Ai dirigenti sanitari non è applicabile l'art. 2103 cod. civ.

Ai dirigenti statali e, nella specie,ai dirigenti sanitari , alla stregua del combinato disposto degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 29 del 1993 (anche nella sua originaria formulazione) non è applicabile l'art. 2103 cod. civ., valendo il principio di turnazione degli incarichi che, previsto nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, e non avente riscontro nel rapporto di lavoro subordinato, costituisce fondamento dell'assegnazione delle mansioni dirigenziali, rappresentando, il passaggio ad incarichi diversi, il mutamento di mansioni giacché l'incarico identifica la funzione dirigenziale e, quindi, le attività concrete assegnate al dirigente che fondano l'immedesimazione organica con l'amministrazione. La rilevanza del principio della rotazione degli incarichi dirigenziali - con cui il legislatore ha inteso perseguire, nel preminente interesse generale al raggiungimento degli obiettivi fissati all'organizzazione dei pubblici uffici dall'art. 97 Cost., il fine di evitare la cristallizzazione degli incarichi anzidetti e, nel contempo, di arricchire le doti culturali e professionali dei dirigenti interessati mediante lo scambio di esperienze e attività - comprova l'incompatibilità, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, del sistema improntato al cennato principio con quello caratterizzato dal principio, ex art. 2103 cod. civ., di equivalenza delle mansioni.





- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 7126/2005 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNI BRUNA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

RO. AN.;

- intimata -

sul ricorso 10246/2005 proposto da:

RO. AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, rappresentata e difesa dagli avvocati SPAGNOLO ANTONELLA, DURAZZO GUGLIELMO giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNI BRUNA, giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 801/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/08/2004 R.G.N. 2081/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2008 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l'Avvocato BRUNI BRUNA;

udito l'Avvocato SPAGNOLO ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per: rigetto integrale di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale - giudice del lavoro di Alessandria RO.An. conveniva in giudizio l'"Azienda ospedaliera nazionale (OMESSO) " - alle cui dipendenze prestava servizio in qualita' di "medico di (OMESSO) " - esponendo che a partire dal (OMESSO) aveva subito un comportamento, da parte dell'Azienda datrice di lavoro mediante una illegittima sottoutilizzazione lavorativa, tale da provocarle un malessere psico-fisico e che, quindi, aveva diritto nel risarcimento dei relativi danni; richiedeva, pertanto, all'adito Giudice del lavoro "la condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura non inferiore a euro 300.000,00, od in quella diversamente accertanda, da liquidarsi anche in via equitativa".

Si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e la decadenza del diritto azionato dalla ricorrente; nel merito, richiedeva il rigetto integrale della domanda attorea.

Il Tribunale di Alessandria rigettava il ricorso, ma - su appello principale della RO. e appello incidentale dell'Azienda Ospedaliera - la Corte di appello di Torino - con sentenza "parziale" del 3 agosto 2004 - "dichiara (va) l'illegittimita' dell'assegnazione di RO. An. a mansioni inferiori dal maggio 1995 sino al 7 luglio 1998" (respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dall'appellante incidentale) e - con sentenza "definitiva" del 22 novembre 2004 - "condanna(va) l'appellata a pagare all'appellante la somma complessiva di euro 18.700,00, oltre interessi e rivalutazione; compensa(va) per meta' le spese del doppio grado".

Per la cassazione delle cennate sentenze l'Azienda Ospedaliera (OMESSO) " proponeva ricorso affidato a otto motivi, con i primi due dei quali riproponeva la questione concernente l'eccepito difetto di giurisdizione dell'a.g.o..

L'intimata RO.An. resisteva con controricorso e proponeva ricorso "incidentale" affidato a cinque motivi, a cui resisteva - a sua volta - la ricorrente "principale" con controricorso.

