Ai fini dell'annullabilità dell'atto di dimissioni del lavoratore per incapacità è necessaria la prova che, al momento in cui l'atto è compiuto, il dichiarante si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche t

Ai fini dell'annullabilità dell'atto di dimissioni del lavoratore subordinato per lo stato di incapacità prevista dall'articolo 428 del Cc, è necessaria la prova che, al momento in cui l'atto è compiuto, il dichiarante si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria; non occorre tuttavia la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente ovvero una patologica alterazione mentale; è necessaria la prova che per l'atto il dichiarante subisca grave pregiudizio; non è necessario che risulti la malafede del destinatario.(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 marzo 2008, n. 7292)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bologna, Ma.Ro. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Bologna aveva respinto la domanda diretta all'annullamento delle dimissioni presentate all'A. in quanto atto compiuto in istato di incapacita' di intendere e volere.

Con sentenza del 31 marzo 2004 il Tribunale respinse l'appello. Afferma il giudicante che le dimissioni costituiscono atto unilaterale recettizio, la cui validita', in materia di incapacita', e' disciplinata (come per i contratti) dall'articolo 428 c.c., comma 2, il quale esige la sussistenza della malafede dell'altro soggetto, che nell'atto recettizio e' il destinatario.

E nel caso in esame la malafede o la mera consapevolezza d'uno stato d'incapacita' del destinatario dell'atto di dimissioni non risulta da alcun elemento.

Per la cassazione di questa sentenza Ma.Ro. propone ricorso, articolato in tre motivi e coltivato con memoria; l' A. resiste con controricorso, coltivato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando per l'articolo 360 c.p.c., n. 4 violazione degli articoli 112, 342, 345 e 434 c.p.c., la ricorrente sostiene che le parti ed il giudice di primo grado avevano pacificamente ritenuto che il fatto in esame fosse disciplinato dall'articolo 428 c.c., comma 1; il giudice d'appello aveva non solo qualificato in modo diverso il fatto, bensi' aveva introdotto elementi di fatto (la malafede del datore di lavoro) non dedotti in controversia ne' oggetto di contraddittorio, sia in primo che in secondo grado. Sussiste pertanto vizio di extrapetizione.

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'articolo 428 c.c., comma 2 e dell'articolo 12 preleggi, la ricorrente sostiene che:

2.a. la giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto che le dimissioni del lavoratore, pur atto recettizio, siano annullabili per incapacita', pur in mancanza della riconoscibilita' dello stato di incapacita' da parte del datore, quando vi sia grave pregiudizio del suo autore;

2.b. il giudicante aveva immotivatamente ritenuto la sussistenza di due contrapposti interessi meritevoli di tutela, e che la legge sancisca la prevalenza dell'interesse del datore dando rilievo all'affidamento incolpevole del datore.

3. Con il terzo motivo, denunciando per l'articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa o contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che la sentenza, erroneamente presupponendo la necessita' dell'accettazione da parte del datore, aveva ritenuto che la conoscenza dello stato di incapacita' da parte di un dipendente privo di poteri in ordine all'accettazione delle dimissioni era irrilevante.

4. I motivi, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

5. Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati (articolo 1334 c.c.).

Le norme che regolano i contratti si osservano (in quanto compatibili) per gli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni di legge (articolo 1324 c.c.).

In ordine agli atti compiuti da persona (che per qualsiasi causa, anche transitoria, sia) incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono compiuti, e' prevista una generale norma (articolo 428 c.c., comma 1), ed una specifica disposizione in materia di contratti (articolo 428 c.c., comma 2).

L'indicata norma (articolo 428 c.c., comma 1), letta attraverso l'articolo 1324 c.c., costituisce la "diversa disposizione di legge" per la cui presenza la specifica disciplina dei contratti (articolo 428 c.c., comma 2), agli atti unilaterali diventa inapplicabile.

In tal modo, a differenza dei contratti, per i quali e' necessaria la malafede dell'altro contraente (Cass. 8 settembre 1966 n. 2732) e non il pregiudizio del dichiarante (che costituisce solo uno dei possibili elementi rivelatori della malafede: Cass. 12 luglio 1991 n. 7784), per l'annullamento degli atti unilaterali e' necessaria la prova del pregiudizio per il dichiarante e non e' necessaria la prova della malafede del destinatario (indirettamente, Cass. 3 aprile 1981 n. 1899; Cass. 2 marzo 1971 n. 522; Cass. 8 settembre 1966 n. 2732).

Cio', in materia di dimissioni del lavoratore subordinato, le quali costituiscono atto unilaterale recettizio, che si perfeziona con la manifestazione della volonta' e non esige l'accettazione del datore (Cass. 19 aprile 1990 n. 3217).

Poiche' queste dimissioni costituiscono atto unilaterale recettizio, la relativa annullabilita' per incapacita' di intendere o di volere del dichiarante e' disciplinata dall'articolo 428 c.c., comma 1 (non si condivide, pertanto, la contraria affermazione di Cass. 4 marzo 1986 n. 1375).

6. E' pertanto da affermare quanto segue:

"Ai fini annullabilita' dell'atto di dimissioni del lavoratore subordinato per lo stato di incapacita' prevista dall'articolo 428 c.c., e' necessaria la prova che, al momento in cui l'atto e' compiuto, il dichiarante si trovi in uno stato di incapacita' di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria; non occorre tuttavia la totale privazione delle facolta' intellettive o volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione d'una volonta' cosciente (e plurimis, Cass. 12 marzo 2004 n. 5159) ovvero una patologica alterazione mentale (Cass. 8 marzo 2005 n. 4967);

e' necessaria la prova che per l'atto il dichiarante subisca grave pregiudizio;

non e' necessario che risulti la malafede del destinatario dell'atto.

7. Nel caso in esame, ove il giudice di merito non ha applicato questi principi, la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che applichera' gli indicati principi (sub "6."), provvedendo anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimita'.


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