Rilascio del permesso di costruire in sanatoria

In materia di reati edilizi, il rilascio in sanatoria delle concessioni, ovvero del permesso di costruire in sanatoria, che presuppone il doppio accertamento di conformità dell'opera abusiva agli strumenti urbanistici, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. La presenza di un espresso provvedimento della Pubblica Amministrazione comporta, pertanto, la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere in ordine alla costruzione eseguita in assenza di concessione edilizia, in quanto prodottasi la estinzione del reato oggetto di imputazione. In tale ipotesi, inoltre, l'accertamento postumo dei requisiti di legittimità dell'opera non consente un diverso trattamento penale tra più autori della violazione urbanistica per la evidente inconciliabilità tra decisioni contrastanti in presenza del rilascio in sanatoria della concessione azionato soltanto da alcuni degli autori dell'illecito in oggetto. (Tribunale Bari Sezione 1 Penale
Sentenza del 13 novembre 2008, n. 1924)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 13 del mese novembre DUEMILAOTTO

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott. CHIARA MORFINI

PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. Onorario Avv. CASTORO

Con l'assistenza dell'ausiliario Sig. C. Spedicato

Ha pronunciato, mediante lettura integrale, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

Ta.Le.

IMPUTATO

del reat p. e p. dall'art. 110 c.p. 31, c. 1 e 44, c. 1 lett. B) del D.P.R. n. 380/2001 perché il primo in qualità di proprietario committente, il secondo di direttore dei lavori ed il terzo di esecutore delle opere, in totale difformità dal permesso di costruire, realizzavano in Bari, C.so (...) n. 76, le seguenti opere edili: demolizione di preesistenti verande in anticorodal e vetri, poste sul ballatoio antistante la porta d'ingresso e realizzazione di nuova veranda delle medesime dimensioni, in muratura, con porta blindata di chiusura. In Bari permanente all'11/05/2007.

FATTO E DIRITTO

All'esito delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale esercitava l'azione penale nei confronti dell'odierno imputato, Ta.Le. e degli altri imputati, Ma.On. e Ba.Gi., richiedendo l'emissione di decreto penale in ordine alla imputazione elevata in rubrica.

In data 29.10.2007 veniva emesso decreto penale di condanna n. 1657/06, avverso il quale l'imputato, nei termini di rito, proponeva opposizione chiedendo il giudizio immediato che veniva fissato innanzi a questo ufficio, mentre veniva stralciata la posizione dei coimputati.

All'odierna udienza, revocato preliminarmente il decreto penale di condanna opposto, si procedeva all'apertura del dibattimento e, dopo una breve esposizione introduttiva del PM, le parti si accordavano per l'acquisizione ai sensi dell'art. 493 comma 3 cpp del verbale di accertamento dei vigili urbani e del permesso di costruire in sanatoria, rinunciando all'esame dei testi di lista.

All'odierna udienza il difensore ha prodotto copia del permesso di costruire in sanatoria n. 412, rilasciato dalla Ripartizione e Qualità Edilizia del Comune di Bari per l'abuso edilizio contestato.

Le parti perciò concordemente hanno fatto richiesta di declaratoria di estinzione del reato ascritto per essere stato rilasciato il predetto permesso.

Risulta provato documentalmente che l'imputato Mancini, proprietario dell'immobile, ha ottenuto dal comune di Bari il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in data 18.2.08.

In presenza di un espresso provvedimento della P.A. deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere anche nei confronti dell'odierno imputato, in ordine alla costruzione eseguita in assenza di concessione edilizia, essendosi prodotta l'estinzione del reato oggetto di imputazione.

A tale proposito va osservato che il rilascio in sanatoria delle concessioni, rectius permesso di costruire in sanatoria, che presuppone il doppio accertamento di conformità dell'opera abusiva agli strumenti urbanistici, estingue, i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In tale ipotesi l'accertamento postumo dei requisiti di legittimità dell'opera non consente un diverso trattamento penale tra più autori della violazione urbanistica per l'evidente inconciliabilità tra decisioni contrastanti in presenza del rilascio in sanatoria della concessione azionato soltanto da alcuni degli autori dell'illecito.

Conseguentemente va pronunciata sentenza di n. d.p. anche nei confronti di Ta.Le.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Ta.Le. in ordine al reato ascritto in rubrica perché il medesimo è estinto per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria.

Così deciso in Bari, il 13 novembre 2008.

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2008.

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