Sui cennati primi due motivi del ricorso principale le Sezioni Unite hanno - con sentenza n. 5194/2007 - cosi' deciso ex art 142 disp. att. c.p.c.: "riunisce i ricorsi; dichiara la giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda proposta giudizialmente da RO. An.; rigetta i primi due motivi del ricorso principale; rimette gli atti alla Sezione Lavoro di questa Corte per la decisione sugli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Di conseguenza la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione deve ora decidere sul terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo del ricorso principale e sui cinque motivi del ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il terzo motivo del ricorso principale l'Azienda ricorrente - denunciando "falsa applicazione dell'articolo 2103 c.c., nonche' vizi di motivazione" rileva criticamente che "sostenere che il principio dell'equivalenza delle mansioni dirigenziali sia stato introdotto fin dall'esordio della riforma del pubblico impiego per effetto del generico richiamo contenuto al Decreto Legislativo n. 29 del 1993 articolo 2 comma 2, non e' possibile, tanto in forza dello stesso tenore letterale della precitata norma di rinvio, tanto dall'esame complessivo dell'intero sistema normativo che disciplina la materia: al punto che non e' affatto peregrino pensare che l'introduzione esplicita del principio dell'inapplicabilita' dell'articolo 2103 c.c., al conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Decreto Legislativo n. 80 del 1994, articolo 13, abbia valore ricognitivo, andando a sancire espressamente un principio gia' largamente desumibile dalla peculiare conformazione del rapporto di lavoro dirigenziale sotto il profilo giuridico e sotto quello pratico".

Con il quarto motivo la ricorrente principale - denunciando "violazione dell'articolo 2103 c.c., nonche' vizi di motivazione" rileva che "nel momento stesso in cui la Pubblica Amministrazione viene a conoscenza di attriti ambientali che potrebbero ripercuotersi in termini di diminuita efficienza del servizio reso dalla struttura, e' suo preciso compito organizzativo porre in essere gli accorgimenti idonei ad ovviare a tale pericolo" e censura la sentenza impugnata in quanto "non una sola parola e' stata spesa dalla Corte piemontese con riferimento alle sopravedute emergenze processuali e gli indici obiettivi attestanti l'esigenza organizzativa che ha indotto all'adozione del provvedimento di assegnazione che ha consentito di soddisfarla".

Con il quinto motivo la ricorrente principale - denunciando "violazione dell'articolo 2103 c.c., nonche' vizi di motivazione" - rileva criticamente che "l'apparato motivazionale adottato dalla Corte piemontese tradisce un duplice vizio di contraddittorieta', poiche' si produce in un giudizio di comparazione, pur implicitamente ammettendo di non aver verificato uno dei termini di confronto e poiche' perviene ad una conclusione in palese contrasto con fatti di comune conoscenza ovvero comprovati dal quadro probatorio di primo grado".

Con il sesto motivo la ricorrente principale - denunciando "violazione degli articoli 1218 e 2697 c.c., nonche' vizi di motivazione" - addebita alla Corte di appello "di non avere nemmeno effettuato la comparazione (sul punto se la permanenza nel reparto di (OMESSO) avesse comportato un arricchimento professionale sensibilmente diverso da quello connaturato alla prestazione resa presso altro reparto) ignorando i concreti livelli di impiego precedenti, sicche' viene a mancare la stessa prova del danno sofferto che l'articolo 1218 c.c., pone a carico del vantato creditore". Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente principale - denunciando "violazione degli articoli 1226 e 1227 c.c., nonche' vizi di motivazione" - rileva che "l'assenso iniziale all'assegnazione al (OMESSO) prima, nonche' il rifiuto di ritornare presso il "reparto di (OMESSO) " dopo (almeno a far data dal (OMESSO)), hanno pesato in modo determinante sia sul verificarsi del supposto danno alla salute psicofisica della Dott. RO., sia sul verificarsi del danno da dequalificazione dalla medesima asseritamente sofferto".

Con l'ottavo motivo del ricorso principale l'Azienda ricorrente - denunciando "vizi di motivazione in ordine ai criteri di valutazione che hanno ispirato il consulente tecnico di ufficio" - "si duole del fatto che gli esiti della perizia - a prescindere dal loro tenore - costituiscono il frutto di un'indagine condotta in via meramente ipotetica ovvero sulla scorta di elementi di giudizio che, in quanto provenienti dalla parte, non posseggono alcuna attendibilita'".

