Il licenziamento non intimato in forma scritta non può essere convalidato

Il licenziamento che venga intimato senza il rispetto del requisito essenziale della forma scritta deve ritenersi inesistente. Ne cosegue, pertanto, che esso non può ritenersi suscettibile di convalida per effetto dell’art. 1423 cod. civ.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 3 ottobre 2007, n. 20727.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d'Appello di Torino l'Impresa Costruzioni Ed. di Va. Pi., in persona del medesimo titolare, proponeva appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Casale Monferrato con la quale era stata accolta la domanda di SE. Lu. per la declaratoria di inesistenza del licenziamento intimatogli in forma orale in data, 10/01/2002 ed avverso la sentenza definitiva con cui era stata condannata alla riassunzione in servizio del SE., oltre pagamento della somma di euro 23.818,62, a titolo di retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento, detratto l'importo percepito dal lavoratore per l'attivita' artigianale nel frattempo svolta.

Resisteva l'appellato e proponeva appello incidentale per il pagamento della ulteriore somma di euro 18.225,41, detratta dal primo giudice quale aliunde perceptum, trattandosi di due fatture non onorate.

La Corte d'Appello in parziale accoglimento dell'appello principale dichiarava efficace il licenziamento dal 02/02/2002 e riduceva la condanna della Costruzioni Ed. ad euro 1.298,20, oltre accessori; condannava l'impresa a rimborsare al lavoratore le spese nella misura un quinto per entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero, e poneva a carico del SE. le spese di CTU, come liquidate dal primo giudice, sulla base delle seguenti considerazioni: inammissibile era l'eccezione di improcedibilita' della domanda per mancato tentativo di conciliazione, perche' nuova in appello; infondata era l'eccezione di nullita' del ricorso, perche' lo stesso conteneva tutti gli elementi per identificare il petitum e la causa petendi; ammissibile era la CTU, anche in sede di discussione, trattandosi di un mezzo di supporto per il giudicante. Il primo motivo di gravame era quindi infondato.

Quanto al merito, per la intimazione del licenziamento non erano necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente la manifestazione della volonta' del datore di lavoro di porre fine al rapporto e la comunicazione di tale volonta' ai lavoratore effettuata in forma scritta (Cass. n. 12529/02), per cui anche la consegna al lavoratore dell'atto scritto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto, che fosse peraltro di fatto interrotto, poteva costituire valida manifestazione di volonta' (Cass. n. 6900/95).

Nella specie, il licenziamento era stato intimato in forma scritta con la lettera dei 28/1/2002 (pervenuta in data 30/1/2002) non rilevando il fatto che in tale comunicazione si facesse riferimento al licenziamento orale del 10/1/2002: determinante intatti era la conferma della volonta' di recedere dal rapporto di lavoro, avvalorata dalla riconsegna del libretto di lavoro con l'annotazione della data di risoluzione al 10/1/2002, in quanto tale riconsegna era stata effettuata in forma scritta. Peraltro, lo stesso lavoratore aveva attribuito alla lettera ed all'invio del libretto di lavoro il significato del licenziamento che come tale era stato impugnato: l'impugnazione dell'1/2/2002 veniva riferita alla "nullita' ed inefficacia", ma nella richiesta di convocazione alla DDLL del 28/3/2002 si parlava di licenziamento ingiustificato perche' irrogato mentre il lavoratore era in cassa integrazione. Il comportamento successivo del lavoratore deponeva nel senso dell'ormai avvenuta risoluzione del rapporto (mancato invio di successivi certificati medici; accettazione delle spettanze di fine rapporto; richiesta dell'indennita' di disoccupazione; iscrizione nel registro degli artigiani ed inizio dell'attivita' autonoma).

Il mero invio del libretto di lavoro con l'annotazione della data di licenziamento poteva costituire valido atto di risoluzione, in quanto intimato in forma scritta; a maggior ragione cio' valeva nel caso in cui detta consegna fosse accompagnata dalla lettera in cui si manifestava chiaramente la volonta' di recesso.

Il licenziamento era pero' avvenuto solo in data 30/1/2002, al momento in cui la relativa comunicazione era pervenuta al destinatario; in tale data il lavoratore era in malattia, come da; certificato medico del 25/1/2002, con prognosi fino al 1/2/2002, e quindi il licenziamento era efficace dal 2/2/2002. Il licenziamento orale del 10/1/2002 intimato in forma orale era inesistente.

