Il dipendente pubblico ha diritto al rimborso delle spese legali solo in caso di assenza di conflitto di interessi con l'amministrazione

In relazione alla disciplina dettata dall'articolo 20 del Dpr 335/1990, il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali previsto dall'ultimo comma di tale disposizione presuppone l'assenza di un conflitto d'interesse con l'amministrazione, che deve essere accertata in base a una valutazione complessiva fondata sul provvedimento giudiziario con cui si è concluso il giudizio promosso nei confronti del dipendente, al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilità del medesimo. La sussistenza del diritto in questione non dipende dalla preventiva iniziativa dell'amministrazione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 20, per l'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa e l'assistenza del dipendente stesso da parte di un legale. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, sentenza del 19 novembre 2007, n. 23904)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. LU. GE. , domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato difeso dall'Avvocato VICICONTE GAETANO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AN. S.p.A ( EN. NA. PE. LE. ST. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 93/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/02/04 - R.G.N. 815/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/07 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

De. Lu.Ge. , dipendente dell'AN. S.p.a., ha convenuto in giudizio la societa' datrice di lavoro chiedendo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990, articolo 20, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento legale a suo carico (conclusosi con un decreto di archiviazione) per imputazioni inerenti alle funzioni svolte presso l'ente.

Il giudice adito accoglieva la domanda con decisione che la Corte di Appello di Firenze ha riformato rigettando la pretesa del De. Lu. .

Ad avviso della Corte territoriale, la norma invocata dal dipendente stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di assumere a proprio carico gli oneri di difesa (facendo assistere il dipendente da un legale, secondo la disposizione del citato Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 20, comma 1), a condizione che non sussista conflitto di interesse; tale presupposto opera anche nella ipotesi prevista dall'articolo 20, comma 3, che prevede a favore del dipendente il rimborso delle spese sostenute quando questi non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione e abbia nominato un proprio difensore.

La sussistenza del presupposto in questione non era stata provata dal De. Lu. , risultando anzi l'esistenza di un conflitto tra la posizione del dipendente e gli interessi del datore di lavoro.

Avverso tale sentenza il De. Lu. propone ricorso per Cassazione con unico motivo, al quale l'AN. S.p.a. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990, articolo 20, nonche' difetto di motivazione, sostenendo - attraverso un confronto del comma 1 3 della norma invocata - che la stessa e' volta a garantire il diritto del dipendente tutelando gli interessi dell'amministrazione mediante la previsione secondo cui in presenza di un dubbio circa la sussistenza di un conflitto di interessi inerente la posizione del dipendente a questi e' garantito - a procedimento terminato, ove sia esclusa la sua responsabilita' - il successivo rimborso delle spese sostenute piuttosto che l'immediata assistenza di un legale nominato dalla amministrazione datrice di lavoro. Questa disciplina non consente di affermare che il rimborso previsto dal citato articolo 20, comma 3, spetta solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia assunto a proprio carico gli oneri di difesa e il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda l'interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, articolo 20 (con cui sono state recepite le regole dell'accordo 10 febbraio 1990 per il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo) che cosi' dispone al comma 1: "L'azienda o l'amministrazione autonoma, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita', dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale".

Mentre il secondo comma dello stesso articolo prevede che "l'azienda o l'amministrazione autonoma deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa", il comma 3, stabilisce quanto segue: "Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita', dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'amministrazione e' tenuta al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilita' del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile".

Ad avviso del giudice dell'appello, quest'ultima previsione non ha una valenza autonoma rispetto a quella del comma 1, ed e' destinata ad operare solo nella ipotesi in cui, avendo il datore di lavoro (nel presupposto di insussistenza di un conflitto di interessi) incaricato un legale della difesa del dipendente, questi non abbia accettato questa designazione nominando un proprio difensore di fiducia. Nel caso di specie, cio' non e' avvenuto perche' l'amministrazione, per ragioni che qui non rilevano, non espresse alcuna volonta' in ordine all'assunzione degli oneri di difesa del dipendente: secondo la sentenza impugnata la fattispecie risulta regolata esclusivamente dal comma 1, risultando cosi' la tutela condizionata dal presupposto dell'assenza di un conflitto di interessi, che il giudice dell'appello ha invece ravvisato.

