Non rientra tra le competenze del Consorzio per la zona industriale sindacare se esteticamente è migliore il chiosco in cemento o quello in legno realizzato a seguito di una specifica concessione.

Non rientra tra le competenze del Consorzio per la zona industriale sindacare se esteticamente è migliore il chiosco in cemento o quello in legno realizzato a seguito di una specifica concessione. E, quindi, non ha titolo per ordinare la rimozione o la demolizione del manufatto contestato in relazione ad assunte irregolarità di natura edilizia ed urbanistica. (Diritto e Giustizia) Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, il soggetto cui spetta, in via esclusiva, l'adozione del provvedimento di rimozione o di demolizione è, infatti, il dirigente comunale preposto al ramo, il quale è legittimato ad adottare atti repressivi solo in caso di esecuzione di interventi in assenza di permesso o in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 marzo 2012, n. 1598



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6290 del 2011, proposto da:

Consorzio (...), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Pe.Po., con domicilio eletto presso Ma.Di. in Roma, via (...);

contro

Cr.Pa., rappresentato e difeso dagli avv. Vi.Ma., Fi.Ci., Gi.Ma., con domicilio eletto presso Br.Ta. in Roma, via (...);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00241/2011, resa tra le parti, concernente DECADENZA CONCESSIONE AREA PER REALIZZAZIONE CHIOSCO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cr.Pa.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Po. e Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il consorzio (...), con delibera del C.d.A. n. 87 del 5 marzo 2007 e con convenzione del 20 marzo 2007, concedeva al sig. Pa.Cr. l'utilizzo di un'area ubicata nei pressi dello stabilimento (...) S.p.A. di Atessa per l'istallazione di un chiosco prefabbricato da destinare all'attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande.

2. Nel settembre 2008 la (...) S.p.A. denunciava al consorzio che i lavori erano iniziati senza la preventiva comunicazione di inizio lavori e che venivano condotti in difformità dal progetto in ordine al materiale utilizzato (cemento armato invece di struttura in legno).

3. Il consorzio, con nota raccomandata del 22 settembre 2008, contestava al concessionario le difformità rilevate, comunicava l'avvio del procedimento di decadenza della concessione per grave inadempimento e intimava la immediata sospensione dei lavori.

4. Contro la comunicazione del consorzio il signor Pa. produceva ricorso al T.A.R. Abruzzo - Sezione di Pescara, che con sentenza n. 36/2010, definitivamente pronunciandosi, dichiarava inammissibile il ricorso, non ritenendo la comunicazione di avvio del procedimento suscettibile d'impugnazione, perché priva di carattere provvedimentale.

5. Intervenuta la sentenza, il consorzio adottava la deliberazione n. 172 del 4 agosto 2010, dichiarando la decadenza della concessione rilasciata in ragione della difformità del materiale di costruzione utilizzato per realizzare il chiosco e intimando la rimozione del manufatto.

6. Avverso la deliberazione del consorzio il Pa. proponeva ricorso al T.A.R. chiedendone l'annullamento

Si è costituiva il Consorzio che eccepiva tra l'altro l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione

7. Il T.a.r. con sentenza n. 241/2011

- osservava che oggetto del ricorso era la deliberazione n. 172 del 4 agosto 2010 del Commissario Regionale del Consorzio (...) che aveva disposto la decadenza della concessione di un'area al ricorrente per realizzare un chiosco, chiedendogli contestualmente una somma a titolo rimborso spese legali e oneri concessori e infine gli aveva ordinato di rimuovere il manufatto;

- rilevava che l'unico aspetto di spettanza del giudice amministrativo riguarda la decadenza delle concessioni, laddove per quanto riguarda l'aspetto economico si tratta di una vertenza di spettanza del giudice ordinario. Quanto alla rimozione del manufatto, il provvedimento contiene unicamente un invito all'interessato, e quindi non risulta immediatamente lesivo, anche perché spetta al comune ordinare e disporre la demolizione del manufatto abusivo.

- riteneva fondate le doglianze avverso la decadenza, in particolare in quanto l'utilizzo dei pannelli cementizi non pregiudicava la natura amovibile e precaria del manufatto;

- la fondatezza della principale censura comportava l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato;

- per ragioni di completezza esaminava le altre censure, disattendendole.

- accoglieva quindi il ricorso, come da motivazione,con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento;

- compensava le spese.

8. Avverso la sentenza del T.A.R. il Consorzio ha prodotto appello insistendo sulla natura abusiva dell'opera e rivendicando la competenza a determinarsi sulla concessione in relazione ad assunte irregolarità di natura edilizia ed urbanistica.

Nel giudizio si è costituito l'intimato chiedendo la conferma nel merito della sentenza impugnata e, incidentalmente, la riforma della stessa nella parte in cui il T.A.R. declina la giurisdizione amministrativa sulla richiesta risarcitoria avanzata nel ricorso introduttivo.

L'appello principale è infondato e va rigettato.

E' condivisibile la tesi del T.A.R. , laddove si osserva che il Consorzio ha invocato il rispetto della convenzione, laddove una semplice modifica del materiale di costruzione non può costituire quella gravità che sola avrebbe potuto portare alla revoca della concessione in parola. Inoltre, l'utilizzo dei pannelli cementizi non pregiudica la natura amovibile e precaria del manufatto; quanto all'aspetto estetico il consorzio non ha nessun potere al riguardo, ... Le finalità della convenzione stipulata dal consorzio sono invero quelle di permettere una funzionalità specifica nell'attività di ristorazione da svolgersi nel chiosco, finalità che non risulta affatto alterata dalle modifiche apposte dal ricorrente.

Né tale competenza può incardinarsi nelle rivendicate competenze procedimentali del Consorzio in materia urbanistica che incidono nelle rispettive sequenze, ma non sono rilevanti ai fini qui rilevanti.

Sotto tale profilo l'iniziativa del consorzio è censurabile, essendosi esso determinato in materia non di sua esclusiva pertinenza, senza attendere le valutazioni del Comune in merito.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, il soggetto cui spetta, in via esclusiva, l'adozione del provvedimento di rimozione o di demolizione è, infatti, il dirigente comunale preposto al ramo, il quale è legittimato ad adottare atti repressivi solo in caso di esecuzione di interventi in assenza di permesso o in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali.

I diversi rilievi rivolti dal Consorzio all'interessato, a giustificazione del provvedimento di decadenza adottato, sono tutti ascrivibili al presunto inadempimento della concessione e della convenzione sottostante, a seguito del materiale usato per realizzare il chiosco e, per le considerazione su esposte, sono privi di fondamento.

Non può che confermarsi, infine, quanto correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, circa la competenza del giudice ordinario a conoscere l'aspetto economico del contendere e le relative richieste in materia.

Non appare infine fondata la domanda incidentale di risarcimento del danno proposta dall'appellato. E ciò avuto riguardo alle numerose e talora disomogenee pronunce giurisdizionali intervenute in sede cautelare e di merito nella vicenda e alla conseguente scusabilità dell'azione consortile. Oltre tutto, per quanto attiene alla decadenza della concessione, la stessa è rimasta sospesa in via cautelare alla stregua delle determininazioni del giudice.

Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza del Consorzio e e si liquidano in misura di Euro 2.000/00 (duemila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta - definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna il Consorzio al pagamento in favore del signor Cr.Pa. delle spese del grado di giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00// (duemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato - Presidente

Francesco Caringella - Consigliere

Francesca Quadri - Consigliere

Doris Durante - Consigliere

Carlo Schilardi - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2012.

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