Il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di trasferta non è escluso dal successivo trasferimento dello stesso

La trasferta del lavoratore subordinato dalla quale consegue il diritto a percepire la relativa indennità, non può ritenersi esclusa nè dalla eventuale disponibilità manifestata dal lavoratore, nè dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n. 16136 del 20 luglio 2007.

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