'escussione di Ga.Vi., coniuge dell'imputata.

A questo punto esaurita l'assunzione delle prove - questo Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti assunti e le prove ritualmente espletate.

Aveva quindi luogo la discussione finale, all'esito della quale venivano rassegnate le conclusioni così come in epigrafe trascritte.

Ritiene questo Giudice che sia stata raggiunta la prova certa della responsabilità dell'imputata per il reato ascrittole.

Ed invero, com'è emerso dalla deposizione dibattimentale del Fe. e come del resto può apprezzarsi dalla documentazione fotografica in atti, la signora Sa. ha realizzato in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo la chiusura di un balcone mediante l'apposizione di pannelli di lamiera lungo tutto il perimetro prima aperto.

L'imputata si difende sostenendo di essere stata costretta a chiudere il balcone e a realizzare quella che in sostanza è un locale verandato in quanto dal balcone filtrava acqua nella camera sottostante, adibita a stanza da letto, rendendola umida e malsana e assai nociva per la salute.

Ciò premesso, è evidente che la realizzazione dell'opera di che trattasi, per l'entità e la natura dell'intervento, necessitava di concessione edilizia (ora permesso di costruire), nella specie assente, il che integra gli estremi del reato di cui all'art. 44 let. B) d.p.r.n. 380/01.

Ed invero, l'attività di trasformazione di un balcone in locale chiuso e verandato rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 c. I lett. e 1) D.P.R. n. 380/01 in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma esistente, che è costituita dalla conformazione planovolumetrica della costruzione e dal suo perimetro, inteso sia in senso verticale che in senso orizzontale, ed incidono in tal modo sui parametri previsti dagli strumenti urbanistici. Ne consegue che la realizzazione di essi in assenza di concessione edilizia integra il reato di cui all'art. 44 let. B) del citato D.P.R. (cfr Cass. Sez. III, 28.10.04, sent. n. 45588).

Altrettanto evidente è l'ascrivibilità del reato all'imputata, in quanto proprietaria e abitante nell'appartamento ove è stato realizzato l'intervento.

Né può trovare applicazione nel caso di specie l'adombrata esimente dello stato di necessità.

A tal proposito la difesa ha prodotto documentazione fotografica dalla quale emerge lo stato fatiscente del vano sottostante il terrazzo in parola, onde dimostrare che lo stesso era divenuto inabitabile a causa dell'umidità filtrante dal soffitto.

Ebbene, in primo luogo non è stata fornita alcuna prova che detta umidità sia stata prodotta proprio dall'acqua piovana caduta sul terrazzo (peraltro già di suo coperto da una tettoia) poi verandato.

In ogni caso, ai fini dell'esimente di cui si discute, il pericolo e dunque la costrizione a violare la legge, nel nostro caso la costruzione di una locale verandato abusivo - viene a mancare tutte le volte in cui con altri mezzi si possa ottenere quanto è indispensabile per evitare il danno (cfr Cass. Sez. VI, 24.11.93, sent. n. 222).

E nel caso di specie, il presunto danno alla salute derivante dall'umidità proveniente dal balcone, poteva essere evitato dormendo in altra stanza dell'appartamento e/o nel contempo predisponendo opportuni accorgimenti di tipo isolante ma di natura lecita.

Ciò detto, l'imputata è responsabile del reato ascrittole.

Quanto alla determinazione della pena, alla Sa. possono concedersi le circostanze attenuanti generiche onde mitigare l'asprezza della pena stessa.

Passando quindi al trattamento sanzionatorio, e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima equo infliggere Sa.Vi. la pena di mesi due di arresto ed Euro 6000/00 di ammenda (così determinata: p.b., mesi tre di arresto ed Euro 9000/00 di ammenda; diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena di mesi due di arresto ed Euro 6000/00 di ammenda), oltre al pagamento delle spese processuali.

Sussistendo i presupposti di cui all'art. 163 c.p., si concede all'imputata la sospensione condizionale della pena.

A norma dell'art. 31 D.P.R. n. 380/01 si ordina la demolizione del manufatto abusivo a cura e spese dell'imputata.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara SA.VI. colpevole del reato ascrittole, e concesse le circostanze attenuanti generiche la condanna alla pena di mesi due di arresto ed Euro 6000/00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visto l'art. 31 D.P.R. n. 380/01 ordina la demolizione dell'opera abusiva a cura e spese dell'imputata.

Così deciso in Cassino, il 7 gennaio 2009.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2009.

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