La sentenza non appare conforme a diritto, per le seguenti considerazioni. La lettura delle disposizioni sopra richiamate convince che il comma 3, riconoscendo il diritto del lavoratore ad essere tenuto indenne dalle spese legali sostenute per i procedimenti indicati nella stessa disposizione, quando la sua responsabilita' "risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile", esprime una regola di tutela destinata ad operare indipendentemente da una manifestazione di volonta' dell'ente datore di lavoro in ordine all'accollo a proprio carico degli oneri di difesa del dipendente; tale regola corrisponde in effetti ad un principio di rimborsabilita' delle spese legali sopportate dal dipendente - assolto da qualsiasi giudizio di responsabilita' occorsogli per causa di servizio - che la giustizia amministrativa riconosce in via generale nell'ordinamento, in presenza di varie norme relative a settori diversi del pubblico impiego (Cfr. Consiglio di Stato Comm. Spec. 6 maggio 1996, n. 4, sez. 6, 2 agosto 2004, n. 5367).

In base a questo principio, l'ente datore di lavoro di lavoro e' chiamato a contribuire alla difesa del suo dipendente, sul presupposto dell'effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l'amministrazione; presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilita', non solo penale ma anche disciplinare, del soggetto interessato in ordine ai fatti addebitatigli.

Nella regolamentazione esaminata, l'assunzione della difesa a carico dell'ente ai sensi del citato articolo 20, comma 1, e il rimborso delle spese previsto dal terzo comma si fondano sul medesimo principio e su questo comune presupposto. La prima opera sulla base di una valutazione compiuta ex ante (prima della conclusione del procedimento) da parte dell'amministrazione, mentre il secondo costituisce diretta espressione della regola generale e non puo' ritenersi condizionata da una precedente iniziativa dell'ente per l'assunzione della difesa (essendo evidentemente inaccettabile la tesi secondo cui in assenza del provvedimento di nomina del difensore da parte del datore di lavoro dovrebbe essere comunque esclusa anche la tutela posta dal comma 3).

Si deve quindi concludere che se l'assenza di un conflitto di interessi, nel senso indicato, costituisce presupposto comune per entrambe le ipotesi, la sussistenza o meno dello stesso deve essere verificata, ai fini del diritto al rimborso delle spese legali, in base ad una valutazione complessiva della situazione determinatasi, al fine di stabilire la configurabilita' del conflitto di interessi.

Tale valutazione deve fondarsi sulla statuizione definitiva che conclude il procedimento a carico del dipendente, in quanto idonea ad escludere ogni profilo di responsabilita' del dipendente.

Nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato che il procedimento penale promosso a carico del De. Lu. si e' concluso con decreto di archiviazione; dal momento che tale provvedimento puo' essere adottato non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato, ai sensi dell'articolo 408 c.p.p., ma anche nelle diverse ipotesi previste dall'articolo 411 c.p.p., era necessario accertare, in relazione al contenuto dell'atto, se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilita' del dipendente. Tale indagine non e' stata compiuta dal giudice di merito.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato come in dispositivo, che procedera' a nuova indagine attenendosi al seguente principio di diritto:

"In relazione alla disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, articolo 20, il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali previsto dall'ultimo comma di tale disposizione presuppone l'assenza di un conflitto di interesse con l'amministrazione, che deve essere accertata in base ad una valutazione complessiva fondata sul provvedimento giudiziario con cui si e' concluso il giudizio promosso nei confronti del dipendente, al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilita' del dipendente. La sussistenza del diritto in questione non dipende dalla preventiva iniziativa dell'amministrazione, ai sensi del citato articolo 20, comma 1, per l'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa e l'assistenza del dipendente stesso da parte di un legale".

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna.

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