Con il primo motivo del ricorso incidentale RO. AN. - denunciando "vizi di motivazione con riferimento alla sentenza parziale" rileva che "il comportamento illecito e vessatorio dell'azienda non si e' esaurito con la reintegrazione della dipendente nelle precedenti mansioni ma ha avuto modo di perpetuarsi successivamente, assumendo nuove e diverse forme".

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente in via incidentale - denunciando "violazione degli articoli 2103, 1218, 1223, 1226 c.c., nonche' vizi di motivazione" - addebita alla Corte di appello di Torino "di avere ritenuto di ridimensionare cio' che in precedenza era risultato per sua stessa ammissione innegabile con cio' incorrendo nel grave errore di confondere il danno biologico con il danno alla professionalita'" e rileva che "la considerazione dello specifico danno patrimoniale e' stata completamente trascurata dalla sentenza con conseguente vizio di motivazione per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove (tabulati delle ore lavorate e listini paga) vizio la cui deduzione, se non conferisce al giudice di legittimita' il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, gli conferisce senz'altro la facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito".

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente in via incidentale - denunciando "violazione dell'articolo 112 c.p.c., articoli 4, 41 e 32 Cost., articoli 1223, 2043 e 2059 c.c.; nonche' vizi di motivazione" censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello trascurato quanto evidenziato nel ricorso introduttivo del giudizio in cui: "(a) si e' fatto espresso riferimento al danno biologico notoriamente inteso come menomazione dell'integrita' psicofisica della persona in se' e per se' considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica; (b) si e' aggiunto che tale categoria di danno si caratterizza per due aspetti: il primo e' il danno fisiologico vero e proprio, vale a dire la lesione dell'integrita' psicofisica in se' considerata, il secondo e' costituito dal riflesso negativo di tale lesione sulla vita quotidiana della vittima, nella sua sfera affettiva, spirituale, culturale e sociale".

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente in via incidentale - denunciando "violazione dell'articolo 112 c.p.c., articolo 2 Cost., e articolo 2059 c.c., nonche' omessa motivazione" - rileva che "la decisione del giudice torinese appare viziata anche sotto il profilo della omessa pronuncia sulla domanda volta al risarcimento del danno morale soggettivo con conseguente domanda di cassazione della sentenza con rinvio finalizzata all'esame di merito delle domande effettivamente proposte".

Con il quinto motivo del ricorso incidentale la ricorrente - denunciando "violazione dell'articolo 1223 c.c., nonche' vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata in quanto "in sede di liquidazione del danno la Corte d'Appello torinese, prescindendo dal considerare il momento in cui ebbe a verificarsi l'evento dannoso ed omettendo sul punto ogni sia pur sintetica motivazione, ha disposto che il capitale dovra' essere maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della presente sentenza e sino al saldo".

2 - Il terzo motivo del ricorso principale - da esaminare prioritariamente rispetto agli ulteriori motivi del ricorso principale ed ai motivi del ricorso incidentale non soltanto per formali esigenze di ordine numerico, bensi' per ragioni logico-sostanziali - si appalesa fondato nel nucleo essenziale della "falsa applicazione dell'articolo 2103 c.c." alla fattispecie.

2/a - La disamina del cennato motivo deve prendere le mosse dall'accertamento incontestato che la domanda giudiziaria originariamente proposta dalla Dott. RO.AN. concerneva "il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (in misura non inferiore ad euro 300.000,00) derivati all'appellante per violazione dell'articolo 2103 c.c., da parte dell'Azienda appellata" (cosi' nella sentenza "parziale" e a pag. 4 della sentenza "definitiva" della Corte di appello di Torino).