Nel ricorso introduttivo era stata eccepita soltanto l'inefficacia o nullita' del licenziamento per mancanza di forma scritta. Nessuna domanda era stata proposta per la declaratoria di illegittimita' del licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo e quindi nessun accertamento poteva essere folto per accertare la sussistenza o meno di un giustificato motivo di licenziamento.

Da cio' derivava che, in parziale accoglimento dell'appello principale la Ed. doveva essere condannata al pagamento della retribuzione dall'11/1/2002 al 2/2/2002, quando il contratto era stato risolto, oltre all'incidenza di tale periodo su TFR, tredicesima e ferie.

Come da calcolo dettagliato, la somma spettante a tali titoli ammontava ad euro 1.298,20, oltre accessori. Le spese di entrambi i gradi del giudizio dovevano essere compensate per un quinto, restando compensati i 4/5, mentre quelle relative alla consulenza di primo grado rimanevano a carico dell'appellato, in quanto la societa' appellante si era sempre opposta all'ammissione all'ammissione di detto mezzo istruttorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' domandata ora ad istanza del SE. la cassazione di detta pronuncia con tre motivi: col primo si lamenta vizio di motivazione e f violazione della Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 2 ed articolo 1423 c.c., perche' il giudice d'appello dopo avere dichiarato che la lettera del 28/1/2002 contiene "una conferma della volonta'" di recedere dal rapporto, afferma poi contraddittoriamente che in tale missiva e' contenuto un nuovo licenziamento.

La sentenza inoltre e' viziata nella parte in cui afferma che l'invio del libretto di lavoro, con la data dei licenziamento del 10/1/2002, possa integrare un valido licenziamento, sia pure dalla data di ricezione della lettera. Tale interpretazione e' in contrasto con l'articolo 1423 c.c., secondo cui e' inammissibile la convalida di un atto nullo. Il datore di lavoro dopo il licenziamento orale del 10/1/2002 avrebbe potuto intimare un nuovo licenziamento, ma non certo convalidare il precedente intimato oralmente. La decisione e' quindi errata.

Col secondo motivo si lamenta violazione, sotto altro profilo, della Legge n. 604 del 1966, articolo 2 e degli articoli 1362 - 1363 c.c., in relazione all'articolo 1324 c.c., e dell'articolo 1423 c.c., e vizio di motivazione, per avere il giudice ritenuto che con la raccomandata 28/1/2002 sia stato intimato un nuovo licenziamento, in contrasto con il tenore letterale della stessa, che ribadisce il precedente licenziamento orale cui fa espresso riferimento, in evidente contrasto con le norme suddette. Secondo il giudice d'appello la comunicazione del 28/1/2002 conterrebbe un nuovo licenziamento, perche':

a) esprime la volonta' di porre fine al rapporto di lavoro; b) contiene la comunicazione di tale volonta'; c) e' effettuata in forma scritta. Questa interpretazione e' in contrasto con il testo della lettera, che non esprime alcuna volonta', ma fa riferimento al fatto storico del licenziamento orale del 10/1/2002, confermato sia nella lettera, sia nella annotazione sul libretto di lavoro.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell'articolo 91 c.p.c., e vizio di motivazione, per avere posto a carico del lavoratore le spese di consulenza di primo grado La sentenza e' favorevole al lavoratore, sia per somma inferiore a quella richiesta, ne' ci sono ragioni di ordine processuale, perche' quel mezzo istruttorie non e' mai stato sollecitato dai lavoratore, ma autonomamente disposto dal giudice. L'intimato non si e' costituito.

I primi due motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti, restando assorbito il terzo.

