In caso di inadempimento del datore di lavoro al proprio obbligo di tutelare l'integrità del lavoratore, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno morale

In presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell'ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro, non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, in quanto la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'articolo 1218 del codice civile. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 gennaio 2008, n. 1070)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SA. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA ANGELA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TURSI MICHELE, TURSI STEFANIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

RI. SE. , elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO NARDINO giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 297/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 10/09/04 R.G.N. 167/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/07 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato DETTORI MASALA;

udito l'Avvocato PAOLO BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20 marzo 2001 Ri.Se. adiva il Tribunale di Brescia per sentir condannare la s.r.l. SA. al risarcimento del danno biologico e morale conseguente all'infortunio sul lavoro occorsogli il (OMESSO) presso lo stabilimento della societa'. Esponeva che, benche' formalmente assunto dalla IM. s.a.s. di Al. Pa. e. C. come operaio saldatore, aveva fin dal primo giorno lavorato presso lo stabilimento SA. , sotto il controllo e la direzione del personale SA. ; e che l'infortunio era avvenuto quando, dopo aver effettuato la "sbavatura" di un manufatto metallico detto "bilancino", si accingeva a posarlo su due spessori di legno. Il cedimento di questi aveva fatto cadere il pezzo sulle sue gambe, con frattura scomposta della gamba destra e postumi permanenti valutati dall'INAIL nel 14%.

Fondava la responsabilita' della SA. sulla natura di effettivo datore di lavoro, stante la interposizione fittizia della IM. , e sulla omissione di cautele antinfortunistiche.

La societa', costituitasi, contestava sia la titolarita' del rapporto di lavoro sia ogni responsabilita' nell'evento, sostenendo che l'osservanza delle misure di sicurezza per i propri lavoratori era compito della IM. . Sottolineava, poi, le diverse versioni rese dal lavoratore in ordine all'incidente, sostenendo la colpa esclusiva dello stesso.

Il giudice adito, ritenuto che non fossero emerse prove certe della intermediazione di manodopera, rigettava la domanda.

L'appello del sig. Ri. , cui resisteva la SA. , veniva accolto dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza del 1 luglio/10 settembre 2004.

I giudici di secondo grado ritenevano sussistente l'interposizione fittizia di manodopera, atteso: che nessuno di IM. era stato mai visto in SA. per seguire i lavori appaltati; che la IM. non aveva neppure locali per esercitare la propria attivita' con i dipendenti formalmente assunti; che il contratto di appalto posto in essere fra le due societa' prevedeva che fossero a carico di SA. i macchinali, le materie prime, i materiali di consumo, mentre a carico di IM. erano il personale specializzato e le attrezzature, poi rivelatesi semplici utensili, quali la mola e la saldatrice; che il Ri. non aveva mai lavorato in SA. come saldatore, qualifica per la quale era stato formalmente assunto da IM. , ma come carpentiere inserito nella produzione di quella societa'; che i testi Lo. e Ma. avevano confermato il rapporto di subordinazione con i preposti della SA. .

Aggiungevano che, anche ritenendo non provata la intermediazione, comunque sussisteva la responsabilita' della SA. , in considerazione del fatto che le misure di sicurezza presso lo stabilimento nel quale il Ri. lavorava dipendevano da essa societa', atteso che nessuno di IM. si era occupato, non solo di seguire i lavori, ma neppure di verificare se fossero adottate le opportune cautele.

Ricordati i principi in materia di responsabilita' contrattuale (ex articolo 2087 c.c.) ed extracontrattuale, ed in particolare che la colpa del lavoratore non e' sufficiente ad eliminare la responsabilita' del datore di lavoro nella causazione di un infortunio, i giudici di appello rilevavano che nel giorno dell'incidente il Ri. aveva il compito di procedere alla cosiddetta sbavatura di un grosso manufatto di metallo (lungo 8 metri e pesante una tonnellata, secondo il teste Lo. ) e poi collocarlo a terra su due spessori di legno posizionati in un angolo del reparto; nel procedere a dette operazioni, compiute da solo e con l'ausilio di un carro ponte, il manufatto era caduto andando a colpire il Ri. alle gambe e causandogli una frattura scomposta con danni permanenti.

La Corte di Brescia rilevava nell'accaduto la omissione di protezioni atte ad evitare la caduta del pezzo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 16), di individuazione di supporti piu' adeguati al peso del manufatto (del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 65 e 66) e comunque l'adozione di una prassi lavorativa assolutamente rischiosa, per essere lo spostamento del pesante pezzo affidato ad un solo operaio.

Condannava quindi la SA. a risarcire sia il danno biologico che quello morale, per complessivi euro 30.005,00, oltre interessi legali, rilevando la ininfluenza dell'archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, illustrati con memoria, la SA. s.r.l..

Ri.Se. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L Con il primo motivo la difesa della SA. denuncia errata interpretazione della Legge n. 1369 del 1960 e motivazione carente e/o contraddittoria.

