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Il compenso del ricercatore supplente deve essere pagato se l'attività ha avuto luogo per un monte ore superiore al limite previsto per le attività didattiche
Pubblicata il 25/09/2012
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 1, Sentenza 22 giugno 2012, n. 1123
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2011, proposto da:
El.Fr., rappresentata e difesa dall'avv. Lu.Co., con domicilio eletto presso Lu.Gi.Co. in Lecce;
contro
Universita' del Salento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce;
per l'annullamento
della deliberazione del Senato Accademico dell'Università del Salento n. 152 in data 28.07.2008 con cui il Senato Accademico ha approvato la manovra correttiva di bilancio per l'anno 2008, deliberando di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione (deliberazione n. 226 del 22.07.2008, che pure si impugna) relativa alla copertura finanziaria delle maggiori spese previste ed in particolare finanziarie relative al " pagamento di supplenze e contratti di insegnamento conferiti dalle facoltà di questo ateneo per l'AA 2007-2008 ", nella parte in cui prevede che ".. si assicurerà comunque il livello di finanziamento dell'anno precedente, sottraendo, tuttavia, dal budget, quanto corrisposto a titolo di supplenza e/o affidamento retribuito al personale docente e ricercatore di questo ateneo";
della nota prot. n. 66 del 28.01.2009 con cui il Preside della facoltà di Economia ha ritrasmesso la riformulazione dei compensi per contratti e supplenze affidati nell'AA 2007/2008 escludendo, tra l'altro il compenso per la supplenza affidata alla ricorrente in quanto ricercatrice in servizio presso la Facoltà di SS.MM.FF.NN. dell'Ateneo Salentino nonchè della presupposta nota rettorale prot. n. 59574 del 15.12.2008, con cui l'Università ha chiesto al Preside della facoltà di rimodulare la ripartizione del budget da destinarsi alle supplenze alla luce di quanto stabilito dall'impugnata deliberazione del Senato Accademico n. 152 del 28.07.2008, degli atti ad essi presupposti, collegati e/o consequenziali se ed in quanto lesivi non esclusa la nota dell'Università del Salento - Ripartizione Affari Legali e Negoziali - Ufficio Legale e Contenzioso a firma del Rettore Prof. Do.La. prot. n. 42102 in data 10.12.2010,
e per la declaratoria del diritto della ricorrente
al pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, per l'attività lavorativa da essa espletata con riferimento alla supplenza a titolo retribuito in Matematica Generale del Corso di laurea in Managment Aziendale per l'a.a. 2007/2008 affidatale con delibera in data 19 settembre 2007 del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia dell'Università del Salento
e quindi per la condanna
dell'Università del Salento, in persona del Rettore in carica, al pagamento in favore della ricorrente della suindicata somma di euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Co.Lu., Li.Si.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è ricercatrice confermata della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università del Salento.
Con delibera 19.9.2007 il Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia le ha affidato la supplenza a titolo retribuito in Matematica Generale (Corso M-Z) del Corso di laurea in Management Aziendale per l'a.a. 2007/2008.
Avendo correttamente espletato l'incarico affidato, e non avendo ricevuto alcun compenso, la ricorrente con nota del 4.11.2010 ha diffidato l'Università a corrisponderle il compenso dovuto.
Con nota prot. n. 42102 del 10.12.2010 l'Università ha dichiarato che le sue richieste non potevano trovare accoglimento.
Avverso tale nota, nonché gli atti ad essa presupposti, la ricorrente è insorta, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 36 Cost, 114 d.P.R. n. 382/80; eccesso di potere; 2) violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione degli artt. 1,2,3,7,8 l. n. 241/90.
All'udienza del 9.5.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con l'unico motivo di ricorso, globalmente considerato, deduce la ricorrente, ai sensi dell'art. 114 d.P.R. n. 382/80, la sussistenza del proprio diritto soggettivo alla corresponsione del compenso maturato per l'incarico in oggetto, avendo ella correttamente espletato l'attività di supplenza semestrale nell'a.a. 2007/2008.
Il motivo è fondato.
Premette anzitutto il Collegio che del tutto tempestivo deve ritenersi il proposto ricorso, non essendovi in atti la prova della pregressa conoscenza, da parte della ricorrente, delle impugnate delibere; oltre a questo si deve considerare che la pretesa dedotta riguarda un diritto soggettivo, tutelabile nel termine della prescrizione.
Nel merito, è vero che il bando interno relativo alle supplenze per l'a.a. 2007/2008 stabilisce testualmente: "... le supplenze sono retribuite esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del bilancio universitario, pertanto, gli interessati sono informati che la supplenza potrà avere una retribuzione ridotta, qualora i citati fondi non saranno sufficienti".
Senonché, rileva il Collegio che, per pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile una rinuncia preventiva al compenso da parte del lavoratore, sicché la stessa va ritenuta nulla, e come tale non è vincolante nei confronti dell'odierna ricorrente. Infatti, la rinuncia, come fattispecie estintiva, deve riguardare una situazione giuridica completa di cui il soggetto è titolare o,in specifiche fattispecie, una situazione in divenire, come il diritto di accettare l'eredità.
E' privo di un elemento essenziale il negozio che riguardi qualcosa di cui non si è titolari.
Oltre a questo si deve osservare che il bando prevedeva la possibilità che la retribuzione fosse ridotta, non esclusa come è avvenuto nella specie; infine, la partecipazione al bando non implica l'accettazione di tutte le clausole dello stesso, specie se sostanzialmente vessatorie.
Non possono dirsi sussistenti i requisiti legalmente richiesti per la natura gratuita della prestazione. Ciò in quanto l'attività come ricercatrice ha avuto luogo per un monte ore complessivo di 317 ore, superiore, pertanto, al limite di 250 ore previsto dall'art. 32 d.P.R. n. 382/80.
Perché possa discorrersi di gratuità dell'incarico è necessario, in base all'art. 11 quater del d.l. n. 120 del 1995 e all'art. 12,comma sette, della l.341/1990,che le supplenze non comportino il superamento del monte orario previsto per le attività didattiche (come detto, pari a 250 ore ex art. 32 d.P.R. n. 382/1980).
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
Naturalmente, il disposto annullamento comporta altresì la fondatezza dell'ulteriore azione di pagamento proposta dalla ricorrente. In particolare, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 114 co. 3 d.P.R. n. 382/80, la resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma pari al 50% dello stipendio lordo, ragguagliato a mese, spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo, maggiorato tale importo di interessi legali dalla data delle singole maturazioni al soddisfo.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:
annulla i provvedimenti impugnati;
condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore del resistente, della somma quantificata nei termini di cui in motivazione;
condanna l'amministrazione resistente al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in Euro 1.500 per diritti e onorari, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari - Presidente
Giuseppe Esposito - Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri - Referendario, Estensore
Depositata in Segreteria il 22 giugno 2012.