E' legittima la clausola del bando di concorso a posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole cattoliche dell'infanzia ed elementare, che indicando il requisito di ammissione alla selezione di almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie, non permette la valutazione di periodi di insegnamento svolti presso scuole comunali

E' legittima la clausola del bando di concorso a posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole cattoliche dell'infanzia ed elementare, che indicando il requisito di ammissione alla selezione di almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie, non permette la valutazione di periodi di insegnamento svolti presso scuole comunali. Tale previsione deve intendersi ragionevole perché individua oltre alle scuole statali, quelle che ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici previsti dalla L. n. 62 del 2000, nonché pienamente in linea con i generali criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti dalla L. n. 124 del 1999, che a tal fine assumono a riferimento servizi prestati presso scuole statali e in quelle ad esse parificate.

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 3 bis, sentenza 2 gennaio 2014, n. 30



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE TERZA BIS

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8468 del 2004, proposto da:

La.Fr., rappresentata e difesa dall'avv. En.An., con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via (...);

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

De., n.c.g.;

per l'annullamento:

- del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale - Ufficio VII del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - prot. n. 24210/A del 4 giugno 2004, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole cattoliche dell'infanzia ed elementare;

- di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compreso il decreto di indizione del 2 febbraio 2004 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola, con il quale è stato indetto il bando per i due distinti concorsi riservati, per titoli ed esami, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, l'uno nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'altro nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte dell'art. 2 del bando in cui pone distinzioni tra l'insegnamento prestato nella scuola statale e la scuola paritaria, nonché ritiene quest'ultimo valido ai fini dell'ammissione al concorso a partire dal 1° settembre 2000;

- del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 17 dicembre 2003.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2013 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, la ricorrente, insegnante di religione cattolica, ha chiesto l'annullamento del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale - Ufficio VII del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - prot. n. 24210/A del 4 giugno 2004, con il quale è stata esclusa dal concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole cattoliche dell'infanzia ed elementare.

Con l'atto di gravame ha dedotto che, a seguito dell'indizione del citato concorso con Decreto del Direttore Generale del 2 febbraio 2004, in data 8 marzo 2004 ha presentato domanda di partecipazione e, dopo essere stata ammessa a partecipare alle prove scritte, le ha superate, di talché avrebbe dovuto essere ammessa alle prove orali con inizio previsto il 13 luglio 2004.

L'Amministrazione resistente, con l'impugnato decreto del 4 giugno 2004, ha invece escluso la ricorrente in attuazione di quanto previsto dall'ultimo inciso dell'art. 2 del bando di concorso, secondo cui l'insegnamento prestato presso le scuole paritarie è valido ai fini della partecipazione al concorso solo a partire dal 1° settembre 2000. Infatti, l'Amministrazione non ha riconosciuto il servizio scolastico prestato dalla ricorrente nell'anno 1999/2000, in quanto svolto in una scuola non statale, con il conseguente mancato raggiungimento da parte della ricorrente medesima dell'anzianità minima di servizio (4 anni continuativi) prevista per l'ammissione al citato concorso.

2. A sostegno del gravame ha articolato le seguenti doglianze: 1) violazione di legge per applicazione di norme non previste in materia di insegnamento della religione cattolica ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti in diritto; 2) violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento di presupposti in diritto nell'applicazione di norme riferite a fattispecie distinte, mancanza di idonei parametri di riferimento, illogicità e contraddittorietà; 3) violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nella applicazione della normativa; 4) violazione di legge per applicazione della normativa con riferimento ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 Costituzione; 5) violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto circa l'espletamento dell'insegnamento della religione cattolica anche con riferimento agli accordi tra Repubblica Italiana e la Santa Sede; 6) violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione, illogicità e ingiustizia manifesta; 7) violazione di legge per apposizione di un limite non previsto dalla legge n. 186/2003; eccesso di potere per irragionevolezza delle soluzioni adottate rispetto al fine della legge n. 186/2003; 8) eccesso di potere per errata valutazione contraddittorietà ed illogicità manifesta; violazione di legge con riferimento all'art. 3 comma 10 legge 186/2003; 9) violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza e/o difetto di motivazione; 10) eccesso di potere per sviamento di potere e disparità di trattamento.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, instando entrambi per la reiezione del gravame.

3. Con ordinanza n. 4696 del 27 agosto 2004, la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

4. All'udienza pubblica del 2 dicembre 2013, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

1.1 La ricorrente lamenta di essere stata esclusa illegittimamente dal concorso bandito con Decreto direttoriale del 2 febbraio 2004 per l'assunzione di insegnanti di religione cattolica nelle scuole cattoliche dell'infanzia e elementare, nonostante fosse in possesso del necessario requisito di servizio.

Più in particolare, ad avviso della ricorrente l'Amministrazione avrebbe errato nel non considerare il servizio prestato nell'anno scolastico 1999-2000 presso la scuola comunale materna "F. Aporti" del XX Municipio di Roma, pervenendo pertanto all'esclusione con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale - Ufficio VII del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - prot. n. 24210/A del 4 giugno 2004.

1.2 Risulta per tabulas che il provvedimento di esclusione per cui è gravame è stato adottato in quanto il servizio prestato dalla ricorrente presso una scuola comunale nell'anno scolastico 1999-2000 non è stato considerato valutabile ai fini dell'ammissione al concorso.

Rileva il Collegio che la questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza amministrativa proprio nel senso deciso dall'Amministrazione resistente.

Secondo detto indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo nella specie di discostarsi, la clausola contenuta nell'art. 2, comma 1 del bando di concorso in esame, che ha indicato il requisito di ammissione alla selezione di almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica "nelle scuole statali e paritarie", non permette la valutazione di periodi di insegnamento svolti, come quello effettuato dalla ricorrente, presso scuole comunali. La medesima clausola è stata peraltro giudicata ragionevole "perché individua oltre alle scuole statali quelle che ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici previsti dalla legge n. 62/2000" nonché pienamente in linea "con i generali criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti dalla legge n. 124/1999, che a tal fine assumono a riferimento servizi prestati presso scuole statali e in quelle ad esse parificate" (così, C.d.S., sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 31).

1.3 Tanto rilevato, prive di pregio si palesano le doglianze formulate dalla ricorrente nei riguardi del provvedimento di esclusione e della richiamata disposizione della lex specialis.

2. Per la natura delle questioni esaminate sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Bis -, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri - Presidente

Paolo Restaino - Consigliere

Giuseppe Chine' - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2014.

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