I suddetti motivi vanno trattati congiuntamente perche' sono aspetti della medesima censura. In proposito si osserva che tutta la motivazione della sentenza impugnata si regge sul presupposto che la comunicazione del 28/1/2002 contiene un nuovo licenziamento, perche': a) esprime la volonta' di porre fine al rapporto di lavoro; b) contiene la comunicazione di tale volonta'; c) e' effettuata in forma scritta; che il mero invio del libretto di lavoro con l'annotazione della data di licenziamento puo' costituire in via generale un autonomo e valido atto di risoluzione, se intimato in forma scritta, e quindi a maggior ragione ove la dette consegna sia accompagnata dalla lettera in cui si manifesta chiaramente la volonta' di recesso. In realta', dalla lettera del 28/1/02, riportata in ricorso, risulta che l'azienda ha comunicato al lavoratore che "in considerazione che il suo rapporto di lavoro con la ditta si e' risolto a seguito licenziamento a far data dal 10 gennaio 2002, allegato alla presente le ritorniamo l'attestato di malattia ...del 25/1/02 rilasciato dal dott. BU. Ma. ...certificato da lei lasciato nei ns. uffici nella mattinata di sabato 26/1/02 a persona non qualificata al ritiro, non essendo tale documento di ns. pertinenza. Allegato alla presente le facciamo avere inoltre il suo libretto di lavoro".

In ordine alla censura di vizio di motivazione, la Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendo", e cioe' l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformita'' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e' assegnato alla prova (Cass. n. 15693/04),

Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata quindi appare in contrasto con il tenore letterale della comunicazione e la sua interpretazione logica, in quanto non sembra che sia stata comunicata la volonta' di recesso; si procede infatti alla restituzione del certificato medico recapitato il 26/1/2002 perche' "tale documento (non e') di ns. pertinenza", "in considerazione che il suo rapporto di lavoro con la ns. ditta si e' risolto a seguito di licenziamento a far data dal 10 gennaio 2002"; si sarebbe quindi trattato di una mera restituzione di un documento non di pertinenza dell'azienda perche' il rapporto di lavoro sarebbe stato risolto in precedenza; e la stessa restituzione del libretto di lavoro appare rispondente alla stessa motivazione, anche perche' dalla sentenza risulta che lo stesso recava l'indicazione del 10/1/2002 come data di cessazione del rapporto. Entrambi gli adempimenti (restituzione del certificato medico e del libretto di lavoro) appaiono come un mera esecuzione del licenziamento effettuato in data 10/01/2002 gia' operante, piu' che come autonoma manifestazione di volonta' di cessazione del rapporto, come ritenuto dal giudice d'appello.

La motivazione, peraltro, e' confusa e contraddittoria, perche' la Corte territoriale dapprima interpreta la lettera del 28/1/2002 come "conferma della volonta' di recedere dal rapporto con la annotazione della data di recesso al 10/1/2002", "avvalorata dalla riconsegna del libretto di lavoro", mentre la stessa ha il tenore di una semplice esecuzione del precedente licenziamento del 10/1/2002, che lo stesso giudice d'appello riconosce essere inesistente ("tamquam non esset") e quindi non suscettibile di convalida ai sensi dell'articolo 1423 c.c.; richiama poi un suo precedente orientamento e ripete lo stesso concetto che "il mero invio del libretto di lavoro con l'annotazione della data di licenziamento" puo' essere considerato valido atto di risoluzione perche' fatto in forma scritta, specie se accompagnato da lettera in cui si manifesta "chiaramente la volonta' di recesso". Anche in questa forma il licenziamento del 28/1/2002 sarebbe stato intimato per la data di cessazione del rapporto indicata sul libretto, 10/1/2002, ma e' stato ritenuto valido per il successivo 2/2/2002, in virtu' di quel certificato di malattia del 25/1/2002 che l'azienda avrebbe restituito al lavoratore "non essendo tale documento di ns, pertinenza".

Sussiste quindi il vizio di contraddittorieta' della motivazione, perche' le ragioni poste a fondamento della decisione risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e non consentono di individuare la "ratio decidendo", e cioe' l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Non si comprende peraltro come il comportamento dell'altra parte possa sanare i vizi della sentenza, perche' l'impugnazione dell'1/2/2002 e' stata riferita alla "nullita' ed inefficacia" del precedente licenziamento orale del 10/1/2002, anche se integrata nella richiesta di convocazione alla DDLlire del 28/3/2002 con la contestazione del licenziamento ingiustificato perche' irrogato mentre il lavoratore era in cassa integrazione, che nulla ha a che fare con l'assenza per malattia. Sussistono quindi avrei denunciati con i primi due motivi di ricorso e si rende necessario il riesame del merito; resta assorbito il terzo motivo. La sentenza deve essere cassata con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di Genova. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie i primi due motivi di ricorso; assorbito il terzo. Cassa sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Genova.


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