Sospensione del procedimento penale per illeciti edilizi in pendenza dell'istanza di condono

La sospensione del procedimento penale per illeciti edilizi, in pendenza dei termini per la presentazione dell'istanza di condono o in pendenza dei termini per la definizione amministrativa, richiede la previa verifica da parte del giudice della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per l'applicabilità del condono. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 28 febbraio 2008, n. 9126)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SA. Lu., nato il (OMESSO);

avverso la sentenza del 22.11.2006 della Corte di Appello di Napoli;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio; udito il P.S. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per la inammissibilita' del ricorso.

OSSERVA

1) Con sentenza del 22.11.2006 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. di Sragnano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SA. Lu. in ordine al reato di cui alla Legge n. 64 del 1974 articoli 1, 2, 17 e 20 perche' estinto per prescrizione, assolveva il medesimo SA. dal reato di cui all'articolo 734 c.p., perche' il fatto non sussiste; rideterminava la pena per i reati di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20 lettera c), (capo a), Legge n. 1086 del 1971 articoli 2 e 13 (capo b) e Decreto Legislativo n. 490 del 1999 articolo 163 (capo d) in giorni trenta di arresto ed euro 17.000,00, di ammenda.

Rilevava la Corte che era irrilevante la presentazione di istanza di condono da parte dell'imputato dal momento che l'opera (un manufatto di mt. 5 x 5 x 2,80), realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non era condonabile.

Ricorre per cassazione il SA., a mezzo del suo difensore, per esercizio da parte del giudice di poteri riservati alla P.A. (articolo 606 c.p.p., lettera a) e per violazione di legge (articolo 606 c.p.p., lettera b e c) in relazione all'articolo 479 c.p.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e Decreto Legislativo n. 269 del 2003.

Assume il ricorrente che si e' in presenza di una indebita espansione della giurisdizione penale a discapito dell'operato della P.A., alla quale e' riservato di provvedere sulla istanza di condono presentata. Peraltro la Corte territoriale ha ritenuto che l'opera non fosse condonabile presupponendo l'esistenza di vincoli nel territorio del comune sulla base della generica comunicazione di un teste; senza considerare che l'attuale legislazione consente, anche in presenza di vincoli, l'effettuazione di interventi minori (quale quello oggetto del processo: due pareti di modeste dimensioni, poggiate ad un muro di proprieta' di terzi, con copertura rimovibile).

La Corte avrebbe, comunque, dovuto disporre la sospensione del processo in attesa dell'esito della definizione del procedimento amministrativo sulla richiesta di condono.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza e della ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione.

2) I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

La sospensione del procedimento penale per illeciti edilizi, in pendenza dei termini per la presentazione dell'istanza di condono o in pendenza dei termini per la definizione amministrativa, richiede la previa verifica da parte del giudice della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per l'applicabilita' del condono (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, n. 32218 del 7.6.2007; Cass. sez. 3, n. 3350 del 29.1.2004; Cass. Sez. 3 n. 35084 del 26.8.2003).

I giudici di merito hanno negato la sospensione del procedimento, motivando, in modo congruo ed immune da vizi logici, in ordine alla insussistenza dei presupposti per la condonabilita' dell'opera, in quanto realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Sul punto l'indagine di legittimita' e' circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo della decisione impugnata senza possibilita' di verificare che le argomentazioni, di cui il giudice si e' avvalso per sostanziare il suo convincimento, corrispondano alle acquisizioni processuali.

E che un manufatto delle dimensioni, cosi' come accertato dai giudici di merito, di mt. 5 x 5 x 2,80, in zona sottoposta a vincolo paesistico, non sia condonabile non puo' minimamente essere revocato in dubbio.

Pacificamente infatti le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale, paesistico possono ottenere la sanatoria ai sensi della Legge n. 326 del 2003, articolo 32, solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

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