Possono essere assegnate al Comune le opere abusive sequestrate ma non demolite dall'indagato

In materia edilizia, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, dovendo la restituzione essere effettuata a favore di chi "ne abbia il diritto" è necessario accertare se si sia verificata l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, quale effetto di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni novanta dalla notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco ex art. 7 legge n. 47/85 (ora art. 31 del TU sull'edilizia d.P.R. n. 380/2001) [Cassazione Sezione III n. 37883/2001]. L'automatismo della fattispecie ablatoria, a formazione progressiva, configurata dalla norma indicata, per effetto della quale l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso lure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione di cui al secondo comma, allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato, ove questi non vi abbia prestato ottemperanza. Nella specie, è legittimo il provvedimento del GIP con il quale viene disposta l'archiviazione del procedimento relativo al reato edilizio e disposta la restituzione delle opere e dell'area di sedime al Comune divenuto proprietario a seguito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Inoltre, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa perché -con la richiesta d'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, avanzata dal PM, - il GIP non è tenuto a darne avviso all'indagato, come, invece, è espressamente previsto per la persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della richiesta. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale
Sentenza del 8 gennaio 2009, n. 143)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Va. Te., nata a (OMESSO);

avverso il decreto del GIP del Tribunale di Torre Annunziata in data 14.05.2007 con cui e' stata disposta l'archiviazione del procedimento n. 4000880 rgnr, in cui era indagata per reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 articoli 44, 95, 71, 72, 64 e 65; Decreto Legislativo n. 490 del 1999 articolo 163; articoli 734 e 349 cod. pen. per intervenuta prescrizione dei reati ed e' stata ordinata la restituzione del manufatto in sequestro e dell'area di sedime su cui esso sorge e di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (c.d. pertinenze urbanistiche), come dettagliatamente indicate nell'ordine di demolizione di cui all'ordinanza n. 1503, in favore del proprietario Comune di (OMESSO);

Visti gli atti;

Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;

Letta la requisitoria del P.M., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

OSSERVA

Con decreto in data 14.05.2007 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 4000880 rgnr, in cui Va. Te. era indagata dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 articoli 44, 95, 71, 72, 64, 65; Decreto Legislativo n. 490 del 1999 articolo 163; articoli 734 e 349 cod. pen. per intervenuta prescrizione dei reati ed ha ordinato ( Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ex articolo 31, commi 3 e 6) la restituzione del manufatto in sequestro e dell'area di sedime su cui esso sorge e di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (c.d. pertinenze urbanistiche), come dettagliatamente indicate nell'ineseguito ordine di demolizione di cui all'ordinanza n. 1503, in favore del proprietario Comune di (OMESSO).

Avverso il decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge per la disposta restituzione delle cose in sequestro in favore del Comune senza aver avuto "la possibilita' d'interloquire sulla questione" per rinunciare "al beneficio estintivo" o per dimostrare che l'inottemperanza all'ingiunzione di demolire era giustificata dalla presentazione di un'istanza di sanatoria, non ancora decisa, sicche' il provvedimento a lei pregiudizievole aveva leso il diritto a difendersi.

Il ricorso e' infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.

La restituzione del bene in favore del Comune e' conforme alla chiara formulazione del dettato normativo e ai principi della giurisprudenza amministrativa e di questa Corte secondo cui "In materia edilizia, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, dovendo la restituzione essere effettuata a favore di chi nel abbia il diritto e' necessario accertare se si sia verificata l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, quale effetto di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni novanta dalla notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco Legge n. 47 ex articolo (ora Testo Unico sull'edilizia Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 articolo 31) " (Cassazione Sezione 3 n. 37883/2001 RV. 220354), avendo il GIP rilevato che, in data 13.02.2004, era stata notificata all'indagata l'ordinanza n. 1503 d'ingiunzione alla demolizione entro il termine di 90 giorni e che i VV.UU. avevano accertato l'inottemperanza all'ingiunzione, sicche' il manufatto abusivo e l'area di sedime, estesa alle pertinenze urbanistiche, erano stati acquisiti ipso iure al patrimonio comunale.

Nella citata sentenza e' stato messo in risalto "l'automatismo della fattispecie ablatoria, a formazione progressiva, configurata dalla norma indicata, per effetto della quale l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso iure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione di cui al comma 2, allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato, ove questi non vi abbia prestato ottemperanza.

A conferma di tale interpretazione, resa agevole dall'inequivoco tenore del dettato normativo, milita, altresi' il disposto di cui comma quarto, a termini del quale l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; tali disposizioni evidenziano chiaramente la natura di adempimenti, estrinseci rispetto all'acquisizione in proprieta' e a questa consequenziali e accessori, della trascrizione (assolvente a fini di pubblicita', essenzialmente in funzione dell'opponibilita' ai terzi dell'acquisito) e dell'immissione in possesso, diretta al conseguimento della materiale apprensione del bene, gia' entrato nel patrimonio dell'ente pubblico per effetto del titolo, costituito dalla causa di ablazione, di efficacia costitutiva, prevista dal comma precedente".

Nel caso di specie, in cui non e' controverso che vi sia stata l'emissione dell'ingiunzione demolitoria e che la stessa sia rimasta inosservata dall'indagata, nonostante il decorso del termine, non essendo state provate, ne' dedotte, eventuali ragioni impeditive dell'osservanza del provvedimento, oppure di sospensione o di caducazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dello stesso, il soggetto al quale doveva essere restituita la cosa sequestrata non era l'indagata, ma, ex articolo 31, citato Testo Unico, il Comune di (OMESSO), proprietario dell'immobile e titolare del relativo ius possidendi.

Non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa perche' - con la richiesta d'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, avanzata dal PM, - il GIP non e' tenuto a darne avviso all'indagato, come, invece, e' espressamente previsto per la persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della richiesta.

Conseguentemente il diritto di difesa non ha subito pregiudizio alcuno, considerando, altresi', che la ricorrente, avrebbe dovuto attivarlo sin dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, per segnalare, entro il termine assegnatole, eventuali legittimi impedimenti ostativi all'esecuzione dell'ingiunzione e che alla stessa non e' preclusa la tutela della propria posizione ove ritenga di esercitare ogni rilevante facolta' difensiva nella competente sede amministrativa.

Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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