La trasformazione del balcone in veranda senza autorizzazione integra il reato di abuso edilizio

Una veranda e' da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarieta', trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando cosi' il godimento dell'immobile (Sez. 3, 10.1.08, Iacono Giulia, Rv. 239707). "L'attivita' di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e), in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente" (sez. 3, 28 ottobre 2004, D'Aurelio, Rv. 230419) con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche, come nella specie, la violazione paesaggistica) il reato di cui all'articolo 44, lettera b) Decreto del Presidente della Repubblica citato.

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 20 luglio 2011, n. 28927



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G. c/o Corte d'Appello di Napoli;

nel proc. c/o:

Pe. Ab. , nato a (OMESSO);

Co. Ro. , nata a (OMESSO);

imputati Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 22.6.10;

Sentita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

OSSERVA

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha riformato la condanna di primo grado, assolvendo gli imputati (i coniugi Pe. ) dall'accusa di avere violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 realizzando una veranda su un balcone del loro appartamento.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.G. deducendo:

1) violazione di legge, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione perche' la ragione su cui si fonda la esclusione della sussistenza di una veranda e' stata individuata nel fatto che, alla struttura creata con alluminio anodizzato e vetro nella porzione terminale del balcone, si accedeva dal balcone stesso e non dall'appartamento si' che si era in presenza di una sorta di box armadio per riporvi la lavatrice.

Osserva il ricorrente che, indipendentemente dalle dimensioni limitate, la costruzione realizzata senza permesso dagli imputati costituiva un oggettivo aumento di volumetria. Si citano, a conforto, varie decisioni di questa stessa sezione (n. 35011/07 e 1758/95) in base alle quali la veranda non necessita di concessione edilizia solo quando adempia esclusivamente alla funzione di riparare dagli agenti atmosferici.

La motivazione della Corte e' altresi' contraddittoria nella parte in cui esclude finalita' abitative quasi che per gli occupanti dell'abitazione non fosse necessario accedere al vano per sbrigare le faccende domestiche connesse con la pulizia dei panni.

Si cita, da ultimo, anche la decisione n. 3160/02 che ribadisce come l'attivita' di trasformazione di balcone veranda mediante telai ed altri strumenti idonei ad intercludere stabilmente uno spazio libero non da luogo a pertinenza ma, "ove assolva a permanenti finalita' abitative, costituisce ampliamento del fabbricato e, come tale, integrante, in difetto di autorizzazione, il reato di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Il ricorso e' fondato.

Questa S.C. come rileva giustamente il ricorrente, e' costante nell'affermare che "la veranda e' da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio" (come ribadito di recente da Sez. 3, 26.4.07, Camarda, Rv. 237532).

Una veranda e' da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarieta', trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando cosi' il godimento dell'immobile (Sez. 3, 10.1.08, Iacono Giulia, Rv. 239707).

L'unica deroga prevista e' "per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio", eventualita' chiaramente gia' esclusa dalla Corte, nel caso in esame, nel momento in cui ha richiamato l'attenzione sulle dimensioni dell'opera.

E' stato anche detto che "l'attivita' di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e), in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente" (sez. 3, 28 ottobre 2004, D'Aurelio, Rv. 230419) con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche, come nella specie, la violazione paesaggistica) il reato di cui all'articolo 44, lettera b) Decreto del Presidente della Repubblica citato.

Si intuisce, peraltro, che la decisione qui impugnata ha cercato di valorizzare la irrilevanza del fatto specifico ma e' anche vero che, sul punto, la motivazione non risulta congrua.

Restano validi quindi tutti i rilievi fatti dal ricorrente e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per un nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui mossi.

P.Q.M.

Visti gli articoli 615 e ss. c.p.p. annulla con rinvio la sentenza impugnata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
 

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