Il rapporto di lavoro costituito con patto di prova, anche quando sorto con un'amministrazione pubblica è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali

Il rapporto di lavoro costituito con patto di prova, anche quando sorto con un'amministrazione pubblica nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzati, è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, ditalchè il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore dall'onere di provarne la giustificazione. Tuttavia l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Pertanto non è configurabile un esito negativo della prova, e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità "ad nutum" del rapporto di lavoro in prova, qualora la durata dell'esperimento non risulti adeguata ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, sul quale incombe il relativo onere probatorio. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 13 settembre 2006, n. 19558)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele DE LUCA - Presidente e Rel.

Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere

Dott. Guido VIDIRI - Consigliere

Dott. Filippo CURCURUTO - Consigliere

Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


Pa.Cl., già elettivamente domiciliata in Ro. Largo To. (...), presso lo studio dell'avvocato St.Ne., che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via De.Po. (...), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 111/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 02/05/03 - R.G.N. 218/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/06 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Mantova - che aveva rigettato la domanda proposta da Cl.Pa. contro il Ministero della giustizia, proprio datore di lavoro, per ottenere declaratoria di illegittimità del recesso dello stesso Ministero e pronunce consequenziali - essenzialmente il base ai seguenti rilievi:

- la "riproposta eccezione di nullità con generico richiamo alle difese svolte nel precedente grado di 'giudizio" - relativa alla procura "conferita al funzionario che ha rappresentato in giudizio l'amministrazione in primo grado" - è inammissibile, in quanto non muove "alcuna censura specifica alla articolata ed esaudente motivazione di rigetto della eccezione, esposta nella sentenza impugnata (di primo grado), motivazione pienamente esaustiva e condivisibile, fondata su puntuali riferimenti all'articolo 16, lettera f, decreto legislativo 29/93 al D.M 11/10/2000 - di incarico della reggenza della Direzione generale dell'organizzazione e degli affari generali al soggetto sottoscrittore della delega - e sull'articolo 417 bis (c.p. c.), che comprende la qualifica del funzionario delegato costituitosi in giudizio, motivazione da intendersi comunque qui richiamata;

- il termine finale del periodo di prova (di sei mesi) - previsto nel contratto - "deve, nella fattispecie in esame, essere individuato aggiungendo, ai sei mesi dalla data di immissione in servizio, tutti i giorni di assenza ascrivibili a cause di sospensione tutelata del rapporto" (cioè quarantaquattro giorni di assenza per malattia, dodici di ferie e tre di permesso) - atteso il riferimento dello stesso contratto al "servizio effettivo" e la prevista sospensione "in caso di malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dai regolamenti (...) ", nonché la specificazione contestuale che "le assenze, riconosciute come causa di sospensione, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova" - con la conseguenza che quel termine finale va "posticipato al 25.1.2000, data entro la quale il provvedimento di recesso è stato comunicato, essendo stato ricevuto il 19.1.2000", senza che possa rilegare, in contrario, la dichiarazione che "la scadenza della prova era al 18.1.2000" - contenuta nel provvedimento (del 31.12.1999) "con il quale è stata avviata la procedura di recesso" - in quanto, alla data del provvedimento (31.12.1999, appunto) "non erano probabilmente note ulteriori assenze nei giorni immediatamente precedenti e non potevano essere sicuramente note le assenze dei giorni immediatamente successivi";

- il recesso, poi, risulta "ampiamente motivato" in base alla prodotta relazione del capo dell'Ufficio (Procura della repubblica di Mantova) - presso i quale il periodo di prova si è svolto - che reca "giudizi negativi relativi sia al rispetto delle esigenze organizzative e alla correttezza dei rapporti con i colleghi, sia alle modalità di svolgimento delle mansioni affidate";

- né la lavoratrice ha ottemperato all'onere di provare che "il recesso è stato pretestuoso o determinato da motivi diversi da quelli espressi", non essendo sufficienti, a tale fine, le "valutazioni estremamente positive" -risultanti dalle "attestazioni sullo stato di servizio maturato con rapporto di lavoro a termine presso altre amministrazioni " e non essendo rilevanti le prove orali - su capitoli riferiti, in sintesi, dalla sentenza - in quanto non comportano "alcuna conseguenza sulla valutazione delle modalità con le quali (la lavoratrice) ha reso la sua prestazione", mentre "l'assenza di contestazioni disciplinari non implica soddisfazione per le prestazioni rese (dalla lavoratrice) " e, peraltro, "l'infortunio sul lavoro (...) non determina alcuna conseguenza diversa (dalla) malattia, rispetto alla sospensione del periodo di prova", ed, infine, "la asserita tempestività della comunicazione delle assenze, dedotta con un capitolo peraltro già di per sé inammissibile in quanto valutativo e generico (...), farebbe eventualmente venire meno uno solo dei motivi e non certo il principale (...) ".

