E' legittimo il licenziamento del lavoratore che, seguito del demansionamento, abbia sospeso l'attività lavorativa

Il rifiuto del lavoratore di adempiere alla propria prestazione può ritenersi giustificato soltanto di fronte ad un inadempimento altrettanto grave, di carattere totale, da parte del datore di lavoro; un inadempimento parziale, come quello relativo ad una illegittima assegnazione di mansioni non proprie, non può, invece, giustificare un rifiuto totale della prestazione lavorativa.
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4673 del 22 febbraio 2008)



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Svolgimento del processo
L'oggetto della controversia è costituito dal licenziamento intimato con lettera del 24 maggio
1995 dalla società Acqua e Tenne di Fiuggi s.p.a. al dottor Lo Faro Antonio.
Il giudice di primo grado respingeva le domande del Lo Faro, ma, in secondo grado, la Corte
d'Appello di Roma andava in contrario avviso, e, con sentenza n. 5104/05, in data 20
giugno/4 novembre 2005, dichiarava l'illegittimità dei recesso intimato con lettera del 24
maggio 1995 e condannava l'Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a., in concordato preventivo, al
pagamento di una somma per l'anticipato recesso e di un'altra somma, minore, a titolo di
dequalificazione professionale, oltre agli accessori.
Avverso la sentenza d'appello, notificata il 7 dicembre 2005, la società Acqua e Terme di
Fiuggi s.p.a., in liquidazione e concordato preventivo, ha proposto ricorso per cassazione,
con quattro motivi di impugnazione, notificato a mano, in termine, lunedì 6 febbraio 2006,
ed a mezzo del servizio postale con plico spedito il 7 febbraio 2006.
Resiste l'intimato dottor Lo Faro con controricorso notificato, in termine, il 9 marzo 2006,
proponendo contestualmente ricorso incidentale condizionato, non articolato in motivi.
La ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
Motivi della decisione
1. E' opportuno chiarire preliminarmente i presupposti di fatto della controversia.
Come risulta dalla sentenza impugnata, secondo l'esposizione in fatto contenuta nel ricorso
introduttivo del giudizio, e non smentito dalla controparte, il dr. Lo Faro Antonio era stato
assunto dalla ASTIF (Azienda speciale per la Gestione delle Terme e dello stabilimento di
imbottigliamento del Comune di Fiuggi) con la qualifica di Direttore Generale con contratto a
tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 1993, successivamente prorogato al 31
dicembre 1996;
come Direttore Generale aveva la rappresentanza legale dell'Azienda, ed era responsabile
della gestione di essa:
nel mese di agosto del 1994 il Consiglio di Amministrazione era stato interamente rinnovato
con nomina di un Presidente, ed erano state introdotte modificazioni nello Statuto aziendale,
in base alle quali il Direttore Generale era stato privato della rappresentanza legale attribuita
al Presidente;
il dr. Lo Faro aveva ritenuto che questa modifica ed alcuni comportamenti aziendali avessero
comportato dequalificazione in suo danno e si era rifiutato di rendere la prestazione
dequalificata;
con lettera del 24 maggio 1995 l'azienda gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa
contestandogli il rifiuto della prestazione e l'abbandono del servizio. Come pure risulta dalla
sentenza impugnata, successivamente in corso di causa la società Acqua e Terme di Fiuggi
s.p.a., sorta dalla trasformazione dell'azienda speciale, era stata ammessa al concordato
preventivo, che poi era stato omologato.
La sentenza della Corte d'Appello di Roma ha ritenuto, in sintesi, che il comportamento del
datore di lavoro fosse stato illegittimo ed avesse comportato l'assegnazione al dirigente di
mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, che questo avesse giustificato il
rifiuto della prestazione lavorativa, e che il recesso dell'azienda prima del termine dal
rapporto di lavoro non fosse stato legittimo.
2. Nel primo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 437 c.p.c., 1460, 2103, 2119 c.c, dello Statuto del Lavoratori, e l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi. Critica la sentenza per avere
ritenuto che il resistente avesse diritto di rifiutare la prestazione esigibile dal datore di
lavoro. Il requisito della buona fede per la legittima proposizione dell'eccezione di
inadempimento non sussisteva quando l'eccezione stessa aveva ad oggetto un
inadempimento non grave.
Secondo la ricorrente di fronte ad una ritenuta dequalificazione il dr. Lo Faro non poteva
sospendere la prestazione lavorativa, né rifiutarsi di eseguirla secondo le nuove modalità,
che, peraltro, erano state imposte alla ricorrente dalla legge.
