Grava sul lavoratore l'onere di provare il danno da mancato guadgno o da perdita di chance subito a seguito di infortunio

Al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance - tale dovendosi infatti qualificare la perdita di un'eventuale assunzione a tempo determinato per gli anni successivi al 1992 - e' necessario che il danneggiato dimostri la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilita' della verificazione futura del danno stesso e provi, quindi, la realizzazione in concreto almeno di uno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta ed immediata. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 8 ottobre 2007, n. 21014)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi depositati in data 17 marzo 1994 i signori Gi.Sa., Pa.An., Fe.Ga. e Ai.Gi. convenivano in giudizio l' Al. s.p.a. e, premesso di aver prestato negli anni 1990 - 1991 attivita' lavorativa a tempo determinato come addetti alla rampa, previa sottoposizione a visita medica che ne aveva sempre accertato la piena idoneita' a dette mansioni, esponevano che solo nel settembre 1991, cioe' poco prima della scadenza dell'ultimo contratto, la convenuta aveva fornito loro le cuffie protettive contro i rumori provenienti dagli aeromobili presso cui operavano.

Aggiungevano, poi, che nel 1992, a seguito di istanza dell'Al., l'ufficio di collocamento li aveva avviati per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato, ma che, sottoposti a visita medica, erano stati dichiarati inidonei per ipoacusia e, conseguentemente, non erano stati assunti.

Deducevano, inoltre, che la patologia riscontrata - certamente contratta nel corso della pregressa attivita' lavorativa di addetto alla rampa, dal momento che dalla visita medica disposta al momento della prima assunzione non era emersa alcuna affezione - era eziologicamente connessa con le mansioni disimpegnate per effetto della prolungata esposizione giornaliera al rumore senza l'utilizzo degli accorgimenti previsti in via generale dall'articolo 2087 c.c. e, in linea piu' specifica, dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1986, n. 303, articolo 24.

Rilevato, infine, che l' Al. aveva proceduto ad altre assunzioni a termine, nonche' alla trasformazione, in virtu' di intese in tal senso intercorse con le organizzazioni sindacali, di taluni contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico nonche' di quello economico, sia per l'incapacita' specifica a svolgere l'attivita' lavorativa cui erano stati adibiti, sia per la mancata assunzione negli anni successivi e la impossibilita' di fruire della trasformazione del rapporto.

Instauratosi il contraddicono, resisteva l' Al. s.p.a., eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e, deducendo nel merito, l'infondatezza della pretesa.

Procedutosi alla riunione dei giudizi, il G.L. del Tribunale di Palermo, con sentenza in data 3 febbraio 2000, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio; verificata la dedotta violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 2087 c.c.; acclarata, alla stregua della disposta c.t.u., la connessione della ipoacusia riscontrata nei ricorrenti Gi., Pa. ed Ai. con l'attivita' espletata alle dipendenze dell'Al., nonche' la conseguente, totale, riduzione della capacita' lavorativa specifica; ritenuto che, in via presuntiva, i tre ricorrenti avrebbero potuto prestare la loro attivita' per oltre tre anni oltre il 1992, condannava la societa' convenuta al pagamento in favore dei tre ricorrenti sopra indicati a titolo risarcitorio, della complessiva somma di lire 30.000.000 ciascuno, comprensiva di interessi e rivalutazione; rigettava, invece, la domanda del Fe., la cui patologia non era risultata dipendente da attivita' lavorativa.

Avverso tale decisione proponeva appello l' Al. -. Li. Ae. It. - s.p.a., con ricorso depositato in data 25 gennaio 2002, contestando l'addebitata violazione della norma di cui all'articolo 2087 c.c. e, in ogni caso, i criteri di determinazione del danno. Costituitisi con memoria depositata in data 12 maggio 2003, resistevano il Gi., il Pa. e l' Ai., chiedendo il rigetto del gravame e, in via incidentale, dolendosi dell'avvenuta quantificazione del danno sulla base della retribuzione netta percepita, nonche' dell'entita' del risarcimento complessivamente riconosciuto.