Avverso la sentenza d'appello, Cl.Pa. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L'intimato Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Motivi della decisione.

1.1. Precede la trattazione - per il carattere, all'evidenza, pregiudiziale - del quarto motivo di ricorso, con il quale Cl.Pa. - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p. c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 83 c.p. c.) ed error in iudicando - censura la sentenza impugnata -per avere confermato il rigetto della propria eccezione di nullità della procura alle liti per la costituzione del Ministero della giustizia nel giudizio di primo grado - in quanto la procura risulta conferita dal Dirigente della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero -e, peraltro, "materialmente sottoscritta, per detto dirigente, dal Capo della segreteria" - e ne risulta investito un "dirigente in servizio nella Procura della repubblica presso il Tribunale di Ferrara", sebbene il potere di conferire la procura - a stare in giudizio di primo grado relativo a rapporti di lavoro con l'Amministrazione - competa al Direttore dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro - istituito nell'ambito di detta Direzione generale - e la procura debba essere conferita a funzionari dello stesso Ufficio oppure a "funzionari di cancelleria di ciascun distretto" (ai sensi del DM 3 luglio 1998), con la conseguenza che - dalla prospettata nullità della procura - risulta inficiata la costituzione del Ministero in primo grado e, di conseguenza, ne risultano inammissibili gli scritti prodotti.

Il quarto motivo di ricorso deve essere rigettato.

1.2. Rientra - tra le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel quale risulta trasfuso, senza sostanziali modifiche sullo specifico punto, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito, prima, dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e, poi, dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e, successivamente, modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998) - (anche) quella di promuovere e resistere alle liti.

Né l'attribuzione, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, di tate funzione -che comporta, tra l'altro, anche il potere di conferire procura alle liti - risulta, comunque, derogata - in difetto di qualsiasi previsione in tal senso - dalla successiva istituzione (ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale risulta trasfuso, senza sostanziali modifiche sullo specifico punto, l'articolo 12 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 80 del 1998) dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e dalla attribuzione, a tale ufficio (ai sensi dello stesso articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cit., nonché - per quel che qui interessa - ai sensi del decreto ministeriale, che ne reca l'istituzione presso la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero della giustizia), di detta funzione - e, con essa, (anche) del potere di conferire procura alle liti - sia pure limitatamente al contenzioso del lavoro.

Peraltro non risulta investita da specifica censura la delega di firma - in forza della quale l'organo delegante mantiene la piena titolarità dell'esercizio del proprio potere e delega ad altri soltanto il compito di firmare atti di esercizio dello stesso potere (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 6882/2000, 6113/2005, anche in motivazione) - sebbene una delega siffatta sembri, nella specie, sottesa - quantomeno implicitamente - alla sottoscrizione della procura alle liti per il giudizio di primo grado - da parte del Capo della segreteria - per il Dirigente della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero, che - per quanto si è detto -aveva il potere di conferirla.

Quanto, poi, al soggetto (nella specie, asseritamente, un "dirigente in servizio nella Procura della repubblica presso il Tribunale di Ferrara", al di fuori, perciò, dal distretto della Corte d'appello di Brescia, nel cui ambito è stato celebrato - dinanzi al Tribunale di Mantova - il giudizio di primo grado) - al quale risulta conferita detta procura alle liti - osserva la Corte che, da un lato, nessun limite è stabilito a tale proposito - quando la procura provenga, come nella specie, da dirigente di ufficio dirigenziale generale (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 cit.) - e, dall'altro, che "le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti" - sia pure "limitatamente al giudizio di primo grado" - nelle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati- come tali devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario - dei propri dipendenti (ai sensi dell'art. 417 bis, in relazione all'art. 413, quinto comma, ed all'art. 409, primo comma, n. 5, c. p. c.).

Tanto basta per rigettare - perché infondato - il quarto motivo di ricorso.