L'eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita gli avrebbe
consentito, piuttosto, di richiedere in giudizio che la prestazione venisse ricondotta
nell'ambito della qualifica di appartenenza.
Né era vero che il Direttore Generale non facesse più nulla, perché l'istruttoria aveva
dimostrato che aveva mantenuto un proprio ambito di mansioni ed attribuzioni
effettivamente svolte.
Poteva, eventualmente, ricusare singole prestazioni che non rientravano nelle proprie
mansioni, ma non certo tutte.
Era legittima perciò la risoluzione del rapporto deliberata nel rispetto delle procedure
contrattuali e di legge.
3. Nel secondo motivo la società denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
116 e 437 c.p.c., e 2697 c.c, e l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti
decisivi.
Lamenta che la sentenza abbia dato una lettura parziale delle risultanze istruttorie, e
ribadisce che il Direttore Generale continuava a svolgere funzioni rilevanti all'interno
dell'azienda.
4. Con il terzo motivo la Acque e Terme di Fiuggi deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043, 2087, 2103, 2697 c.c, e 114, 115 e 437 c.p.c., nonché l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi.
Lamenta che la sentenza abbia determinato in via equitativa il danno derivante dalla
dequalificazione anche sotto il profilo della lesione dell'immagine, e sostiene che il danno
poteva essere risarcito, anche in via equitativa, solo se il lavoratore forniva la prova della
effettiva sussistenza di esso.
5. Infine, con il quarto motivo la società in liquidazione denunzia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2099, 2109, 2120 c.c., e 416 c.p.c, e l'omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punti decisivi.
Afferma di avere contestato fin dal primo atto difensivo le somme richieste dal dr.Lo Faro a
titolo di differenze per di 13^, 14^ e TFR, e lamenta che la sentenza abbia fatto proprie,
senza motivare, le richieste del dipendente.
6. Nel ricorso incidentale condizionato - proposto, "ove occorra", per l'ipotesi, cioè, che non
fosse sufficiente la richiesta di correzione deila motivazione - il ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione degli articoli 36 Cost., 2103, 2099, 1219, 1206, 1207, 1223,
1460, c.c, per avere erroneamente qualificato in termini di eccezione di inadempimento di
cui all'art. 1460 c.c, l'autotutela posta in essere dal lavoratore dequalificato, il quale non
aveva rifiutato una prestazione dovuta affermando l'inadempimento dell'altra parte, bensì si
era limitata a rifiutare l'esecuzione di una prestazione non dovuta.
7. Il ricorso principale della società Acqua e Terme di Fiuggi è fondato, e deve essere
accolto.
I primi due motivi, strettamente connessi, debbono essere esaminati congiuntamente. Le
censure sono fondate.
Come sottolineato da questa Corte, con riferimento ad un caso anch'esso di rifiuto della
prestazione lavorativa come reazione all'inadempimento del datore, "nei contratti con
prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto
di adempiere, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice
deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo
dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia
relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione
economico-sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente
inadempimento dell'altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo
inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della
lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta
giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione
rifiutata" (Cass. civ., 2 aprile 2004, n. 6564).
Alla luce di questi criteri (il rifiuto del lavoratore di adempiere alla propria prestazione può
ritenersi giustificato soltanto di fronte ad un inadempimento altrettanto grave, di carattere
totale, da parte del datore di lavoro; un inadempimento parziale, come quello relativo ad
una illegittima assegnazione di mansioni non proprie, non può, invece, giustificare un rifiuto
totale della prestazione lavorativa) perché, come pure ritenuto da questa Corte, "a seguito
di una ritenuta dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore rendersi totalmente
inadempiente sospendendo ogni attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve a tutti gli
altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa,
assicurazione del posto di lavoro), potendo una parte rendersi totalmente inadempiente e
invocare l'art. 1460 cc. soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte, non quando vi
sia controversia, eventualmente già sub iudice, solo su di una delle obbligazioni facenti capo
ad una delle parti, obbligazione peraltro non incidente sulle immediate esigenze vitali del
lavoratore" (Cass. civ., 7 febbraio 1998, n. 1307; nello stesso senso, 23 dicembre 2003, n.
19689).
Ciò significa che il rifiuto della prestazione è ancor più difficilmente giustificabile, quando -
come nel caso di specie - le mansioni cui è addetto il lavoratore non comportino lo
svolgimento di un'unica incombenza di carattere ripetitivo, ma consistano in una attività
complessa, comportante una molteplicità di operazioni, ed una pluralità di compiti; in queste
ipotesi in particolare il lavoratore cui siano state assegnate mansioni non conformi alla sua
qualifica può rifiutare lo svolgimento di singole prestazioni lavorative che non siano conformi
alla propria qualifica, ma non può rifiutare lo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa.
