La eliminazione di una parte della parete esterna di un locale e la realizzazione di un’unica vetrina prospiciente la via pubblica, concretizza un’ipotesi di “alterazione estetica dell’aspetto esteriore” dell’edificio riconducibile alla ristrutturazi

La eliminazione di una parte della parete esterna di un locale e la realizzazione di un’unica vetrina prospiciente la via pubblica, concretizza un’ipotesi di “alterazione estetica dell’aspetto esteriore” dell’edificio riconducibile alla ristrutturazione edilizia. (Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 17.02.2009 n° 879 )



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Consiglio di Stato

Sezione VI

Decisione 2 dicembre 2008 - 17 febbraio 2009, n. 879

(Presidente Barbagallo - Relatore Vigotti)

Sul ricorso in appello n. 9006/2003, proposto da MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA B.A.A. E PER IL PAESAGGIO DI NAPOLI E PROV. in persona dei rispettivi ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Stato con domicilio eletto ex lege presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

contro

D. C. non costituitosi,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - NAPOLI: Sezione IV n. 3645/2002, resa tra le parti;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 2 Dicembre 2008, relatore il Consigliere Roberta Vigotti ed udito, altresì, l’Avv. dello Stato Maddalo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Il Ministero per i beni e le attività culturali impugna la sentenza con la quale il TAR della Campania ha accolto il ricorso proposto dal signor C. D. avverso il decreto della sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici e per il paesaggio di Napoli di annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Capri ha autorizzato la realizzazione di interventi edilizi su immobile ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 20 marzo 1951.

Il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto dall’Amministrazione comunale autorizzazione ai sensi dell’art. 131 d.lgs. n. 149 del 1999 per eseguire opere edilizie, consistenti nell’eliminazione di un tratto della parete esterna e la realizzazione di una vetrata, sull’immobile a destinazione commerciale del quale è comproprietario, ricadente in area definita di recupero urbanistico edilizio e restauro paesaggistico e ambientale del piano territoriale paesistico dell’isola di Capri, approvato in data 6 maggio 1995 e riapprovato con dm 8 febbraio 1999. Con il provvedimento impugnato tale autorizzazione è stata annullata, per contrasto con l’art. 7 punto 6 del predetto strumento urbanistico che vieta le operazioni di ristrutturazione edilizia per gli edifici anteriori al 1945.

La sentenza impugnata ha ritenuto che tale norma trovi applicazione solo per i manufatti di natura residenziale, e che l’intervento di cui trattasi rientri tra quelli definibili come manutenzione straordinaria e non come ristrutturazione.

Come sostiene l’Amministrazione appellante, entrambe queste statuizioni non sono condivisibili.

Non l’ultima, dal momento che la progettata eliminazione di una parte della parete esterna del locale, e la realizzazione di un’unica vetrina prospiciente la via pubblica, concretizza un’ipotesi di “alterazione estetica dell’aspetto esteriore” dell’edificio che, a norma dell’art. 7, punto 3 del PTP esclude la riconducibilità dell’intervento nell’ambito della manutenzione straordinaria, e l’attrazione dello stesso in quello della ristrutturazione edilizia.

Non la prima, poiché, ai fini della salvaguardia dei valori ambientali, il richiamo operato dal punto 6 del medesimo art. 7 all’art. 31 lett. d) legge n. 457 del 1978 non vale, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, a restringere l’applicabilità della norma (e quindi ad escludere la legittimità di modifiche edilizie sugli edifici realizzati prima del 1945) ai manufatti aventi destinazione residenziale, avendo, invece, significato di criterio di valutazione generale dell’ammissibilità degli interventi su immobili ricadenti in area dichiarata di notevole interesse pubblico e, in particolare, nella zona territoriale RUA del PTP per la quale è prescritto il recupero attraverso operazioni di restauro del contesto ambientale.

In conclusione, sono fondate le censure svolte con l’appello, che merita accoglimento.

La sentenza impugnata deve quindi essere riformata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Quanto alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per la compensazione per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto innanzi al T.A.R..

Spese compensate per entrambi i gradi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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