1.3. La Corte è dispensata, quindi, dal prendere posizione sulla questione se le amministrazioni possano stare in giudizio "avvalendosi direttamente di propri dipendenti" (ai sensi dell'art. 417 bis c.p. c., cit.) - a prescindere dal conferimento di procura alle liti - oppure se, quantomeno, la procura stessa possa ritenersi conferita - come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze nn. 9710/2001, 7065/2004), con riferimento al giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione (sebbene, in tale giudizio, le amministrazione possano avvalersi, ai sensi del quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di funzionari appositamente delegati) - in dipendenza della sottoscrizione della comparsa di risposta (o di altro scritto difensivo) e della dichiarazione contestuale di stare in giudizio per l'amministrazione - da parte del funzionario - in base al rilievo che "l'investitura dei pubblici funzionari, nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi".

1.4. Tuttavia, la invalida costituzione della pubblica amministrazione (come di qualsiasi parte) nel giudizio di primo grado - mediante procuratore privo dello ius postulando per difetto di legittimazione processuale (legitimatio ad processum) della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza dell'amministrazione - ne determina, comunque, soltanto la contumacia nello stesso grado del giudizio - ancorché non venga dichiarata - e comporta la impossibilità della rimessione in termini (in difetto delle condizioni previste dall'art. 294 c.p. c.) - per riproporre difese ed eccezioni che, prive di valore in quanto proposte dal procuratore suddetto, risultino già precluse - sebbene !a regolare costituzione successiva della stessa parte, in qualunque stato e grado del giudizio, sani - con efficacia retroattiva - gli atti processuali già compiuti (vedi, per tutte, Cass. n. 19652/2004, 9591, 9596/2001, 15031/2000, 5316, 4661/97, 4652/96, 8521/91).

La prospettata costituzione invalida nel giudizio di primo grado non integra, comunque, alcuna delle ipotesi eccezionali (di cui agli artt. 353 e 354 c.p. c.) -che consentono di rimettere la causa al giudice di primo grado - ma impone al giudice d'appello di decidere la causa nel merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 12052/99, 7449/2001, 13763/2002) - accettando, tuttavia, il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze che - per quanto si è detto - si siano già verificate.

Pertanto il prospettato vizio della costituzione nel giudizio di primo grado si converte in vizio (meramente eventuale) della sentenza d'appello - per non avere, in ipotesi, tenuto conto di preclusioni e decadenze già verificatesi - e, solo come tale, può essere denunciato - in sede di legittimità - con onere, per il ricorrente, di specificare - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - i vizi che ne siano derivati alla sentenza impugnata, come, in genere, tutte le circostanze rilevanti per la valutazione della decisività delle questioni proposte (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n. 19652/2004, cit., 12255, 5148/2003, 7194/2000).

Tuttavia la Corte è dispensata dal prendere posizione - alla luce del principio ora enunciato - sulla questione se il quarto motivo di ricorso debba essere rigettato perché inammissibile, prima che infondato.

Parimenti debbono, tuttavia, essere rigettati - perché infondati - anche gli altri motivi di ricorso, che investono, appunto, la decisione di merito della sentenza impugnata.

2.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 c.p. c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p. c.) - Cl.Pa. censura la sentenza impugnata - per avere rigettato la propria domanda, diretta ad ottenere declaratoria di illegittimità (e pronunce consequenziali) del recesso del Ministero della giustizia dal dedotto rapporto di lavoro inter partes - in quanto ha, da un lato, "ritenuto "non provata" la dedotta insussistenza dei motivi di recesso" e, dall'altro, "ha negato l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla (attuale) ricorrente, pur essendo gli stessi dettagliati e vertenti su circostanza oggetto di causa, quale la condotta della (stessa) ricorrente nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione datrice di lavoro (Cfr. pag. 19 e 20 atto di appello, doc. 3) ", sulla base di "argomentazioni (...) illogiche, ove si consideri che esprimono valutazioni su testimonianze mai rese".

Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2096 c.c., "art. 14 bis CCNL del comparto Ministeri), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p. c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere rigettato la propria domanda, diretta ad ottenere declaratoria di illegittimità (e pronunce consequenziali) del recesso del Ministero della giustizia dal dedotto rapporto di lavoro inter partes -sebbene il recesso fosse stato comunicato tardivamente (in data 19 gennaio 2000), in quanto, da un lato, lo stesso contratto di lavoro prevedeva la sospensione del periodo di prova soltanto "in caso di "assenza per malattia" e negli altri casi previsti dalla legge e dai regolamenti ex art. 72 decreto legislativo 29/93 (art. 14. comma 3) " - non già nei casi di assenza per infortunio, di ferie e di permessi - e, dall'altro, la stessa amministrazione (con nota del 31 dicembre 1999) ha comunicato che "questa Direzione procederà ad emettere () un provvedimento di recesso entro il 18 gennaio 2000", in quanto ha sommato, "alla data 30 novembre 1999 (sesto mese del periodo di prova) i quarantanove giorni di assenza contestati dall'Amministrazione, (con la conseguenza che) il termine finale di recesso risulta, appunto, il 18 gennaio 2000 ".

Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2096 c.c., 2, 3 e 51 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (già 2. 3 e 55 decreto legislativo n. 29 del 1993), "art. 14 bis CCNL del comparto Ministeri"), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p. c.) -la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere rigettato la propria domanda, diretta ad ottenere declaratoria di illegittimità (e pronunce consequenziali) del recesso del Ministero della giustizia dal dedotto rapporto di lavoro inter partes - sebbene il recesso non risulti "motivato" - sulla base della " (asserita) "scarsa diligenza, approssimazione, superficialità e scarso senso del dovere", con cui (la lavoratrice) affrontava i compiti (a lei) affidati", nonché asserita "mancanza di correttezza (...) verso i colleghi e l'ufficio per le difficoltà organizzative e i frequenti disservizi dovuti alle assenze dal servizio " - in quanto l'Amministrazione "non offre nessun elemento probante, né indica circostanze concrete ed obiettive, emerse durante il rapporto di lavoro (in oriva (i), che effettivamente comprovino la negligenza e la scorrettezza della signora Pa.", né "risulta (...) effettuata attività
istruttoria (...) per accertare la non idoneità della (stessa) signora Pa." e, peraltro, "la copiosa documentazione medica prodotta (...) ha ben chiarito (...) che le assenze dal lavoro erano causate esclusivamente (...) dalle cattive condizioni di salute della signora Pa.".

All'esito dell'esame congiunto - suggerito dalla reciproca connessione logico-giuridica - anche il primo, secondo e terzo motivo di ricorso - come è stato anticipato - risultano infondati.

2.2. lnvero la mancata prestazione lavorativa sospende - in difetto di diversa previsione del contratto individuale di lavoro - il decorso del periodo di prova (di cui all'art. 2096 c.c.), in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4538/99, 9304/96, 11934/95, 12814/92, 1038/90) - a prescindere dalle previsioni del contratto collettivo, che - in ipotesi - limitino la sospensione del periodo di prova soltanto in presenza di alcune delle cause di sospensione della prestazione lavorativa.

L'enunciato principio di diritto risulta fondato - su disposizione del codice civile (art. 2096, del capo I, titolo II, del libro V) e, come tale, trova applicazione - in difetto di disposizione speciale in senso contrario - (anche) ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubbliche, che -dopo la ed. privatizzazione - "sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto" (ai sensi dell'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel quale risultano trasfusi i commi da 1 a 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti - senza modifiche sostanziali nello specifico punto - dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e, successivamente, dall'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998).

2.3. Parimenti trova applicazione - per quanto si è detto - (anche) ai rapporti di lavoro privatizzati, alle dipendenze di amministrazione pubbliche, il principio di diritto - fondato (anche, ma non soltanto) sulla medesima disposizione del codice civile (art. 2096, cit.) - secondo cui il rapporto di lavoro in prova (di cui all'art. 2096 c.c., cit.) è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (ai sensi dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, Norme sui licenziamenti individuali) e, coerentemente, il recesso del datore di lavoro - nel corso del periodo di prova - ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore dall'onere di provarne la giustificazione (ai sensi dell'art. 5 della stessa legge 15 luglio 1966, n. 604 cit.) - come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine, per tutte, le sentenze n. 2631/96, 7644/98, 2228/99, 11633/2002) - ma, tuttavia, non esclude - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine la sentenza n. 189/80) e di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15332/2001, 14950/2000, 402/98, 10311/97, 4949/87, 864/86, 6094, 3702/83) - che il lavoratore possa contestare la legittimità del recesso del datore di lavoro - benché avvenuto durante il periodo di prova - allegando e dimostrando, tra l'altro, che "non è stata consentita, per l'inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato. " (cosi, testualmente, Corte Cost. n. 189/80, cit.).

