impiego pubblico - trasferimento - incompatibilità ambientale

Con sentenza . 294 del 5.2.07 il TAR di Lecce seconda sezione ha affermato che , in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale, tra i fatti che possono far ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede, può rientrare anche un insanabile contrasto tra questi ed il suo superiore o, nel caso di amministrazioni locali, fra il dipendente e l'organo politico; contrasto che, per la sua notorietà, sia venuto a menomare, oltre l'immagine esterna dell'ufficio, anche il suo funzionamento, a causa della situazione di disagio per quanti in esso operano.Il trasferimento per incompatibilità ambientale è un provvedimento che, mirando a garantire il corretto funzionamento dell’ufficio alla stregua dei fondamentali principi di cui all'art. 97 Cost., rientra nella potestà organizzatoria - non sanzionatoria - dell’amministrazione pubblica ed è, pertanto, ampiamente discrezionale, in particolare quanto alla valutazione dei fatti. Pertanto, il sindacato del giudice non può che arrestarsi alla verifica della fondatezza della motivazione.

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