Deduce che le circostanze in forza delle quali i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza della intermediazione sono o non decisive o generiche o inconferenti.

Non decisivi ritiene: 1) il fatto che nessuno della IM. sarebbe stato visto in SA. ; 2) che il Ri. , assunto come saldatore, aveva svolto in SA. mansioni di carpentiere. Generiche ritiene: 3) la circostanza che la IM. non aveva neppure locali per esercitare l'attivita'; 4) che due testi avrebbero confermato un rapporto di subordinazione del Ri. con i preposti della SA. . Sarebbe inconferente, infine, il fatto che il contratto tra le due societa' prevedeva che fossero a carico di SA. i macchinari, le materie prime, i materiali di consumo, mentre a carico della IM. erano solo il personale e le attrezzature.

Ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di uno pseudoappalto deve essere verificata in concreto.

Espone che il contratto di appalto fra SA. e IM. aveva ad oggetto: 1) la costruzione e la saldatura di due vasche complete di coperchi; 2) la costruzione e la saldatura di un bilancino; 3) la costruzione e la saldatura di una curva per aspirazione.

Da cio' fa derivare che non di appalto di manodopera si trattava ma di risultati predeterminati; e lamenta carenza di accertamento in ordine alla fornitura di manodopera, alla reale attivita' svolta dalla IM. e alla necessita' di macchinari ulteriori rispetto alle saldatrici e mole da essa fornite, all'impiego di capitali da parte della appaltatrice e al rischio assunto dalla stessa.

Sostiene che la dedotta fornitura di macchinari da parte SA. sarebbe del tutto marginale.

Aggiunge che la Legge 18 giugno 1998, n. 12, sulla disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive, consente ora di stipulare appalti all'interno della propria azienda mediante personale diretto da terzi, cosi' superando la Legge n. 1369 del 1960.

2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su punto decisivo, la difesa della ricorrente lamenta che la sentenza di appello ha ritenuto l'appalto di manodopera sulla scorta delle lacunose dichiarazioni testimoniali di "un teste confuso, sig. Ma. ".

Espone che il teste ha riferito che il Ri. aveva lavorato per circa due anni in officina e poi in carpenteria, senza sapere indicare per quanto tempo; e che e' stato altresi' impreciso nell'indicare il nome del titolare della ditta esterna per la quale lavorava l'infortunato.

3. Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione su altro punto decisivo, la difesa SA. deduce che non vi e' stata ingerenza da parte della ricorrente nella gestione della sicurezza del lavoro della ditta IM. ; e che il fatto che il Ri. lavorasse sotto le direttive del sig. Lo. rappresenta la corretta estrinsecazione del lavoro oggetto dell'appalto.

Contesta poi la ricostruzione dell'incidente accettata dal giudice di appello, rilevando che l'infortunato aveva dato tre versioni dell'accaduto: 1) la prima il (OMESSO) presso il Pronto Soccorso ospedaliero ("appoggiavo in terra un pezzo di ferro togliendo un solo gancio anziche' due e ripartivo con la gru trascinandomi addosso lo stesso"); 2) la seconda in data (OMESSO), in sede di inchiesta amministrativa ("con l'ausilio del carro ponte avevo appoggiato sui cavalletti una trave che avevo gia' lavorato. Nel movimentare il carro ponte dopo lo sganciamento della trave, questa si e' spostata ed e' andata contro la mia gamba. Ritengo che tale spostamento sia dipeso da un riaggancio fortuito:"); 3) la terza in data (OMESSO), all'ASL ("... dopo la pausa mensa avevo ripreso di nuovo il lavoro e non ricordo quale mansione stavo svolgendo. Verso le ore 15.00 avevo iniziato il lavoro di sbavatura ad un bilancino: avevo prelevato il bilancino da terra e appoggiato sui cavalletti con l'ausilio del carroponte. Dopo averlo appoggiato sui cavalletti avevo iniziato l'operazione di sbavatura del manufatto. Finita la suddetta operazione avevo riagganciato il bilancini per posizionarlo per terra. Dopo averlo sistemato per terra avevo provveduto a togliere i ganci e ricordo che avevo azionato il pulsante di salita posto sulla pulsantiera di comando gru, sollevando i ganci. Nel momento in cui mi voltavo per allontanarmi dalla postazione mi sono sentito venire addosso il bilancino. Faccio presente che quando avevo appoggiato per terra il bilancino, prima di togliere i ganci avevo sollecitato manualmente il suddetto bilancino per accertarmi della stabilita' dello stesso, malgrado avevo tolto i ganci. Ricordo di aver appoggiato il bilancino su due legnetti aventi lo spessore di tre centimetri circa. Il bilancino nel cadermi addosso mi aveva spinto facendomi cadere addosso ad altro materiale lavorato che era stoccato nell'area. Nessuno mi aveva mai spiegato e formato sulle norme di sicurezza sul lavoro, al mio infortunio non aveva assistito nessun collega di lavoro").