Nell'affermare la giurisdizione dell'a.g.o. nella presente controversia le Sezioni Unite hanno rimarcato che l'aspetto della domanda deve essere individuata alla stregua del cosiddetto petitum sostanziale, cioe' della causa petendi della domanda (costituita dall'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, siccome individuata dal giudice e determinata in relazione alla sostanziale protezione ad essa accordata in astratto dal diritto positivo), al di la', quindi, della mera formulazione o proposizione soggettiva della domanda, di guisa che qualora l'attore alleghi a fondamento della sua pretesa specifici fatti costitutivi di un determinato rapporto giuridico, non solo la giurisdizione appartiene al giudice designato dalla legge in relazione a tale rapporto (per la statuizione che il giudice competente va identificato sulla base del criterio del "petitum sostanziale", individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese, v., oltre a Cass. Sez. Un. n. 5194/2007, Cass. Sez. Un. n. 3145/2003, Cass. Sez. Un. n. 186/2001, Cass. Sez. Un. n. 799/1999); consegue, quindi, che al giudice come dianzi designato spetta l'interpretazione della domanda attenendo essa al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volonta' delle parti (cfr. Cass. n. 24495/2006).

2/b - Nella specie la Corte territoriale - con la sentenza "parziale" n. 801/2004 - ha ritenuto che "nel periodo a partire del dedotto demansionamento, essendo in vigore la formulazione originaria del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 19, l'articolo 2103 c.c., deve comunque essere applicato in relazione al rapporto in questione...sotto il profilo del diritto della lavoratrice ad essere impiegata in mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte... anche in forza del richiamo generale di cui al citato Decreto Legislativo n. 29 del 1993 articolo 2 comma 2", aggiungendo solo che "nell'ipotesi della Dott. RO. non si e' fatto altro che applicazione della jus variandi da parte del lavoratore, la cui legittimita' deve essere valutata appunto alla stregua del principio generale dell'articolo 2103 c.c., comma 1, che afferma il principio del diritto all'equivalenza della mansione" e con la sentenza "definitiva" n. 1302/2004 si e' limitata a rilevare che "la Corte, si e' gia' pronunciata per la sussistenza delle dedotte violazioni da parte dell'Azienda appellata dell'articolo 2103 c.c.".

Per la valutazione della cennata statuizione in relazione alle articolate censure proposte al riguardo dalla Azienda ricorrente occorre procedere, quindi, alla sintetica individuazione del corretto quadro normativo entro cui la vicenda vada collocata:

a) Decreto Legislativo n. 29 del 1993 articolo 19 (nella sua formulazione originaria vigente all'epoca della fattispecie de qua) "(incarichi di funzioni dirigenziali) 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizioa presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale. 3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale";

b) Decreto Legislativo n. 29 del 1993 articolo 2 "(Fonti) ... 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni 2 e 3, capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal presente decreto".

2/c - L'integrale trascrizione della cennata normativa consente di evidenziare chiaramente che:

a/1) per le mansioni dirigenziali vale il principio della "turnazione degli incarichi" che, previsto nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, non trova riscontro normativo per il rapporto di lavoro subordinato tout court; b/1) l'applicabilita' al rapporto di lavoro pubblico privatizzato delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa puo' avvenire solo in quanto detta normativa sia "compatibile con la specialita' del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993", (su come debba intendersi la produzione legislativa in merito all'accentuazione progressiva della distinzione tra aspetto organizzativo della pubblica amministrazione e rapporto di lavoro con i suoi dipendenti, nell'equilibrato dosaggio di fonti regolatrici, cfr. Corte Cost. n. 309/1997 e Cass. Sez. Unite n. 10163/2004).