Con sentenza in data 15 maggio - 10 giugno 2003 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava l' Al. al pagamento in favore del Gi., del Pa. e dell'Ai., a titolo di risarcimento danni per la mancata assunzione a termine nell'anno 1992, dell'importo netto di euro 3.615,20 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, con atto notificato in data 3 giugno 2004, Gi.Sa., Pa.An. e Ai.Gi. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Al. -. Li. Ae. It. - S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha proposto, altresi', ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 432 c.p.c., degli articoli 1223 e 1226 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 432 c.p.c., degli articoli 1223, 1226, 2727 e 2729 c.c.; violazione e falsa applicazione del combinato disposto del Decreto Legge n. 17 del 1983 articolo 8 bis, della Legge n. 56 del 1987 della Legge n. 56 del 1987 articoli 14 e 15 della Legge n. 239 del 1949, articoli 14 e 15 e della Legge n. 300 del 1970 articolo 34; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

3. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articolo 19 nonche' omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

4. E' logicamente antecedente l'esame del ricorso incidentale. Ed il ricorso e' infondato.

Come emerge dalla sentenza impugnata, alla luce della raccolta prova testimoniale, non puo' dubitarsi che, quanto meno fino al settembre del 1991, l' Al. ha operato in violazione dell'obbligo nascente dal generale principio di cui all'articolo 2087 c.c., nonche' di quello specifico desumibile dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1986, avendo omesso di consegnare ai lavoratori le cuffie di protezione e, in ogni caso, di vigilare sulla loro effettiva utilizzazione. La sentenza impugnata ha, poi, evidenziato, che, non appare revocabile in dubbio, sulla base della CTU espletata in primo grado, che, a causa della sottoposizione al rumore nell'ambiente lavorativo, si era instaurata nei lavoratori una sordita' eurosensoriale, che aveva comportato una riduzione della capacita' lavorativa specifica del 100%.

Va poi evidenziato che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 articolo 10 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocivita' dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l' articolo 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonche' tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrita' fisica del lavoratore assicurato (Cass. n. 8204/2003).

4. Infondato e', peraltro, anche il ricorso principale.

Quanto al primo motivo i ricorrenti si dolgono del criterio di quantificazione dell'entita' economica del danno adottato dalla Corte territoriale, in relazione, in particolare al '92, quando i ricorrenti, pur avviati verso l' Al. con il contratto a termine, non vennero assunti a cagione della loro limitazione fisica.

La motivazione individua, infetti, tale danno, non come danno da perdita di chance, ma come danno da mancata assunzione, al cui risarcimento i giudici di appello condannano Al..

La sentenza impugnata ha, invero, affermato che non appare revocabile in dubbio che la perdita totale della capacita' lavorativa specifica costituisca per i ricorrenti un danno risarcibile, il quale puo' essere quantificato sulle somme che gli stessi avrebbero potuto percepire se, avviati al lavoro su apposita richiesta della societa', avessero superato positivamente la preventiva visita medica e, quindi, come negli anni precedenti, fossero stati assunti con contratto a tempo determinato anche per l'anno '92.

La sentenza chiarisce poi che, ai fini del risarcimento dovuto dal datore di lavoro per i danni derivanti da un infortunio subito dal dipendente, la liquidazione del danno da invalidita' permanente correlato al mancato guadagno futuro conseguente alla riduzione della capacita' lavorativa, deve essere compiuta con riferimento al reddito annuo costituito dalla retribuzione calcolata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali (Cass. nn. 1052/1994, 2219/1998).

Il motivo e', pertanto, infondato.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza d'appello, laddove ha ritenuto di non liquidare alcun risarcimento per i periodi successivi al '92 sul presupposto che la richiesta dei lavoratori si risolvesse in una domanda di risarcimento per perdita di chance. Anche tale motivo e' infondato.

Come correttamente ha osservato la Corte territoriale, al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance - tale dovendosi infatti qualificare la perdita di un'eventuale assunzione a tempo determinato per gli anni successivi al 1992 - e' necessario che il danneggiato dimostri la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilita' della verificazione futura del danno stesso e provi, quindi, la realizzazione in concreto almeno di uno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta ed immediata (Cass. n. 9898/1998). Come ha evidenziato la Corte territoriale, detta prova non e' stata fornita.

Intanto perche' detti lavoratori non risultano avviati presso l' Al. negli anni 1993, 1994 e 1995 (ad eccezione del solo Ai., che risulta avviato in quest'ultimo anno), sicche' non puo' certo presumersi una eventuale assunzione in mancanza di un atto di avviamento.

Ne' puo' invocarsi il diritto di precedenza nell'assunzione, ai sensi della normativa richiamata nella sentenza d'appello, perche' i ricorrenti non hanno provato l'esercizio della facolta' di opzione nei tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto a termine.

Ed e' principio pacifico che la valutazione di circostanze di fatto, e segnatamente se esse siano in grado di far ritenere esistente per il soggetto danneggiato la chance di cui si lamenta la lesione, e' di esclusiva competenza del giudice di merito. (Cass. n. 11322/2003).

6. Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.

7. Stante la reciproca soccombenza, vengono compensate le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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