La dirigenza negli enti locali

Il conferimento degli incarichi e le posizioni organizzative

La disciplina di cui al d.lgs. 165/01 costituisce per la dirigenza locale mera legislazione di principio. Disposizioni in materia sono dettate altresì dal d.lgs 267/00, T.U. in materia di enti locali oltre che dalla contrattazione collettiva.

L’art. 107 del T.U. , introduce in materia il c.d principio di separazione tra politica e gestione, in virtù del quale organi politici e dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le sue competenze, senza possibilità di interferenze. Alla dirigenza compete l’attività di gestione dell’ente, tutti i compiti che comportano l’adozione di atti e provvedimenti con rilevanza esterna, nonché l’attuazione delle direttive e degli obietti individuati dagli organi politici. L’elencazione dei compiti contenuta nel comma 3 dell’art. 107 ha solo valore esemplificativo, spettando in sostanza ai dirigenti la piena titolarità di tutte le funzioni di gestione. Tali attribuzioni possono essere modificate solo da una diversa disposizione di legge.

In proposito, la legge finanziaria 2001, successivamente modificata dalla legge finanziaria 2002, ha previsto una deroga al principio di separazione delle funzioni, consentendo che per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, siano attribuite competenze gestorie agli assessori.

Per converso, a fronte di tali ampi poteri la norma prevede che i dirigenti siano direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Conferimento degli incarichi

L’art. 50 del T.U. prevede che il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

Ai sensi dell’art. 109 del T.U.E.L, negli enti locali gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia. Il provvedimento di nomina ha carattere fiduciario, deve essere motivato ma non è necessaria una preventiva valutazione comparativa.

Lo stesso art. 109 disciplina poi le modalità di revoca di tali incarichi, prescrivendo che: la revoca può essere disposta in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilita' particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’incarico può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive.

L'attribuzione degli incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

L’accesso alla qualifica dirigenziale può avvenire negli enti locali per concorso ovvero, ai sensi dell’art.110 del d.lgs 267/2000, mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato. In questi casi i contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia.

In particolare, l’art. 110 prevede che gli statuti possano prevedere la copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto.

La disciplina degli enti locali prevede, a differenza della normativa che riguarda le amministrazioni statali, che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, e ciò indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, e dunque anche ove la loro qualifica sia inferiore a quella corrispondente alla ex VII, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Posizioni organizzative

Il contratto collettivo prevede che gli enti locali possano istituire posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di responsabilità, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.

Le posizioni organizzative possono essere conferite solo a personale collocato nella categoria D. Nei comuni in cui manca la dirigenza le posizioni organizzative coincidono con i responsabili delle strutture apicali, altrimenti coincidono possono coincidere con i dirigenti. Gli incarichi sono conferiti dal Sindaco per la durata massima corrispondente al mandato dello stesso sindaco e possono essere rinnovato. Il trattamento economico correlato all’incarico è composto da una indennità di posizione ed una di risultato.

Il giudice ordinario può valutare la legittimità del provvedimento di conferimento o revoca e può adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela della posizione fatta valere con il ricorso e dunque anche provvedimenti di condanna; può altresì sostituirsi alla stessa amministrazione, ad esempio, ove occorra conferendo l’incarico cui il ricorrente legittimamente aspira.


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