E' legittimo il licenziamento del dipendente che effettui prelievi a scopo personale con la carta di credito dell'azienda

E' legittimo il licenziamento del dipendente che
abbia effettuato alcuni prelievi per scopi personali, utilizzando la carta di credito fornitagli dall'azienda per il pagamento di spese rimborsabili sostenute in occasione delle trasferte per motivi di lavoro.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza del 19 ottobre 2007, n. 21965.
Difatti, ha precsiato la Corte, la gravità della condotta del lavoratore, tale da intaccare intaccare in maniera decisiva l'affidamento che l'azienda deve poter riporre nel dipendente e nel suo operato, non è determinata tanto dal fatto materiale dei prelievi, e neppure dalla loro entità, quanto dalla omessa tempestiva comunicazione all'azienda dei prelievi effettuati. Il Lavoratore, infatti, ha rimborsato le somme solo dopo che era stato scoperto.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1055/04, in data 2-5 luglio 2004 la Corte d'Appello di Torino riformava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda del signor Ri.Um. dichiarando illegittimo il licenziamento intimatogli dalla società Fiat Auto s.p.a., e respingeva le domande proposte con il ricorso introduttivo condannando l'appellato alle spese.

Avverso la sentenza d'appello, che non risulta notificata, il Ri. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, notificato, in termine, il 13 settembre 2004.

La società intimata resisteva con controricorso notificato, in termine, il 10 ottobre 2004, e successivamente la società Fiat Group Automobiles s.p.a., succeduta alla Fiat Auto s.p.a., ha depositato una memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Torino ha ritenuto che la gravità dell'addebito, -consistito nell'utilizzazione per effettuare alcuni prelievi per scopi personali, della carta di credito, di cui il dipendente era in possesso per il pagamento di spese rimborsabili sostenute in occasione delle trasferte per motivi di lavoro ed ammesso dal dipendente, rivestisse una gravità tale da venir meno l'elemento fiduciario sottostante al rapporto di lavoro, sottolineando anche che il Ri. non aveva segnalato il fatto alla datrice di lavoro, ed aveva provveduto alla restituzione soltanto dopo la scoperta.

2. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente Ri.Um. denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 2119 c.c. e 25, lettera e), del contratto collettivo con riferimento della configurabilità di una giusta causa di licenziamento.

Sottolinea che la norma contrattuale richiedeva che il lavoratore avesse provocato all'azienda grave nocumento morale o materiale, e il Ri. non aveva procurato un grave nocumento economico sia per l'entità, della sottrazione (complessivamente di 2.000 Euro) sia perché la somma era stata prontamente restituita, e lamenta la sproporzione della sanzione rispetto al fatto contestato.

3. Con il secondo motivo di impugnazione il lavoratore lamenta, invece, la violazione e falsa applicazione dell'art. 640 c.p., con riferimento alla configurabilità del reato di appropriazione indebita, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Secondo il ricorrente l'utilizzazione della carta di credito per fini personali non costituiva un delitto, bensì soltanto un illecito contrattuale. Né l'azienda aveva querelato il Ri. Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Secondo il ricorrente era apodittica affermazione del giudice secondo cui la gravità dell'addebito sarebbe stata tale da far venir meno l'elemento fiduciario sottostante. Il giudice non aveva tenuto conto di una serie di circostanze sottolineate dalla difesa del lavoratore, costituite dall'estraneità del lavoratore ad episodi similari e dall'insussistenza di precedenti disciplinari, dalla ridottissima influenza della mancanza sul vincolo fiduciario, dalla possibilità per il datore di lavoro di ritirare la carta di credito.

5. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.

Il primo motivo di impugnazione è parzialmente inammissibile (fatta salva ogni problematica, che rimane assorbita, sulla fondatezza e sulla stessa rilevanza) per la parte in cui viene denunziata la violazione di una norma della contrattazione collettiva, secondo la quale il licenziamento senza preavviso avrebbe potuto essere irrogato soltanto se il dipendente avesse provocato all'azienda un grave nocumento morale o materiale oppure avesse compiuto, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituivano delitto.

La contrattazione collettiva rientra, infatti, agli effetti di causa nell'ambito del fatto e non del diritto (in base alla normativa processuale vigente all'epoca della pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 5 novembre 2004, e perciò prima che il testo dell'art. 360, n. 3, c.p.c. venisse modificato, ampliando i poteri della Corte, dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40).

Per la parte rimanente, per quel che riguarda specificamente la rilevanza del comportamento addebitato al signor Ri. e la proporzionalità tra esso e la sanzione espulsiva adottata dall'azienda, il primo motivo è, invece, strettamente connesso al terzo motivo e deve essere trattato unitamente ad esso.

6. Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Il ricorrente contesta che il fatto per il quale gli è stato intimato il licenziamento costituisca delitto. A parte la considerazione di carattere generale che comportamenti che non integrano delitto, e neppure reato, possono ugualmente costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento (e che, al contrario, delitti anche gravi possono non giustificare un recesso dell'azienda), in realtà l'appropriarsi per uso proprio, e senza autorizzazione, di un bene altrui (in concreto il denaro prelevato) di cui si entri in possesso facendo uso di uno strumento (nel caso di specie una tessera bancaria di prelievo automatico) di cui si abbia il possesso, o la detenzione, nell'interesse del terzo integra il delitto di appropriazione indebita.

7. È infondato anche il terzo motivo di impugnazione che, unitamente all'altra parte del primo motivo, concerne il merito sostanziale della vicenda.

Il fatto addebitato, quello di avere effettuato alcuni prelievi per uso proprio con la carta di credito messa a disposizione dall'azienda per uso aziendale, non è contestato.

Non è lo è neppure la sua illiceità sul piano civile (mentre ne è stata contestata l'illiceità sul piano penale).

Non viene allegato neppure (né comunque risulta) che prelievi di questo tipo, per somme relativamente modeste, fossero consentiti, o, quanto meno, tollerati.

Il ricorrente contesta però che sussistesse corrispondenza tra questo comportamento e la sanzione espulsiva adottata.

Una valutazione di proporzionalità, e di rilevanza, di questo tipo costituisce apprezzamento di fatto che come tale non può rinnovata nel giudizio di legittimità.

La Corte può invece controllare la motivazione con la quale il giudice del merito, ed infatti il ricorrente ha denunziato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

8. Questa critica non è fondata perché la motivazione è completa, logica e conseguente.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto fosse rilevante sul piano civile e disciplinare, ne ha valutata la gravità in relazione alle circostanze, ed è giunta alla conclusione che avesse giustificato la sanzione adottata.

Nella propria motivazione la Corte di Appello di Torino ha ritenuto che la gravità del comportamento del dipendente fosse "tale a far venir meno l'elemento fiduciario sottostante al rapporto di lavoro", sottolineando giustamente che non si era trattato "di un unico sporadico episodio, bensì di otto prelievi nell'arco di oltre un mese per un importo significativo", ed ha colto esattamente il punto decisivo della vicenda decisivo sul piano del fatto là dove ha sottolineato che "il Ri. non ha segnalato il fatto alla datrice di lavoro ed ha provveduto alla restituzione solo dopo la scoperta."

Quello, infatti, che determina la gravità del fatto, e che è oggettivamente idoneo ad intaccare in maniera decisiva l'affidamento che l'azienda deve poter riporre nel dipendente e nel suo operato, non è tanto il fatto materiale dei prelievi, e neppure la loro entità, ma la condotta del dipendente che non ha avvertito tempestivamente l'azienda dei prelievi effettuati, ed ha rimborsato le somme solo dopo che era stato scoperto.

9. Secondo quanto risulta dalla sentenza il Ri. avrebbe giustificato i prelievi con il fatto che in quel periodo non aveva a disposizione la propria carta di credito personale.

Avrebbe così esposto in qualche modo una condizione generica di necessità (di avvalersi della carta di credito aziendale).

A parte la mancanza di prova della circostanza, ed a parte la considerazione che comunque non vi sarebbero stati gli estremi per configurare uno stato necessità nel senso proprio richiesto dalla legge civile e da quella penale, se l'utilizzazione fosse stata determinata da una necessità occasionale il Ri. avrebbe dovuto comunque segnalare immediatamente all'azienda la circostanza.

Per la verità il comportamento del dipendente sarebbe rimasto illecito, ma l'intensità del dolo sarebbe stata meno elevata, e nel complesso modesta, anche sotto il profilo disciplinare.

Le argomentazioni del ricorrente, in particolare nel primo motivo di impugnazione, sull'entità del danno avrebbero potuto assumere un qualche rilievo soltanto se il ricorrente avesse spontaneamente denunziato i fatti ed avesse provveduto al rimborso di propria iniziativa.

Anche sotto questo aspetto, il punto decisivo, idoneo ad incrinare in maniera decisiva la fiducia dell'azienda nell'impiegato, e perciò ad integrare una giusta causa di licenziamento, del comportamento del Ri. è costituito proprio dalla mancata comunicazione del fatto.

10. Il ricorso pertanto è infondato, e deve essere rigettato.

Il ricorrente deve essere condannato alle spese di causa, liquidate come in dispositivo, in favore della società resistente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 21,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre alle spese generali, IVA e CPA.

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