2.4. Pertanto, ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, è necessario non solo una durata dell'esperimento - che risulti adeguata - ma occorre, tra l'altro, anche l'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro in prova (di cui all'art. 2096 c.c., cit.), non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione.

Tuttavia la "inadeguatezza della durata"- come altri motivi che, comunque, non consentano il corretto svolgimento - dell'esperimento (quale, ad esempio, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto in prova) - debbono essere valutati - secondo l'orientamento giurisprudenziale, da ultimo ricordato - in relazione alla causa del patto di prova, che consiste, appunto, nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza.

In altri termini, la prospettata correlazione - con la causa del patto di prova - impone di commisurare la durata dell'esperimento al tempo - che, in concreto, risulti necessario e sufficiente per accertare (tra l'altro) la "capacità lavorativa" del prestatore in prova - e di adibire lo stesso prestatore alle mansioni per quali la prova sia stata pattuita.

2.5. Né può essere trascurata, in tale prospettiva, la considerazione che il patto di prova deve contenere - nella forma scritta, imposta ad substantiam - un'indicazione specifica delle mansioni - in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi - affinché non possa essere facilmente eluso "l'intento della legge di richiamare l'attenzione degli stipulanti sull'importanza dell'atto, di garantire la serietà di quanto essi decidano di fare sulla base dell'atto stesso, e di rendere possibile, sempre e soprattutto, il controllo del contenuto della dichiarazione e dell'osservanza puntuale, nei fatti, di quanto da essa risultante" (così, testualmente, Cass. 15 gennaio 1986 n. 200; sul medesimo punto, vedi, per tutte, anche Cass. n, 5811/95, 14538/99, 2579, 3451, 14950/2000, nonché n. 15432/2001, cit.).

2.6. Nella medesima prospettiva - di agevolare, nel senso ora indicato, l'azione a tutela del lavoratore, in caso di recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova - deve essere letta, altresì, la motivazione dello stesso recesso - ove questa sia imposta, dalla contrattazione collettiva (quale requisito ulteriore di contenuto-forma) - esulando lo stesso obbligo di motivazione - dalle previsioni del codice civile (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 2631/96, 2228/99, cit.) - e non potendosi, peraltro, estendere al recesso in questione - attesa la natura privatistica di tutti gli atti di gestione dei rapporti di lavoro privatizzati, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 7131/2005, anche in motivazione) - l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (imposto, con disposizione di generale applicazione, dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ora modificata - senza incidere, sostanzialmente, sullo specifico punto - dalla legge sopravvenuta -inapplicabile, alla dedotta fattispecie, anche ratione temporis - 11 febbraio 2005 n. 15, Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

In nessun caso, tuttavia, lo stesso obbligo di motivazione può, da solo, comportare l'imposizione al datore di lavoro dell'onere di provare la giustificazione del proprio recesso dal rapporto di lavoro in prova, in quanto ne risulterebbe - (almeno) su questo punto specifico - la omologazione integrale - al rapporto di lavoro definitivo - in palese contrasto con il nostro sistema giuridico (arg. ex art. 2096 c.c. e 10, in relazione all'art 5, della legge n. 604 del 1966 cit.).

2.7. La sentenza impugnata si uniforma ai principi di diritto enunciati - sia laddove determina il dies ad quem del periodo di prova, sia laddove accerta la legittimità del recesso del datore di lavoro nel corso di tale periodo - e non merita, quindi, le censure - che le vengono mosse con i primi tre motivi di ricorso - neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p. c.).

2.8. Invero la denuncia di un vizio di motivazione in fatto, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p. c.) - vizio nel quale si traduce anche la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (vedi, per tutte, Cass. n. 13730, 9290/2004), nonché l'omessa od erronea valutazione di alcune risultanze probatorie (vedi, per tutte, Cass. n. 3004/2004, 3284/2003) - non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 8153, 7936, 7745, 4017, 3452, 3333, 236/2005, 24219, 23411, 22838, 22751, 21826, 21377, 20272, 19306/2004, 16213, 16063, 11936, 11918, 7635, 6753, 5595/2003, 316/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di puntidecisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, né, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p. c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Pertanto, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex art. 384, 2° comma, c.p. c.) né, quindi, di scegliere la motivazione più convincente - tra quelle astrattamente configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente - ma deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente. - vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

2.9. Tuttavia la motivazione in fatto della sentenza d'appello - che confermi, come nella specie, la sentenza di primo grado - può risultare - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, oer tutte, le sentenze n. 7182/97, 132/96, 12035/95) - dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze.