8. In ogni caso, come si è detto, deve essere dimostrata la proporzionalità tra
l'inadempimento del datore e quello del prestatore, e la rispondenza di quest'ultimo a
correttezza e buona fede, perché "il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione
inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli
opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione
economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico,
sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che
l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha
scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 cod. civ.,
deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in
buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, cod. civ.
Tale valutazione rientra nei compiti de! giudice di merito ed è incensurabile in sede di
legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria". (Cass. civ., 16
maggio 2006, n. 11430).
La sentenza, invece, non è adeguatamente motivata sul punto relativo al fatto che fossero
giustificati, sotto il profilo dell'eccezione di inadempimento all'inadempimento altrui ai sensi
dell'art. 1460 c.c., la completa mancanza di qualsiasi prestazione lavorativa e l'abbandono
del servizio da parte del dr. Lo Faro (e non solamente il diniego di singole prestazioni che, in
ipotesi, non fossero adeguate alle mansioni ricoperte, ma non di tutte le prestazioni), né sul
punto, connesso al precedente, della corrispondenza, o meno, ad un criterio di buona fede,
tenuto conto delle circostanze della fattispecie specifica, del rifiuto, appunto da parte del dr.
Lo Faro, di qualsiasi prestazione lavorativa, e non di singole prestazioni, che, in ipotesi,
fossero state motivatamente rifiutate, volta per volta, perché non corrispondenti alle
mansioni previste per la qualifica di Direttore Generale.
9. Inoltre, la sentenza non chiarisce se per valutare la corrispondenza, o meno, delle
prestazioni richieste dalla società al dr. Lo Faro alla sua qualifica di Direttore Generale abbia
tenuto conto delle mansioni assegnate a questa figura dal nuovo statuto aziendale (quello
che - come riferisce la sentenza impugnata a pag. 6 - era stato approvato nel settembre del
1994), oppure, invece, a quelle previste per il Direttore Generale nell'ambito del precedente
assetto dell'azienda.
Rientra, d'altra parte, nell'ambito della discrezionalità dell'azienda (o, più esattamente, nel
caso in esame dell'amministrazione comunale da cui l'azienda dipendeva) deciderne l'assetto
organizzativo, e anche l'entità dei compiti e dei poteri da attribuire al Direttore Generale
(così come quelli del Presidente, oppure a coloro che ricoprano altre cariche), né il ricorrente
allega che avesse modificato appositamente il proprio Statuto per ridurre i suoi compiti ed i
suoi poteri, perché era lui, Lo Faro, a ricoprire in quel momento il ruolo di Direttore
Generale, e non per dare una diversa struttura all'organizzazione aziendale.
Di conseguenza per i fatti successivi all'agosto del 1994, quando è stato approvato il nuovo
statuto aziendale, si deve fare riferimento all'ordinamento aziendale in vigore in quel
momento, appunto al nuovo statuto aziendale ed ai compiti previsti in esso per il Direttore
Generale.
10. Il terzo ad il quarto motivo del ricorso principale rimangono assorbiti.
11. Il ricorso incidentale è inammissibile, per difetto assoluto di interesse.
La parte non può impugnare quando, come appunto nel caso di specie il dr. Lo Faro, sia
risultata totalmente vittoriosa nella precedente fase di giudizio.
Il diritto di impugnazione (così il diritto quello di azione) è previsto a tutela di un interesse
pratico ritenuto meritevole di tutela secondo l'ordinamento, ma non per il riconoscimento di
una specifica motivazione di carattere giuridico posta (o non posta) alla base
dell'accoglimento di quella tutela. Come, infatti, sottolineato da questa Corte, "va dichiarato
inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione il ricorso incidentale proposto dalla
parte totalmente vittoriosa in appello e diretto a far modificare la motivazione della
sentenza". (Cass. civ., 20 febbraio 2006, n. 3654).
La richiesta sostanziale di modificazione della motivazione (di accoglimento della domanda
dello stesso dr. Lo Faro) rimane assorbita dall'accoglimento del ricorso principale avversario.
12. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, mentre quello incidentale deve
essere dichiarato inammissibile. La sentenza deve essere cassata in relazione al ricorso
accolto, e la causa rimessa per un nuovo esame, da compiersi alla luce dei principi di diritto
affermati in questa motivazione, alla stessa Corte d'Appello di Roma, ma in diversa
composizione, che provvedere anche alla liquidazione delle spese di questa fase di
legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di
Roma in diversa composizione.

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