Deduce che l'archiviazione in sede penale, fondata sulle dichiarazioni dell'UPG Bottone, e' stata superata dal giudice civile di appello sulla scorta della terza versione fornita dal lavoratore, dopo che questi era stato opportunamente istruito.

4. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'articolo 2059 c.c., la difesa SA. lamenta che i giudici di appello hanno concesso anche il risarcimento del danno morale, prescindendo dall'accertamento di tutti gli elementi di un reato e senza tener conto del decreto di archiviazione del GIP, su richiesta del PM, per insussistenza di fatti penalmente rilevanti.

5. Il ricorso non e' fondato.

6. In ordine ai primi due motivi, con i quali si contesta la intermediazione di manodopera accertata dal giudice di appello, osserva il Collegio che le censure mosse dalla societa' ricorrente consistono in mere affermazioni, dirette a negare rilievo a circostanze che sono state apprezzate dal giudice di appello e ritenute, con procedimento logico esente da censure, dimostrative della esistenza della intermediazione.

La Corte bresciana ha rilevato, come sopra ricordato, che nessuno di IM. era stato visto in SA. per seguire i lavori appaltati; che la IM. non aveva neppure locali per esercitare la propria attivita' con i dipendenti formalmente assunti; che il contratto posto in essere fra le due societa' prevedeva che fossero a carico di SA. i macchinali, le materie prime, i materiali di consumo, mentre a carico di IM. erano il personale specializzato e semplici utensili, quali mola e saldatrice; che il Ri. , assunto da IM. come saldatore, aveva lavorato in SA. come carpentiere, inserito nella produzione di quella societa'; che due testi avevano confermato il rapporto di subordinazione con i preposti della SA. .

Si tratta di elementi di fatto astrattamente idonei a provare una illecita interposizione, elementi neppure contestati dalla ricorrente, che si limita, senza spiegarne le ragioni, ad affermarne la genericita' e la non decisivita'.

Quanto alla testimonianza del teste Ma. - neppure riportata per intero, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - va rilevato che i giudici di appello non hanno fondato il loro convincimento sulla sola testimonianza Ma. e che, comunque, le imprecisioni riportate non sono tali da dimostrare la inattendibilita' della intera testimonianza e da inficiare l'apprezzamento del materiale probatorio effettuato dai giudici di Brescia.

7. Il terzo motivo tende a negare ogni responsabilita' dell'impresa in ordine alla osservanza delle misure di sicurezza nei procedimenti produttivi svolti nel proprio stabilimento; e cio' perche' alcuni dei lavoratori impiegati sarebbero dipendenti di una societa' appaltatrice.

La censura resta assorbita dal rigetto dei precedenti motivi, trattandosi di una motivazione aggiuntiva spesa dai giudici di appello per dimostrare la sussistenza della responsabilita' della SA. anche nel caso (escluso con completa e coerente motivazione) di eventuale accertamento di un effettivo e lecito appalto di opere all'interno dello stabilimento.

L'assunto e' comunque infondato.

E' vero invece che l'articolo 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrita' fisica dei lavoratori che operano all'interno dei propri stabilimenti, senza distinguere fra propri dipendenti e dipendenti altrui, quando gli stessi siano comunque diretti da esso imprenditore, senza alcuna ingerenza da parte dell'appaltatore ed alcuna regolare delega in materia di sicurezza (v. Cass. 22 marzo 2002 n. 4129).

Quanto alle tre diverse versioni che dell'accaduto ha dato il lavoratore, va ricordato che il giudice del merito e' libero di apprezzare il materiale probatorio acquisito alla causa e scegliere quello ritenuto piu' idoneo alla ricostruzione del fatto.

La ricostruzione dell'incidente operata dalla Corte di Brescia sulla scorta di quella che e' stata, cronologicamente, la seconda (e non la terza) delle versioni rese dal lavoratore, si sottrae quindi alle censure mosse dalla ricorrente.

8. La condanna poi al risarcimento del danno morale e' stata motivata dai giudici di Brescia con la corretta affermazione della irrilevanza dell'archiviazione del procedimento penale per lesioni colpose e della sussistenza degli elementi propri di tale reato: a) l'omissione di cautele infortunistiche, con la perpetuazione di una prassi rischiosa colpevolmente ignorata; b) il danno; c) il nesso causale tra omissione di cautele e danno.

Sul punto puo' richiamarsi l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nel rapporto di lavoro, obblighi uno dei contraenti, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., a prestare una particolare protezione nei confronti dell'altro, la fattispecie astratta di reato, idonea a giustificare il danno morale, e' configurabile anche nei casi in cui la colpa sia stata addebitata al datore di lavoro per non avere questi fornito la prova liberatoria richiesta dall'articolo 1218 c.c. (Cass., 24 febbraio 2006 n. 4184).

Anche il quarto motivo e' quindi infondato.

9. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese nei confronti del resistente (articoli 91 e 385 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente al rimborso, nei confronti del resistente, delle spese di giudizio, in euro 18,00 per spese ed euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale.

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