Coerentemente, deve essere denunciato e verificato - in relazione alla prospettata integrazione della parte motiva delle sentenze di primo e di secondo grado - il vizio di motivazione in fatto (art. 369, n. 5, c.p. c.).

2.10. Alla luce dei principi di diritto ora enunciati, osserva la Corte che, lungi dal denunciare, specificamente, il punto ed il modo in cui la motivazione - che sorregge l'accertamento di fatto della sentenza impugnata- risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, la ricorrente sembra prospettare - inammissibilmente - un accertamento diverso.

Anche a volere prescindere dalle superiori considerazioni e conclusioni -peraltro assorbenti - l'accertamento di fatto - che la sentenza impugnata propone - non pare, tuttavia, inficiato da vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p. c.).

2.11. Infatti la motivazione della sentenza impugnata - che ne sorregge l'accertamento- si articola nei passaggi essenziali seguenti:

il termine finale del periodo di prova (di sei mesi) - previsto nel contratto - "deve, nella fattispecie in esame, essere individuato aggiungendo, ai sei mesi dalla data di immissione in servizio, tutti i giorni di assenza ascrivibili a cause di sospensione tutelata del rapporto" (cioè quarantaquattro giorni di assenza per malattia, dodici di ferie e tre di permesso) - atteso il riferimento dello stesso contratto al "servizio effettivo" e la prevista sospensione "in caso di malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dai regolamenti (...), nonché la specificazione contestuale che "le assenze, riconosciute come causa di sospensione, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova"-con la conseguenza che quel termine finale va "posticipato al 25.1.2000, data entro la quale il provvedimento di recesso è stato comunicato, essendo stato ricevuto il 19.1.2000", senza che possa rilegare, in contrario, la dichiarazione che "la scadenza della prova era al 18.1.2000" - contenuta nel provvedimento (del 31.12.1999) "con il quale è stata avviata la procedura di recesso" - in quanto, alla data del provvedimento (31.12.1999, appunto) "non erano probabilmente note ulteriori assenze nei giorni immediatamente precedenti e non potevano essere sicuramente note le assenze dei giorni immediatamente successivi";

- il recesso, poi, risulta "ampiamente motivato" in base alla prodotta relazione del capo dell'Ufficio (Procura della repubblica di Mantova) - presso i quale il periodo di prova si è svolto - che reca "giudizi negativi relativi sia al rispetto delle esigenze organizzative e alla correttezza dei rapporti con i colleghi, sia alle modalità di svolgimento delle mansioni affidate";

- né la lavoratrice ha ottemperato all'onere di provare che "il recesso è stato pretestuoso o determinato da motivi diversi da quelli espressi", non essendo sufficienti, a tale fine, le "valutazioni estremamente positive"- risultanti dalle "attestazioni sullo stato di servizio maturato con rapporto di lavoro a termine presso altre amministrazioni " e non essendo rilevanti le prove orali - su capitoli riferiti, in sintesi, dalla sentenza - in quanto non comportano "alcuna conseguenza sulla valutazione delle modalità con le quali (la lavoratrice) ha reso la sua prestazione", mentre l'assenza di contestazioni disciplinari non implica soddisfazione per le prestazioni rese (dalla lavoratrice) " e, peraltro, "l'infortunio sul lavoro (...) non determina alcuna conseguenza diversa (dalla) malattia, rispetto alla sospensione del periodo di prova", ed, infine, "la asserita tempestività della comunicazione delle assenze, dedotta con un capitolo peraltro già di per sé inammissibile in quanto valutativo e generico (...), farebbe eventualmente venire meno uno silo dei motivi e non certo il principale (...) ".

La riferita motivazione in fatto, all'evidenza, non risulta inficiata - da obiettiva carenza o da logica contraddittorietà - e, pertanto, la sentenza impugnata - oltre a risultare coerente con i principi di diritto enunciati - non merita le censure - che le vengono mosse con i primi tre motivi di ricorso -neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p. c.).

Tanto basta per rigettare gli stessi motivi di ricorso, perché infondati.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 385, 1° comma, e 91 c.p. c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 10,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.

INDICE
DELLA GUIDA IN Pubblica Amministrazione

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 706 UTENTI