Ha errato, di conseguenza, la Corte di appello di Torino nell'interpretare la cennata normativa e, quindi, di applicare l'articolo 2103 c.c., al rapporto di lavoro d'equo in quanto: A) ha trascurato di rilevare che l'articolo 2 Cost., comma 2, - richiamato in modo incompleto nella sentenza "parziale" impugnata (esattamente in questi termini: "l'articolo 2103 c.c., deve comunque essere applicato in relazione al rapporto in questione anche in forza del richiamo generale di cui al Decreto Legislativo n. 29 del 1993 articolo 2 comma 2") - prevede espressamente che la normativa codicistica sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa si applica ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato "IN QUANTO COMPATIBILI con la specialita' del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal decreto" e, quindi, pone una decisiva limitazione per l'applicabilita' della "normativa generale" ai "rapporti speciali" con essenziale riferimento alla COMPATIBILITA' con la specialita', appunto, del rapporto che deve essere correttamente verificata in sede interpretativa ed applicativa; B) proprio in relazione a siffatto limite il Decreto Legislativo n. 29 del 1993 articolo 19 comma 1, statuisce che, per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diverse, nel tenere conto "delle attitudini e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza", si deve di norma "applicare il criterio di rotazione degli incarichi": criterio che costituisce, pertanto, il principio alla base dell'assegnazione delle mansioni dirigenziali rappresentando il "passaggio ad incarichi diversi", pervero, il mutamento di mansioni, giacche' l'incarico identifica la funzione dirigenziale e, quindi, le attivita' concrete assegnate al dirigente che fondano l'immedesimazione organica con l'amministrazione. La rilevanza del principio della "rotazione degli incarichi dirigenziali" - con cui il legislatore ha inteso perseguire (nel preminente interesse generale al raggiungimento degli obiettivi fissati all'organizzazione dei pubblici uffici dall'articolo 97 Cost.) il fine di evitare la cristallizzazione degli incarichi anzidetti e, nel contempo, di arricchire le doti culturali e professionali dei dirigenti interessati mediante lo scambio di esperienze e attivita' (Cons. Stato, Sez. 6, 28 marzo 2003, n. 1642) - comprova l'incompatibilita' del sistema improntato al cennato principio con quello caratterizzato dal principio ex. articolo 2103 c.c., sulla "equivalenza delle mansioni" e conferma l'inapplicabilita' della norma codicistica al dirigente nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.

Ne' per contrastare la cennata conclusione vale rilevare che successivamente (con il Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 13) e' stata introdotta la previsione specifica per cui "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 c.c., comma 1, in relazione all'equivalenza di mansioni", in quanto siffatta previsione non puo' certo imporre una interpretazione retroattiva (nel senso asseritamente limitativo ex nunc) del sistema normativo gia' compiutamente realizzato con la c.d. "prima privatizzazione" del rapporto di impiego pubblico mediante l'affermazione del principio della rotazione degli incarichi dirigenziali incompatibile - vale ribadirlo in relazione al Decreto Legislativo n. 29 del 1993 articolo 2 comma 2, - con il principio sancito per il rapporto di lavoro previsto dall'articolo 2103 c.c..

2/d - In conclusione si deve ritenere - in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale - che l'articolo 2103 c.c., non e' applicabile ai dirigenti statali e, nella specie, ai dirigenti sanitari in forza di quanto sancito dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 29 del 1993 articoli 2 e 19 (anche nella sua originaria formulazione).

2/e - L'accoglimento del terzo motivo di ricorso assorbe l'esame degli altri motivi del ricorso principale, cui l'Azienda ricorrente non ha piu' interesse concernendo essi vizi di motivazione (quarto e quinto motivo) sulle modalita' fattuali dell'assegnazione al posto di lavoro della RO. e (sesto, settimo e ottavo motivo) criteri di liquidazione di danni non risarcibili. Parimenti e' da considerare assorbita la disamina dei motivi del ricorso incidentale in quanto con essi la ricorrente ha censurato la valutazione (primo motivo) e la quantificazione (secondo terzo e quarto motivo), nonche' l'entita' dei c.d. accessori (quinto motivo), dei danni non piu' risarcibili per l'insussistenza della causale risarcitoria.

2/f -La cassazione della sentenza per violazione di norme di diritto comporta la decisione nel merito della causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (articolo 384 c.p.c., comma 2, ultimo alinea), con pronunzia di rigetto della domanda proposta dall'originaria ricorrente.

3 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte ed anche della sentenza delle Sezioni Unite n. 5194/2007 sulla affermata giurisdizione dell'a.g.o. nella presente controversia, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso principale con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale e dei motivi del ricorso incidentale; per cui debbono essere cassate le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, va rigettata integralmente la domanda proposta da RO. AN. con ricorso ex articolo 414 c.p.c., depositato il 30 novembre 2001.

L'alterno esito dei giudizi di merito, comprovante le complessita' delle questioni sviluppate anche in sede di legittimita' con elevato impegno difensivo da entrambe le parti, giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale; cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta da RO. AN.;

compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

INDICE
DELLA GUIDA IN Pubblica Amministrazione

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2632 UTENTI